Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 17437 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17437 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a Catania il DATA_NASCITA avverso la sentenza della Corte di appello di Torino del 10 marzo 2023 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
Letta la memoria trasmessa dalla difesa in data 8 marzo 2024 con la quale è stata nuovamente ribadita la fondatezza dei motivi di ricorso, già rimarcata con precedente memoria pervenuta il 26 ottobre 2023 i
(- RITENUTO IN FATTO
RITENUTO IIN FATTO
Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di appello di Torino ha integralmente confermato la condanna alla pena di giustizia resa dal Tribunale di Alessandria ai danni di NOME COGNOME, ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 per la detenzione illecita di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana.
2.Propone ricorso la difesa dell’imputato e lamenta
vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 191 cod. proc. pen e 103 d.P.R. n. 309 del 1990 avendo la Corte del merito argomentato per relationem facendo leva sulla decisione appellata rispetto ad una eccezione, quella relativa alla illegittimità della perquisizione resa dalla polizia giudiziaria assenza dei presupposti di urgenza e necessità che la giustificavano, prospettata solo con l’appello così da non consentire al giudice del gravame di recuperare dalla sentenza di primo grado spazi motivazionali sul tema e considerando in ogni caso il vizio che inficiava l’atto cui conseguiva l’inutilizzabilità delle prove acquisit forza del sequestro probatorio eseguito in esito alla detta perquisizione, in ragione di quanto previsto dall’art. 191 cod. proc.pen.
violazione dell’ad 2700 cod. civ. per avere i giudici del merito attribuito valore probatorio pieno fino a querela di falso al verbale di arresto anche con riferimento ai giudizi valutativi ivi espressi dagli operanti.
4.La difesa ha inviato una memoria, pervenuta 1’8 marzo 2024, con la quale ha replicato alle conclusioni della Procura Generale, ribadendo la fondatezza del ricorso con precipuo riguardo alla lamentata violazione dell’art. :191 cod. proc. pen. in linea con le indicazioni difensive già in precedenza rese con rnemora pervenuta il 26 ottobre del 2023.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso non merita l’accoglimento per le ragioni precisate di seguito.
2.La decisione gravata non merita censure con riguardo alla valutazione resa in relazione alle derive prospettate dalla difesa quali conseguenze della asserita illegittimità della perquisizione che portò, nel caso al sequestro degli elementi poi valorizzati, sul piano probatorio, a sostegno del giudizio di responsabilità.
2.1. La relativa motivazione, infatti, oltre a risultare puntuale e del tutt immune ai rilevati difetti di autonomia valutativa rispetto all’argomentare sotteso alla decisione appellata (perché il tema in questione non risultava eccepito in primo grado né affrontato d’ufficio), deve ritenersi corretta in diritto perché conforme al costante orientamento di questa Corte in forza del quale, anche a voler ritenere effettivamente illegittima la perquisizione eseguita ai danni del COGNOME, tanto non avrebbe inciso comunque sulla prova che si è formata in giudizio nei suoi confronti in ordine ai costituti del reato allo stesso contestato.
La giurisprudenza di legittimità, infatti, è solita affermare che “l’eventuale illegittimità dell’atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell’art. 253, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 16065 del 10/01/2020, COGNOME, Rv. 278996; conformi Sez. 6, Sentenza n. 37800 del 23/06/2010, COGNOME, Rv. 248685; Sez. 2, Sentenza n. 40833 del 10/10/2007, COGNOME, Rv. 238114). Conclusione, questa, che trova coerenza sistematica nei rapporti tra le categorie della inutilizzabilità e della nullità in materia di prove che non consentono di traslare sulla prima principi (quello della nullità consecutiva degli atti successivi) previsti al codice di rito esclusivamente con riferimento alla seconda (cfr. Sez. 2, n. 44877 del 29/11/2011, COGNOME, rv. 251361).
2.2. A differenza di quanto sostenuto dal ricorso, siffatta lettura interpretativa non è stata smentita ed anzi è stata avallata dalla giurisprudenza costituzionale, sia con la sentenza n. 219 del 2019 (con la quale sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale proposte in relazione all’art 191 cod. proc. pen., rispetto agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, comma 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU); sia con la successiva sentenza n. 252 del 2020 che (al punto 3 del considerato in diritto) ha replicato le considerazioni spese con il primo arresto: in particolare, in linea con le indicazioni offerte da questa Corte, si è ribadito come le previsioni di matrice costituzionale non legittimino l’idea della obbligatoria introduzione, nel sistema, di un principio di “inutilizzabilità derivata” analogo a quello previsto per le nullità, trattandosi istituti del tutto autonomi sì che non risulta possibile trasferire interpretativamente nella disciplina della inutilizzabilità un concetto (quello della nullità derivata di al primo comma dell’art 185 del codice di rito) che risulta esclusivamente dettato per le nullità.
Da qui l’infondatezza dei primi due motivi.
3.L’ultimo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
La lettura delle due sentenze di merito non consente di affermare che nel caso l’apprezzamento probatorio speso con riguardo alle emergenze tratte dal verbale si sia esteso oltre le situazioni in fatto ivi rappresentante siccome avvenute in presenza dei pubblici ufficiali che ebbero a redigere l’atto.
Piuttosto emerge con evidenza che il giudizio speso sulla non attendibilità della versione dei fatti sostenuta dal ricorrente (peraltro neppure ribadita in questa sede a sostegno della rilevanza del motivo), lungi dal trovare fondamento in giudizi valutativi tratti dal verbale di arresto, riposa sulle risultanze in fatto cristalliz da tale emergenza di indagine, puntualmente sviluppate, senza vuoti o incongruenze logiche, dai giudici del merito con l’argomentare sotteso al ritenuto giudizio di responsabilità (si veda dall’ultimo capoverso di pagina 2 della sentenza gravata).
Da qui a decisione di cui al dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dele spese processuali.
Così deciso il 19/3/2024.