Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 400 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 400 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/12/2022
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME, n. Poggiomarino il DATA_NASCITA
COGNOME NOME, n. Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/05/2022 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata con trasmissione degli atti al Tribunale di Noia.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 9 maggio 2022, la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato l’istanza con cui COGNOME NOME e COGNOME NOME avevano richiesto, per eccepita incompetenza funzionale, la revoca o la sospensione dell’ordine di sgombero di un manufatto abusivo rispetto al quale era stata disposta la demolizione con sentenza di condanna per abuso edilizio (Corte App. Napoli del 10 febbraio 2010), ordine impartito dalla Procura Generale presso la stessa Corte di appello nell’ambito della procedura n. 12/2016 RRAGIONE_SOCIALE
2. Avverso detta ordinanza, a mezzo del comune difensore fiduciario, gli istanti hanno proposto ricorso per cassazione, lamentando la violazione dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. per aver fatto erronea applicazione del pur condivisibile principio della perpetuati° jurisdictionis, nella specie non applicabile poiché l’esecuzione dell’ordine di demolizione era stata avviata in data 15 marzo 2016, vale a dire, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza Trib. Nola 26 febbraio 2015, emessa contro la ricorrente NOME COGNOME, che in base alla richiamata disposizione imponeva pertanto di individuare quel tribunale quale giudice competente per l’esecuzione anche della precedente sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi non sono fondati.
2. In diritto va premesso – e non è controverso, essendo sul punto concordi sia l’ordinanza impugnata, sia i ricorrenti – che la competenza del giudice dell’esecuzione ha carattere funzionale, assoluto e inderogabile (Sez. 1, n. 31946 del 04/07/2008, NOME COGNOME, Rv. 240775; Sez. 1, n. 8849 del 15/02/2006, COGNOME e a., Rv. 233583;) e che per l’esecuzione dell’ordine di demolizione di opere abusive contenuto in una sentenza irrevocabile di condanna occorre seguire le regole dettate dal codice di rito per l’esecuzione delle sanzioni penali, compresa, se del caso, quella giusta la quale, in caso di pluralità di sentenze eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, il giudice dell’esecuzione va individuato ai sensi dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 46612 del 03/10/2019, Rv. 277484; Sez. 3, n. 30562 del 29/05/2019, COGNOME, Rv. 276550).
Al proposito, com’è noto, la regola processuale è che, «salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un
provvedimento è il giudice che lo ha deliberato» (art. 665, comma 1, cod. proc. pen.), da individuarsi nella corte d’appello nel caso – che è quello di specie – di riforma della pronuncia di primo grado non limitata a questioni concernenti la pena, le misure di sicurezza o le disposizioni civili (art. 665, comma 2, cod. proc. pen.). Tra le disposizioni derogatorie di più frequente applicazione viene in rilievo l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. – in questa sede invocato dai ricorrenti – a mente del quale, secondo il consolidato orientamento interpretativo, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv. 282011; Sez. 1, n. 33923 del 07/07/2015, COGNOME, Rv. 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, COGNOME, Rv. 261459).
3. Per vero, l’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. specifica il proprio campo di applicazione con riguardo all’ipotesi in cui «l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi», di tal che il tenore letterale della disposizione potrebbe escluderne l’operatività laddove, come nel caso qui in esame, la questione esecutiva riguardi esclusivamente le statuizioni di uno dei provvedimenti divenuti definitivi. La tradizionale, consolidata, interpretazione di cui già si è detto, tuttavia, è nel senso che ogni questione che incide sull’esecuzione penale debba essere decisa dall’unico organo giurisdizionale a ciò deputato dal legislatore con la previsione appena richiamata (così, tra le prime decisioni che hanno affermato il principio: Sez. 1, n. 1411 del 07/03/1995, COGNOME, Rv. 200919; Sez. 1, n. 1125 del 20/02/1996, COGNOME, Rv. 203984; Sez. 1, n. 3812 del 25/06/1998, COGNOME, Rv. 211428).
Poiché tale lettura estensiva dell’art. 665, comma 4, cod. proc. pen. si giustifica, per evidenti ragioni di razionalità e celerità, con l’obiettivo di concentra in un’unica autorità le questioni esecutive concernenti un medesimo soggetto condannato in forza di titoli emessi da diversi giudici, nella stessa ottica finalisti la sua applicazione è stata – e, reputa il Collegio, deve continuare ad essere – in qualche modo temperata dal c.d. principio della perpetuatio jurisdictionis. In particolare, in forza di tale principio, in materia di esecuzione – così come per le questioni relative al procedimento di sorveglianza – resta ferma la competenza dell’ufficio giudiziario radicatasi con riferimento alla situazione esistente momento in cui è stata avviata l’esecuzione del provvedimento (Sez. 1, n. 51271 del 30/09/2019, Rv. 277733; Sez. 1, n. 57954 del 19/09/2018, iorio, Rv. 275317; Sez. 1, n. 51083 del 06/11/2013, COGNOME, Rv. 257886; Sez. 1, n. 1137 del 24/11/2009, dep. 2010, COGNOME e aa., Rv. 245948). Come affermato nelle
richiamate decisioni, si tratta di un criterio di orientamento certo ed obiettivo, che in presenza di una già avviata procedura, consente di evitare il trasferimento del procedimento davanti a giudici di volta in volta diversi, in relazione al continuo aggiornamento della posizione esecutiva di un condannato – la quale, peraltro, risente anche dei tempi tecnici, non sempre rapidi, necessari per l’aggiornamento delle iscrizioni nel certificato del casellario giudiziale – garantendo la celerità effettività dell’intervento giudiziario. Con riguardo all’esecuzione dell’ordine d demolizione dei manufatti abusivi, del resto, la coattiva attuazione della sentenza presenta profili di complessità pratica e giuridica che, di regola, richiedono tempi non brevi e lo svolgimento di attività, necessariamente concatenate, la cui effettività sarebbe inevitabilmente frustrata, con sostanziale vanificazione del comando giudiziale, laddove si reputasse necessario un inizio ex novo della procedura presso diversa sede giudiziaria ogniqualvolta sopravvenga un giudicato idoneo a determinare lo spostamento della fase esecutiva ex art. 665, comma 4, cod. proc. pen.
In considerazione della ravvisata ratio, dunque, la competenza si radica, e permane, non soltanto – ovviamente – con riguardo agli eventuali incidenti che in sede di esecuzione richiedano l’intervento del giudice, ma anche in relazione all’avvio della procedura esecutiva effettuata, ai sensi dell’art. 655 cod. proc. pen., dal pubblico ministero presso il giudice competente prima che il passaggio in giudicato di una successiva pronuncia resa da altro giudice nei confronti del medesimo soggetto determini lo spostamento della competenza giurisdizionale in fase esecutiva.
In applicazione di tali principi, reputa il Collegio che correttamente l’ordinanza impugnata abbia ravvisato la perpetuati° jurisdictionis dell’autorità giudiziaria presso la corte territoriale campana ad eseguire la demolizione dei manufatti abusivi disposta nel procedimento definito con sent. Corte appello Napoli del 10 febbraio 2010, irrevocabile il 18.10.2011.
Ed invero, secondo la scansione degli eventi ricostruita nell’ordinanza impugnata – non contestata dai ricorrenti – la procedura esecutiva nell’ambito della quale fu avviata la coattiva demolizione dei manufatti abusivi deve ritenersi iniziata il 2 gennaio 2013, allorquando la Procura AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Napoli, constatata la mancata ottemperanza all’ordine di demolizione a cui era stato subordinato il beneficio della sospensione condizionale della pena, avviò le procedure necessarie a porre in esecuzione le statuizioni della sentenza, sia, inizialmente, richiedendo al giudice la revoca della sospensione condizionale della pena, sia, successivamente, attivando la connessa esecuzione coattiva
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dell’ordine di demolizione che la condannata non aveva spontaneamente effettuato.
Non rileva che questa seconda iniziativa sia formalmente databile al 15 marzo 2016 – come allegano i ricorrenti – vale a dire dopo il passaggio in giudicato (avvenuto il 29 giugno 2015) della successiva sentenza resa contro NOME COGNOME dal Tribunale di Noia, essendo pacifico che a quella data era ancora in corso la procedura avviata nel 2013. Ed invero, la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena avvenne con ord. 7 febbraio 2017 della Corte di appello di Napoli, la quale, proprio per la stretta connessione tra l’oggetto della procedura avviata e la coattiva demolizione del manufatto abusivo, contestualmente dispose la trasmissione degli atti alla Procura AVV_NOTAIO in sede perché fosse completata, anche sotto tale secondo profilo, la procedura esecutiva intrapresa (attività che, come gli stessi ricorrenti riconoscono, era tuttavia già in corso in forza dell’autonoma iniziativa assunta dal pubblico ministero con il formale avvio del proc. n. 12/2016 R.E.S.A.).
La demolizione coattiva di cui qui si discute, dunque, non rappresenta altro se non l’ulteriore corso della medesima procedura esecutiva iniziata nel 2013, quando la competenza ex art. 665 cod. proc. pen. ricadeva certamente in capo alla Corte d’appello di Napoli. Per il principio della perpetuati° jurisdictionis, quest’ultima autorità giudiziaria era pertanto legittimata a definire la procedura in corso, non potendo valere a spostare la competenza il passaggio in giudicato della successiva sentenza di condanna resa dal Tribunale di Noia medio tempore intervenuta.
I ricorsi vanno conseguentemente rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10 dicembre 2022.