Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 7510 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 7510 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 03/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato il DATA_NASCITA a Pisa
avverso la sentenza del 13/12/2024 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla Consigliera NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte d’appello di Milano confermava la condanna in primo grado di NOME COGNOME per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309).
Avverso tale sentenza ha presentato ricorso NOME COGNOME, attraverso l’AVV_NOTAIO, deducendo i seguenti sei motivi.
2.1. Violazione di legge quanto alla valenza probatoria degli atti di polizia giudiziaria.
Il Tribunale aveva ritenuto affidabili gli atti a firma della polizia giudiziari trascurando di considerare quanto documentato dalla difesa la quale, tramite indagini difensive, aveva dimostrato come la sostanza stupefacente, pari a g 30 di MDPHP, asseritamente trovata nella tasca dei pantaloni dell’imputato, non poteva essere in suo possesso, ma era stata, pochi secondi prima del controllo, data al COGNOME da un corriere della “RAGIONE_SOCIALE” nell’ambito di una consegna avvenuta – per ammissione di quest’ultimo – sotto il controllo delle forze dell’ordine.
La Corte d’appello ha invece basato la prova sugli atti della polizia giudiziaria, ritenendo che essi facessero fede e che l’imputato non aveva presentato querela di falso: sebbene nel processo penale non esistano atti fidefacienti.
È incorsa, dunque, in un errore di diritto.
2.2. Illegittimità della perquisizione personale, operata in mancanza di fondati motivi e di effettiva urgenza, quindi in violazione dell’art. 103 d.P.R. 309 del 1990 cit. e dell’art. 13 Cost.
La perquisizione fu infatti fondata sui seguenti indizi: una denuncia anonima, da sola non sufficiente; il comportamento anomalo dell’imputato, quando uscì dal portone; gli atti di polizia giudiziaria, inattendibili, di cui si è detto; la circost che l’imputato avesse ospitato un soggetto noto alle forze dell’ordine come spacciatore, e quindi un mero sospetto.
La motivazione è inoltre contraddittoria, sostenendosi, al di là di qualunque prova acquisita, che l’imputato, dopo aver ritirato il pacco del trasportatore, consapevole del suo contenuto illecito, lo avesse aperto sulla pubblica via, per poi mettere la sostanza ivi contenuta in tasca: laddove, per contro, COGNOME nulla sapeva del contenuto del pacco e dunque non poteva versare in dolo.
2.3. Mancata dichiarazione della nullità della perquisizione.
La perquisizione personale era solo apparentemente motivata dalla flagranza di reato, in quanto eseguita in assenza dei presupposti richiesti dalla legge, con la conseguenza che anche la perquisizione domiciliare – all’esito della quale furono trovati solo 3,2 grammi di MDPHP, inidonei a provare la finalità di spaccio – è affetta da nullità derivata.
2.4. Inutilizzabilità a fini decisori degli esiti delle perquisizioni illegitt vizio di motivazione.
La Corte d’appello ha ritenuto la deduzione difensiva infondata nonostante non fosse stato contestato il potere/dovere di sequestrare sostanze o beni illeciti,
bensì la legittimità del sequestro, a seguito di perquisizione illegittima, a fini probatori.
D’altronde, la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 5021 del 27/03/1996, Sala, Rv. 204644) lasciò aperta la questione sulle possibili conseguenze sul piano probatorio di una perquisizione eseguita in violazione delle norme, ma la successiva giurisprudenza ha confuso il sequestro inutilizzabile e quello probatoriamente inutile, trascurando il fatto che, se il possesso del bene è in sé illegittimo, essendo tale elemento parte della condotta penalmente rilevante, il giudice deve accertare la responsabilità dell’imputato, secondo la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio, anche in relazione a tale elemento.
2.5. Mancanza di motivazione sulla finalità di spaccio.
Dalle analisi di laboratorio emerse che nell’abitazione dell’imputato era presente droga di peso lordo pari a meno di g 10 con quantitativo di sostanza MDPHP pari a soli 3,284 grammi, ampiamente inferiore a quello indicato nelle sentenze di primo e di secondo grado.
Quanto al flacone di TARGA_VEICOLO, COGNOME ne ammise il possesso; affermò che era destinato ad uso personale, non essendo pronto alla vendita o allo spaccio a terzi e non essendo la forma liquida diluita in bottiglietta divisibile in dosi, così come, d’altronde, non erano divise in dosi le sostanze stupefacenti asseritamente ritrovate sulla persona dell’imputato.
Nemmeno furono trovati in casa del ricorrente contanti, sicché difetta il dolo dello spaccio.
La Corte d’appello non ha tenuto conto della ricostruzione alternativa proposta in via difensiva, secondo cui il materiale (bilancini, sacchetti per il sottovuoto e presa a caldo) proveniva dall’arredamento del locale (bar) che il COGNOME aveva avuto in gestione fino a poco tempo prima e che aveva quindi portato nella propria abitazione, come anche dimostrato dal fatto che il suddetto materiale si trovava in una valigia.
È dunque contraddittorio affermare che COGNOME fosse dotato di un’organizzazione dell’attività propedeutica allo spaccio.
2.6. Vizio di motivazione quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Non sono stati considerati gli indici di cui all’art. 133 cod. pen. e non si è risposto al motivo d’appello con cui si rappresentava la sussistenza di elementi positivi, sia oggettivi sia soggettivi, valutabili ai fini del riconoscimento del circostanze attenuanti generiche, essendosi COGNOME mostrato sempre collaborativo (aprì spontaneamente l’abitazione; indicò su semplice richiesta la valigia dove si trovava il contenitore di GBL; ne ammise la composizione; partecipò alle udienze processuali di primo grado in maniera composta e rispettosa).
Il mero rifiuto di dichiararsi colpevole – soprattutto considerato che gli atti di polizia giudiziaria non contengono una versione realistica dei fatti – non può ritenersi ostativo al riconoscimento delle circostanze in oggetto.
Il presente procedimento è stato trattato in data odierna a seguito di rimessione (con ordinanza del 24/10/2024) dalla Settima sezione, alla quale era stato originariamente assegnato e davanti alla quale il ricorrente aveva presentato altresì una memoria in cui si ribadivano le deduzioni svolte nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
In base alla ricostruzione operata nelle sentenze di merito, gli agenti,dopo aver seguito l’imputato per breve tratto, lo sottoposero a un controllo, notando da subito in lui una certa insofferenza. Procedettero, quindi, a perquisizione personale, rinvenendo all’interno della tasca sinistra dei pantaloni un involucro contenente stupefacente denominato MDPHP per un peso lordo complessivo di g 30. Effettuarono, allora, una perquisizione domiciliare COGNOME l’abitazione dell’arrestato e trovarono: altri quattro involucri in cellophane contenenti complessivamente ulteriori g 15 della stessa sostanza; una bottiglietta contenente sostanza liquida dalle caratteristiche dello stupefacente denominato GHB per un quantitativo di mm 40; all’interno di una valigia, tre bilancini di precisione con tracce di sostanza stupefacente; una bilancia da cucina; una pressa a caldo e materiale per il confezionamento.
Tanto premesso ai fini di una più agevole esposizione delle ragioni per cui il ricorso va rigettato, il primo motivo deve ritenersi infondato.
2.1. Secondo la versione difensiva, l’imputato avrebbe ricevuto una chiamata dal corriere “RAGIONE_SOCIALE” che gli comunicava di dover fare una consegna; una volta giunto sul posto, ritirava il pacco e, nella convinzione che fosse uno degli ordini effettuati su Amazon, senza aprirlo, si dirigeva nuovamente verso casa, nei cui pressi era fermato dalla polizia la quale chiedeva di controllare il pacco appena ritirato. COGNOME deduceva come la stessa “RAGIONE_SOCIALE“, con due relazioni ottenute tramite indagini della difesa, avesse confermato che una consegna era realmente avvenuta in favore di NOME COGNOME sotto il controllo delle forze dell’ordine, il che – a suo avviso – ottunderebbe la portata probatoria sia dei verbali sia dell’annotazione di polizia giudiziaria, rendendoli inattendibili e non rispondenti al vero.
Nel replicare a tali deduzioni, la Corte d’appello ha affermato che l’appellante, pur senza aver mai denunciato l’asserita falsità materiale e ideologica degli atti
fidefacenti, verso cui neppure è stata mai esperita querela di falso, ha fondato irragionevolmente il proprio assunto sulla contestazione degli stessi atti in base ai quali COGNOME ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato.
2.2. Tali affermazioni, se letteralmente intese, non sarebbero corrette.
Come rilevato dal ricorrente, infatti, i verbali delle attivit di polizia giudiziaria non hanno valore probatorio privilegiato e, pertanto, le contestazioni del loro contenuto non richiedono la presentazione di querela di falso, ma sono definite nell’ambito del processo penale, alla stregua di ogni altra questione, con i limiti di cui all’art. 2, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 1361 del 04/12/2018, dep. 2019, Zanzurino, Rv. 274839, la quale, in motivazione, ha chiarito che il mancato riconoscimento a tali atti della fede privilegiata di cui all’art. 2700 cod. civ. deriva dall’omessa previsione, nel nuovo codice di procedura penale, dell’istituto dell’incidente di falso e dalla non riferibilit agli atti del processo penale della disciplina processualcivilistica, non essendo neppure prevista la sospensione del processo penale in attesa della decisione definitiva in quello civile).
2.3. Tuttavia – e pur dovendosi riconoscere, come osservato dalla Procuratrice Generale, che la richiesta del rito abbreviato non implica acquiescenza alla sentenza di primo grado -, ciò non toglie che i suddetti verbali abbiano costituito oggetto di valutazione da parte dei Giudici di merito, i quali li hanno ritenuti credibili con motivazione in fatto, non sindacabile da questa Corte perché completa e non manifestamente illogica.
Sebbene a proposito del dolo dell’imputato, la Corte d’appello ha, infatti, ritenuto la versione alternativa della difesa non credibile, argomentando come la tesi secondo cui COGNOME avrebbe pensato che l’ordine era stato spedito da Amazon fosse inedita (non sostenuta in precedenza) e smentita dal fatto notorio che il marchio “Amazon” è ben visibile sui pacchi che provengono da tale azienda.
3. Ciò precisato, i motivi secondo, terzo e quarto reiterano censure cui la Corte d’appello ha correttamente e compiutamente risposto che le perquisizioni che la polizia giudiziaria, nel caso di sospetto di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, è legittimata a compiere in forza del disposto dell’art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990 cit., non presuppongono necessariamente la commissione di un reato, ma possono essere effettuate sulla base di notizie confidenzialmente apprese, senza obbligo di avvertire la persona sottoposta a controllo del diritto all’assistenza di un difensore; in ogni caso, anche se effettuate illegittimamente, non rendono illegittimo l’eventuale sequestro dello stupefacente e delle altre cose pertinenti al reato rinvenute all’esito della perquisizione (Sez. 3,
n. 19365 del 17/02/2016, COGNOME, Rv. 266580; cfr. Sez. 4, n. 3196 del 13/11/2019, dep. 2020, COGNOME, Rv. 278031).
La sentenza impugnata si è, dunque, conformata al consolidato insegnamento di questa Corte.
Infatti, come ribadito dai Giudici di secondo grado, sia la perquisizione personale di COGNOME sulla pubblica via, sia quella domiciliare avvennero nel rispetto della disciplina di cui all’art. 103 d.P.R. n. 309 del 1990, essendo stati gli operanti – come attestato negli atti di polizia giudiziaria – allertati da font confidenziale ed avendo, inoltre, fondata ragione di procedere, attesi i legami tra l’imputato ed un’altra persona, tratta in arresto il giorno 1 giugno 2022 per detenzione illecita di sostanza stupefacente, che era statct ospitata da COGNOME COGNOME il suo domicilio.
Ne discende che: le perquisizioni furono legittime; gli elementi di prova, pertanto, utilizzabili; i motivi secondo, terzo e quarto del ricorso, per contro, inammissibili.
4. Del pari inammissibile è il quinto motivo, che si risolve in una ricostruzione del fatto alternativa rispetto a quella – compiuta anche sul punto in modo completo e logico – nei due gradi di giudizio, dalla quale risulta che la droga (GBL e MDPHP) aveva un peso complessivo di oltre 60,5 grammi, a fronte del quantitativo di consumo medio giornaliero che si aggira tra i 5 e i 10 milligrammi, la destinazione alla cessione, piuttosto che al consumo personale, essendo poi confermata da altri inequivocabili elementi, quali il rinvenimento della droga sia nei pantaloni sia in casa, e il ritrovamento di plurimi bilancini, di una pressa a caldo nonché di altro materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.
5. Premesso infine che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che reputa prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 2795495), si sottrae a censure la scelta di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, dalla Corte d’appello argomentata sulla base della gravità dei fatti e dell’intensità del dolo, oltre che della mancanza di elementi da cui desumere qualunque tipo di ravvedimento da parte dell’imputato.
Anche il sesto motivo deve essere dichiarato, dunque, inammissibile.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 03/02/2026