Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 34814 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 34814 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/07/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a CATANIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 01/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullàmento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 10 febbraio 2024, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, ha rigettato la richiesta di permesso prem ex art. 30-ter ord. pen., avanzata da COGNOME NOME.
Nel valutare l’istanza, il Tribunale ha ritenuto l’immediata applicabilità modifiche introdotte all’art. 4-bis ord. pen. dal d.l. 1° ottobre 2022, n convertito in legge n. 199 del 2022, rilevando che anche ai condannati per rea ostativi cd. di “prima fascia”, che non abbiano collaborato con la giustizi concedibile il permesso premio a condizione che vengano adempiuti gli oneri probatori ivi previsti. Ha quindi respinto l’istanza del COGNOME, ritenendo che e non avesse adempiuto all’onere probatorio sul medesimo gravante, in forza della nuova disciplina normativa.
LI
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME ha proposto ricorso per Cassazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge per inosservan dell’obbligo di uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla sentenza rescind Benché il quadro normativo vigente al momento della presentazione dell’istanza prevedesse a carico del detenuto un onere probatorio diverso, tuttavia ciò no esonerava il Tribunale dall’uniformarsi ai principi di diritto affermati dalla Cor cassazione con la sentenza rescindente, e specificamente di attivare i suoi pot istruttori al fine di verificare i presupposti per la concessione del beneficio, si nel rispetto delle sopravvenute modifiche normative.
2.2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 4-bis, comma 2 30-ter ord. pen. in quanto il Tribunale avrebbe affermato il mancato adempimento dell’onere probatorio gravante sul condannato, senza tuttavia valutare produzioni difensive e senza attivare i poteri istruttori ad esso spettanti.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, con le quali ha chie l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, sul rilievo per cui i ricorrente aveva adempiuto all’onere probatorio sul medesimo gravante, mentre il Tribunale non aveva valutato le produzioni difensive, né attivato i propri po istruttori.
Considerato in diritto
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito specificate e il provvedime impugnato deve essere annullato con rinvio.
Deve preliminarmente darsi atto che, successivamente alla pronuncia della sentenza con cui questa Corte aveva disposto l’annullamento con rinvio del precedente provvedimento di rigetto dell’istanza di permesso premio avanzata dal COGNOME, è intervenuto il d.l. 10 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge n. 199 del 2022, che ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall’art. 4-bis 354 del 1975.
2.1. Per effetto di tali modifiche, si è previsto che i benefici penitenziari pe ostativi di “prima fascia” possono essere concessi ai detenuti anche in assenza collaborazione con la giustizia, a condizione che costoro: i) dimostri l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniar conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di adempimento; alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazion
che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminal organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il peric di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto cont circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegn della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e altra informazione disponibile.
Al contempo, il Tribunale è chiamato a svolgere una complessa attività istruttori consistente nell’accertamento della sussistenza di iniziative dell’ihteress favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giu riparativa, nonché nella acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferm degli elementi offerti dal richiedente, in ordine alla assenza di collegamenti. fine il Tribunale è tenuto a verificare: i) il perdurare dell’operatività ‘del s criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commess li) il profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizione all’ dell’associazione; iv) le eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) le infrazionii discipli commesse in corso di detenzione.
Il Tribunale, inoltre, deve richiedere il parere del pubblico ministero pres giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di ~danne p i delitti di cui agli artt. 51 commi 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pu ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale ‘antimafia e antiterrorism deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell’Istituto di detenzion deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misur prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucle familiare o delle persone comunque a lui collegate.
2.2. Le modifiche normative in esame hanno dunque determinato la trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostat alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti collaboranti. Pertanto, al Tribunale di sorveglianza compete la verifica circa l’eventuale superamento della presunzione, sulla base degli indici, stringen cumulativi, specificamente indicati. Tali indici si sostanziano nella necessit verificare, in concreto, la portata del percorso rieducativo compiuto dal ricorre nonché di valutare l’assenza di collegamenti, attuali, ovvero anche solo potenzia con la criminalità organizzata. Verifica, quella prescritta dal novellatO art. da condurre attraverso il ricorso agli ampliati poteri istruttori il cui esercizio specificamente procedimentalizzato dal legislatore, prevedendo tempi e modalità
per il suo svolgimento e che deve concludersi con un provvedimento che dia specificamente conto delle ragioni del rigetto o dell’accoglimento dell’istanza.
3. In ordine alla applicabilità della nuova normativa, la giurisprudenza di legitti ha chiarito che, in tema di concessione del permesso premio a soggett condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia”, che non abbia collaborato la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate al 4-bis ord. pen. con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla l n. 199 del 2022, in ragione della natura processuale delle norme inerenti benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transi soggiacciono al principio del tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Perrone, Rv. 285203 – 01. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 11201 del 21/12/2023 nm.; Sez. 5, n. 11103 del 09/01/2024, n.m.; Sez. 1, n. 13520 del 24/01/2024 n.m.).
Nel caso in esame, pur avendo il Tribunale di sorveglianza correttamente ritenuto che la fattispecie al suo esame fosse regolata dall’art. 4-bis ord. pen nuova formulazione, tuttavia ha del tutto omesso di darvi applicazione.
Esso si è invero limitato inopinatamente ad affermare il mancato adempimento da parte del ricorrente dell’onere probatorio su di esso gravante, completamen ignorando la documentazione dal medesimo effettivamente prodotta a corredo dell’istanza, così omettendo di valutarla anche, in ipotesi, al solo fine di escl l’adeguatezza o la rilevanza. Ha al contempo trascurato di esercitare i po istruttori ad esso spettanti, tanto quelli indicati dalla sentenza resci finalizzati ad accertare i progressi trattamentali del detenuto, quanto gli ul poteri previsti dalla novella al fine di verificare la fondatezza degli elementi a dall’istante, nonché di accertare l’assenza di collegamenti con la crimina organizzata.
In tal modo l’ordinanza impugnata è incorsa nella violazione di legge denunciat dal ricorrente sotto il duplice profilo del mancato adeguamento al principio di dir posto dalla sentenza rescindente, e della previsione di cui all’art. 4-bis ord al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la concessione del bene richiesto.
Alla luce di tali considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annulla con rinvio allo stesso Tribunale di sorveglianza di Catanzaro per un nuovo giudizi
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame alt Tribunale di sorveglianza di Catanzaro.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 luglio 2024.