Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 38325 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 38325 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da COGNOME NOME, nato a D’Amplepuis (Francia) il DATA_NASCITA avverso la sentenza del 21/03/2025 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente al sindacato sul dissenso e sul rigetto relativi alla richiesta di patteggiamento formulata dall’imputato, rigettando il ricorso nel resto;
lette le conclusioni scritte dell’AVV_NOTAIO del Foro di Salerno che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 25 giugno 2024 il Tribunale di Salerno, all’esito del giudizio ordinario, condannava COGNOME NOME, in relazione al reato di cui agli articoli 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990, esclusa la recidiva e
riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni quattro di reclusione e C. 18.000,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con sentenza del 21 marzo 2025 la Corte di Appello di Salerno confermava la sentenza del Tribunale di Salerno, impugnata dal COGNOME, condannando l’imputato alle spese del grado di giudizio.
Avverso quest’ultima sentenza ha proposto ricorso per cassazione COGNOME, mediante il proprio difensore di fiducia, articolando quattro motivi di ricorso, che si riassumono sinteticamente ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge e contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito all’eccezione di incompetenza territoriale ex articolo 21 cod. proc. pen., di cui al capo “motivi della decisione” della sentenza impugnata. Al COGNOME viene contestato’ ,in concorso con altri soggetti nei confronti dei quali si è proceduto separatamente, la cessione/acquisto di kg. 1,169 di sostanza stupefacente di tipo cocaina avvenuta in data 10/08/2017 in Torre Annunziata. In particolare, l’imputato avrebbe messo in contatto COGNOME NOME e COGNOME NOME, i quali avrebbero formalizzato l’acquisto della sostanza stupefacente. L’incontro, nel corso del quale le parti avrebbero raggiunto l’illecito accordo, si sarebbe tenuto in Torre Annunziata. Originariamente, l’imputazione in esame risultava elevata a carico del COGNOME nell’ambito di un “maxi processo” nel quale erano contestati i reati ex art. 74 d.P.R. n. 309/90 avvenuti in Salerno. Ciò aveva impedito di sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale in sede di udienza preliminare. A seguito della presentazione di istanza di patteggiamento, poi rigettata, la posizione del COGNOME veniva stralciata e trattata singolarmente dinanzi al Tribunale di Salerno in composizione monocratica, dove l’eccezione di incompetenza territoriale veniva tempestivamente e ritualmente proposta, essendo venuto meno il collegamento con il procedimento principale, ma veniva rigettata. L’eccezione veniva riproposta in sede di appello, ma veniva rigettata anche in questo caso, sul presupposto che la formulazione delle imputazioni connesse da parte del pubblico ministero radicava la competenza territoriale per connessione anche a fronte dell’assoluzione successiva da taluni reati contestati ovvero per il venire meno di talune aggravanti contestate. Questo principio, tuttavia, non potrebbe applicarsi nel caso di specie, in cui la posizione del COGNOME risultava essere stata semplicemente stralciata e trattata in via autonoma. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
3.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata
rimessione in termini a seguito di modifica del capo di imputazione ex art. 516 cod. proc. pen. La richiesta di patteggiamento, formulata nell’interesse dell’imputato, che prevedeva, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti rispetto alla recidiva, da qualificarsi come semplice, la pena finale di anni due e mesi otto di reclusione e la multa di €. 12.000,00, tenuto conto della riduzione per il rito, era stata rigettata dal giudice dell’udienza preliminare ritenendo che la recidiva, così come contestata, non potesse essere riqualificata come semplice e, dunque, che non si potessero valutare come prevalenti le circostanze attenuanti generiche. La richiesta veniva riproposta dinanzi al Tribunale di Salerno che la rigettava per le medesime ragioni. Tuttavia, con la sentenza, il Tribunale di Salerno escludeva completamente la recidiva, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche, e tale esclusione dovrebbe essere ritenuta una modifica dell’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen. tale da rimettere in termini l’imputato per formulare richiesta di patteggiamento. Invece, né il Tribunale di Salerno né la Corte di Appello, nonostante la richiesta di patteggiamento in atti, hanno provveduto a ridurre la pena per il rito ai sensi dell’art. 448 cod. proc. pen.
3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, nonché contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito alla mancata riduzione della pena ex art. 448 cod. proc. pen. Nel caso in cui non dovesse essere accolto il motivo precedente, è evidente che né il Tribunale di Salerno, né la Corte di Appello di Salerno hanno applicato la riduzione della pena di un terzo a seguito della presentazione dell’istanza di patteggiamento, avendo escluso già in primo grado la recidiva. La Corte di Appello di Salerno ha affermato che la proposta di patteggiamento, come formulata, non avrebbe potuto essere accolta dal giudice di primo grado. Ma, ove la recidiva fosse stata esclusa, la richiesta di patteggiamento sarebbe stata accoglibile fin davanti al giudice dell’udienza preliminare.
3.4. Con il quarto motivo si prospetta contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in merito al riconoscimento della colpevolezza dell’imputato. La sentenza impugnata afferma che il COGNOME andava condannato per i suoi rapporti stretti con il coimputato COGNOME, come emergerebbe dalle intercettazioni, dalle quali si ricaverebbe che il ricorrente fosse a conoscenza dei particolari della vicenda pur avendo rapporti solo con un coimputato. In buona sostanza il COGNOME sarebbe stato condannato per i suoi rapporti stretti con l’COGNOME.
Il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell’art. 611 cod. proc. pen. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha inviato requisitoria scritta ed anche il difensore dell’imputato ha trasmesso conclusioni scritte, concludendo entrambi
cosi come in epigrafe riportato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato e va rigettato.
Il primo e il terzo motivo, che pongono questioni processuali, necessitano per il loro esame di una ricostruzione fattuale, consentita, trattandosi di prospettazione anche di error in procedendo (Cass. Sez. U. n. 42792 del 31/10/2001, imp. Policastro, rv. 220092).
2.1. Sull’eccezione di incompetenza territoriale (primo motivo), il Tribunale di Salerno, per come emerge dalla sentenza (e dal verbale dell’udienza del 13/7/2021), ha ritenuto inammissibile la questione perché non sollevata in udienza preliminare. La Corte di Appello di Salerno, invece, ha rigettato l’eccezione riproposta con il motivo di appello i sul presupposto che la competenza per connessione costituisce un criterio di competenza autonomo ed originario e che l’eventuale stralcio, come l’assoluzione da un eventuale reato o il venire meno di un’aggravante, non ha alcuna incidenza sulla stessa.
Sotto il profilo fattuale, la vicenda va ricostruita nel seguente modo.
In udienza preliminare, celebratasi dinanzi al giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Salerno, la difesa del COGNOME formulava istanza di patteggiamento, che comportava lo stralcio della sua posizione. L’istanza veniva rigettata e a seguito del rigetto veniva disposto il rinvio a giudizio dinanzi al Tribunale monocratico di Salerno, mentre gli altri coimputati, che rispondevano, a differenza del COGNOME, anche del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, venivano rinviati a giudizio dinanzi al Tribunale collegiale della medesima città.
Correttamente, quindi, il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata per la prima volta in quella sede, poichè, indipendentemente dalla sua fondatezza o meno, effettivamente la difesa avrebbe dovuto (e potuto) sollevare, ai sensi dell’art. 21, comma 2, cod. proc. pen., l’eccezione di incompetenza territoriale nell’udienza preliminare, sia in quella svoltasi unitariamente, inizialmente, sia in quella celebratasi nel processo stralciato. Non avendolo fatto, come emerge dagli atti e implicitamente ammesso anche del ricorrente, a ragione il Tribunale ha dichiarato inammissibile perché tardiva l’eccezione sollevata solo in sede dibattimentale.
In ogni caso, trattandosi di una connessione per così dire “qualificata” determinata dal reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/90, contestato agli originari coimputati del COGNOME (vedi Cass. Sez. VI, n. 35788 del 09/07/2024, rv. 286964),
rispetto al quale vi era stato il rinvio a giudizio degli stessi, per il principio de perpetuatio competentiae, la vis attractiva permaneva dopo il rinvio a giudizio disposto dal giudice dell’udienza preliminare, anche senza la riunione del processo stralciato con l’originario (circostanza di cui il ricorrente non si è doluto).
Invero, le regole sulla competenza derivante dalla connessione di procedimenti non sono subordinate alla pendenza dei procedimenti nello stesso stato e grado, essendo anche quello basato sulla connessione un criterio originario e autonomo di attribuzione della competenza (Cass. Sez. U., n. 27343, del 28/02/2013, imp. Taricco, rv. 255345-01). Tuttavia, la Corte ha affermato che il principio della “perpetuati° iurisdictionis”, inteso come immutabilità della competenza a fini di certezza ed economia processuale e di tutela della ragionevole durata del processo, non può che riferirsi alla contestazione risultante dal complessivo vaglio del giudice dell’udienza preliminare sull’accusa formulata dal pubblico ministero e alla conseguente individuazione del giudice naturale operata sulla base dell’esito di quel controllo (Cass. Sez. U., n. 48590 del 18/04/2019, confl. comp. in proc. Sacco, rv. 277304-01).
Pertanto, in tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che la competenza così radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato più grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Cass. Sez. VI, n. 12405 del 18/01/2017, rv. 269662). Per il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, dopo che la competenza per connessione si è radicata presso un determinato giudice, questi, nella fase del giudizio, se pur possa sempre disporre la separazione dei procedimenti connessi, non può tuttavia spogliarsi di quelli appartenenti originariamente alla competenza territoriale di un giudice diverso (Cass. Sez. IV, n. 5721 del 25/01/1993, rv. 194252-01).
Dunque, una volta disposto il rinvio a giudizio sia per i reati contestati agli originari coimputati, dinanzi al Tribunale collegiale, che per il reato contestato al COGNOME, dinanzi al Tribunale monocratico, per il principio della perpetuati° , competentiae, quest’ultimo giudice non avrebbe potuto in ogni caso spogliarsi della cognizione del fatto-reato, essendosi definitivamente radicata per connessione la competenza territoriale a Salerno.
In conclusione, il motivo di ricorso è infondato e va rigettato.
2.2. Il secondo motivo di doglianza, che attiene alla questione della rimessione in termini per proporre patteggiamento a seguito dell’esclusione della recidiva da
parte del Tribunale è manifestamente infondato e, dunque, inammissibile.
Invero, come correttamente rilevato anche dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, trattasi di modifica ininfluente sull’imputazione ai sensi dell’art. 516 cod. proc. pen., come emerge chiaramente dal disposto dell’art. 519 cod. proc. pen., che esclude che sia rilevante a quei fini anche la contestazione della recidiva.
2.3. Il terzo motivo, che lamenta la violazione dell’art. 448 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è infondato.
Giova, innanzitutto, precisare che non sono denunciabili in cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata con riferimento ad argomentazioni giuridiche delle parti, in quanto, se il giudice ha errato nel non condividerle, si configura il diverso motivo della violazione di legge, mentre, se fondatamente le ha disattese, non ricorre alcuna illegittimità della pronuncia, anche alla luce della possibilità, per la Corte di cassazione, di correggere la motivazione del provvedimento ex art. 619 cod. proc. pen. (Cass. Sez. I, n. 49237 del 22/09/2016, dep. 2017, rv. 271451-01).
Ciò posto, dalla lettura della sentenza di primo grado (vedi pagg. 3 e 17) emerge che la difesa non avrebbe ripresentato in limine litis, prima dell’apertura del dibattimento, la richiesta di patteggiamento originariamente rigettata dal giudice dell’udienza preliminare, ma, dopo avere richiesto un termine per rinegoziare il patteggiamento con il pubblico ministero, avrebbe presentato un’autonoma richiesta di patteggiamento senza che sulla stessa il pubblico ministero avesse espresso il consenso (ovvero un dissenso). Questa richiesta veniva comunque esaminata dal Tribunale e rigettata perché, a tacere d’altro, si fondava sulla ritenuta riqualificazione giuridica del fatto nell’ipotesi di cui all’ar 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 (ipotesi di riqualificazione giuridica del fatto esclusa sia dal Tribunale che dalla Corte di Appello e non riproposta con il ricorso per cassazione), nonché su un calcolo della pena erroneo, perché privo anche della pena pecuniaria.
Dalla motivazione della sentenza di appello (vedi pagg. 2, 3 e 4) emerge che nel motivo di appello la difesa aveva richiesto la valutazione dell’originaria richiesta di patteggiamento (quella rigettata dal giudice dell’udienza preliminare) che prevedeva la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Su questa richiesta la Corte si pronunciava, ritenendo che, presupponendo il riconoscimento della recidiva, fosse giustificato il rigetto della stessa.
Orbene, dalla visione degli atti del fascicolo emerge che, dopo un rinvio preliminare della prima udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale del 19/1/2021 per un difetto di notifica del decreto di citazione a giudizio, dalla seconda udienza del 13/7/2021, dopo il rigetto (o la declaratoria di inammissibilità) dell’eccezione
di incompetenza, il difensore chiedeva un rinvio per potere rinnovare l’istanza di patteggiamento. All’udienza del 5/10/2021 il difensore chiedeva ulteriore rinvio, rappresentando di avere un’intesa di massima con il pubblico ministero. All’udienza del 9/11/2021 il difensore rappresentava il mancato consenso del pubblico ministero e formulava una nuova eccezione (circa l’attribuzione del reato al Tribunale collegiale). Dopo il rigetto di questa eccezione, il pubblico ministero di udienza rappresentava di non avere il fascicolo e chiedeva il rinvio anche per potere interloquire con il pubblico ministero titolare delle indagini. All’udienza del 25/1/2022, il difensore depositava un’istanza di patteggiamento e rappresentava che sulla stessa il pubblico ministro non aveva prestato il consenso. Sull’istanza non vi era alcuna sottoscrizione del pubblico ministero, né alcun motivato dissenso. Il pubblico ministero di udienza rimaneva silente. L’istanza era formulata nel seguente modo: pena base per art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90 anni sei di reclusione e C. 27.000,00 di multa; riduzione della pena di un terzo per generiche prevalenti sulla riqualificata recidiva, ovvero da ritenersi esclusa: anni quattro di reclusione e C. 18.000,00 di multa; ridotta per il rito alla pena di anni due e mesi otto di reclusione e C. 12.000,00 di multa. Giova anche evidenziare che, in sede di discussione finale e conclusioni, la difesa non chiedeva l’applicazione della pena concordata, ma chiedeva l’assoluzione perché il fatto non sussiste; in subordine riqualificazione ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90; minimo della pena (vedi verbale dell’udienza del 25/06/2024).
Così ricostruita in fatto la vicenda, mette conto rilevare che l’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. prevede che, fra l’altro, nell’udienza preliminare, il giudice, se ricorrono le condizioni per accogliere la richiesta ex art. 444, comma 1, cod. proc. pen., pronuncia immediatamente sentenza. Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice, l’imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza. La richiesta non è ulteriormente rinnovabile dinanzi ad altro giudice. Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado o nel giudizio di impugnazione quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta.
Nella interpretazione che, nel tempo, ha reso la giurisprudenza di legittimità di questa norma, la sequenza procedimentale dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen. è stata così tratteggiata:
in seguito al rigetto della richiesta di patteggiamento, o al dissenso espresso dal pubblico ministero sulla stessa, l’istanza deve essere riproposta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, pena la nullità, per violazione del principio della domanda, della sentenza dibattimentale di patteggiamento emessa
in assenza della rinnovazione, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, della richiesta già rigettata dal giudice per le indagini preliminari (Cass., Sez. I, n. 17306, del 26/03/2009, rv. 243863-01);
b) in caso di rinnovazione da parte dell’imputato della richiesta di applicazione della pena, il giudice può pronunciare la relativa sentenza fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado solo se interviene il consenso del pubblico ministero (Cass., Sez. VI, n. 31949, del 11/04/2007, rv. 237205-01; vedi Corte cost. sent. n. 426 del 2001 e ord. n. 100 del 2003);
secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, la richiesta presentata al giudice per le indagini preliminari, nel caso in cui non abbia ricevuto il consenso del pubblico ministero o sia stata rigettata dal giudice, può essere rinnovata, ai sensi dell’art. 448, comma 1, cod. proc. pen., anche negli stessi termini (Cass. Sez. VI, n. 14844, del 11/03/2025, rv. 287927-01; contra in precedenza, fra le più recenti, Cass. Sez. VI, n. 42775 del 24/09/2014 rv. 260449-01, secondo la quale, in tema di patteggiamento, la rinnovazione della richiesta in caso di dissenso del P.M. può essere formulata dall’imputato, prima dell’apertura del dibattimento di primo grado, solo in termini diversi da quelli dell’istanza precedentemente avanzata: in motivazione, la S.C. ha precisato che il termine “rinnovare” – a differenza di quello “riproporre” utilizzato per la nuova richiesta di giudizio abbreviato – evoca il significato di una “nuova domanda”; nello stesso senso Cass. Sez. V, n. 21877 del 16/03/2023 rv. NUMERO_DOCUMENTO);
d) in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, il giudice ha l’obbligo di far luogo al “patteggiamento” al termine del dibattimento, ovvero di dare conto, nella motivazione della sentenza, delle ragioni del rigetto della richiesta, solo se l’imputato – pur avendo avanzato, prima dell’apertura del dibattimento, la richiesta di “patteggiamento”, in ordine alla quale il pubblico ministero aveva espresso dissenso – la abbia poi riproposta espressamente all’esito del dibattimento stesso (Cass., Sez. III, n. 1247, del 21/12/1998, dep. 1999, rv. 212409-01; nello stesso senso Cass., Sez. IV, n. 20610, del 19/04/2005, rv. 231842-01; contra Cass. Sez. IL n. 56397, del 23/11/2017, rv. 271687-01, che ritiene che, nel procedimento a citazione diretta, il Tribunale, qualora all’esito del dibattimento ritenga ingiustificato il precedente dissenso del pubblico ministero sulla richiesta di patteggiamento presentata dall’imputato ai sensi dell’art. 555, comma 2, cod. proc. pen., può applicare la pena richiesta anche se il difensore, nel formulare le conclusioni, non abbia rinnovato l’istanza);
infine, in caso di richiesta di patteggiamento, rinnovata per dissenso espresso dal pubblico ministero, la valutazione che il giudice del dibattimento o dell’impugnazione deve svolgere ai fini di cui all’art. 448, comma 1, ultimo periodo,
cod. proc. pen., deve tenere conto degli esiti dell’istruttoria dibattimentale (Cass., Sez. V, n. 22130, del 15/03/2019, rv. 275923-01: in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione del giudice territoriale che aveva disatteso la richiesta del ricorrente, asserendo che soltanto all’esito del dibattimento erano emerse le condizioni giustificative del riconoscimento delle attenuanti generiche prevalenti).
Da quanto ricostruito in fatto, è evidente che il difensore dell’imputato si limitava a depositare, prima dell’apertura del dibattimento, un’istanza priva di una formale presa di posizione del pubblico ministero (consenso/dissenso). Invero, per come emerge dalla verbalizzazione dell’udienza, era il difensore che rappresentava che il pubblico ministero (evidentemente il titolare del fascicolo di indagine) non aveva prestato il consenso, ma dall’istanza depositata non emerge alcun provvedimento adottato dalla pubblica accusa. Tuttavia, il pubblico ministero di udienza rimaneva silente e questo atteggiamento non può essere letto nel senso di un avallo rispetto a quanto riferito dal difensore, anche perché si sarebbe trattato di un dissenso del tutto immotivato. Dunque, indipendentemente dalla circostanza che si trattava di una riproposizione della medesima istanza di patteggiamento rigettata in udienza preliminare, ovvero di una nuova istanza, né il Tribunale né la Corte di Appello avrebbero dovuto prenderla in esame (il primo ritenendola inammissibile, la seconda ritenendo tale il motivo di appello), perché rimasta allo stadio della proposta sulla quale il pubblico ministero non si era espresso. D’altra parte, ad ulteriore conforto, si osserva che il difensore non formulava alcuna richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. neppure in sede di discussione e conclusioni del primo grado, sicchè, si ribadisce, il giudice di primo grado non aveva alcun obbligo di valutare una proposta di applicazione di pena concordata rimasta, in dibattimento, allo stato, per così dire, “embrionale”.
In definitiva, il motivo è infondato e va rigettato.
2.4. L’ultimo motivo di ricorso è generico e aspecifico e, quindi, inammissibile.
Il ricorrente non si confronta con l’ampia, articolata, coerente motivazione della sentenza sia di primo che di secondo grado (doppia conforme) in punto di responsabilità, che, richiamando gli esiti delle intercettazioni, telefoniche ed ambientali, nonché la testimonianza del teste qualificato in punto di attività di osservazione e pedinamento, e, infine, le stesse parziali ammissioni dell’imputato, non si è affatto limitata a riconoscere la colpevolezza del COGNOME per i soli rapporti intrattenuti con l’COGNOME, ma l’ha fondata sulla sua piena consapevolezza della trattativa in corso per l’acquisto della partita di cocaina e sull’intermediazione dallo stesso svolta.
2.5. Conclusivamente, il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22 ottobre 2025
Il Consigliere estensb ‘ r
Il Presidente