Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8253 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8253 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a LOCRI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza de L’Aquila ha respinto il reclamo presentato da NOME COGNOME – detenuto in espiazione di pena inflitta per i reati di cui agli artt. 416 bis, 628 comma 3, 610 cod. pen. e 10, 12 e 14 I. 497 del 1974, con fine pena attualmente al 12/02/2031 -, avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza RAGIONE_SOCIALEa medesima città del 30/01/2025, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen.
A ragione, il Tribunale, richiamando il parere RAGIONE_SOCIALEa D.N.A.A. del 20/06/2025, nonché la relazione di sintesi aggiornata al 18/12/2024, dopo avere chiarito che il COGNOME non ha mai collaborato con la giustizia, ha evidenziato come lo stesso non avesse intrapreso un adeguato percorso di rielaborazione critica dei gravi reati per i quali è stato condannato, avendo egli contestato le condanne per rapina e per associazione mafiosa, professandosi innocente e indicando la volontà di presentare istanza di revisione. I Giudici specializzati hanno in particolare sottolineato come, pur non essendo necessaria la rielaborazione critica ai fini RAGIONE_SOCIALE‘accesso ai benefici premiali, cionondimeno occorre tenere conto di tali aspetti, come chiarito dalla Corte di legittimità, in caso di condannato per reati di allarmante gravità, dovendosi infatti attribuire rilevanza, in senso negativo, alla mancanza di elementi indicativi di una pregnante rivisitazione critica dei pregressi comportamenti devianti e di convincente distacco dall’eventuale contesto in cui essi si inserivano.
Nel caso di specie, sottolineava il Tribunale, non è stata intrapresa alcuna forma di rielaborazione del passato deviante, quantomeno con riguardo alla vicinanza con gli elementi apicali del clan mafioso di riferimento (come indicato nel parere RAGIONE_SOCIALEa D.N.A.A.) e state la mancata collaborazione con la giustizia.
Ricorre NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui denuncia violazione ed erronea applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30 ter ord. pen., e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Lamenta il ricorrente che il Tribunale, nel limitarsi ad affermare che il detenuto aveva intrapreso un percorso di rielaborazione critica soltanto «incipiente», non abbia tenuto conto di quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza n.253 del 2019 che, in tema di concessione dei permessi premio, ha dichiarato illegittima la presunzione assoluta di pericolosità a carico dei detenuti che scelgono di non collaborare con la giustizia.
L’ordinanza impugnata non si è attenuta ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in materia, in quanto, pur avendo enucleato i plurimi indici positivi favorevoli, li ha poi completamente omessi nel giudizio di bilanciamento. Il Tribunale ha infatti pretermesso la valutazione in RAGIONE_SOCIALE ad elementi fattuali di rilevante significatività, quali
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il comportamento ineccepibile serbato non solo durante l’espiazione RAGIONE_SOCIALEa pena ma anche prima, essendo stato libero il COGNOME dal 2010 (epoca di commissione dei reati in esecuzione) al 04/07/2017, data del suo arresto, nonché l’incensuratezza dei suoi famigliari, e la partecipazione attiva all’opera di rieducazione.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il beneficio previsto dall’art. 30 -ter ord. pen. presenta natura plurifunzionale, assolvendo, oltre a una funzione premiale, a una finalità trattamentale e rieducativa, quale strumento volto a favorire il graduale reinserimento sociale del condannato. Ai fini RAGIONE_SOCIALEa sua concessione, il giudice è tenuto ad accertare la contestuale sussistenza di tre presupposti: la regolare condotta del detenuto, l’assenza di pericolosità sociale e la funzionalità del beneficio alla coltivazione di interessi affettiv culturali o lavorativi.
Nel caso di condannati, come l’odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro RAGIONE_SOCIALEa normativa in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa valutazione del reclamo da parte del Tribunale deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALEe modifiche normative introdotte dalla legge n. 199 del 2022 che, sulla scia RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha modificato l’art. 4-bis ord. pen. Con la citata sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALE associazioni ivi previste (i cd. detenuti “di prima fascia”), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza RAGIONE_SOCIALEa collaborazione con la giustizia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di ta collegamenti. Con tale pronuncia è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia: tale presunzione è stata infatti ritenuta incompatibile con i principi di ragionevolezza e con la finalità rieducativa RAGIONE_SOCIALEa pena, in quanto preclusiva di una
valutazione concreta e individualizzata del percorso trattamentale del detenuto da parte RAGIONE_SOCIALEa magistratura di sorveglianza.
L’art. 1 del d.l. 162 del 2022, così come convertito nella I. 192 del 2022 ha modificato i commi 1 e 1 bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 4 bis ord. pen. Il comma 1 ora, analogamente al passato, prevede che i benefici previsti dalla norma possono essere concessi ai detenuti e internati che hanno commesso i reati c.d. ostativi di prima fascia quando questi collaborano con la giustizia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 ter ord. pen. Il comma 1 bis prevede l’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa mancata collaborazione e, in ossequio alla sentenza n. 259 del 2019 RAGIONE_SOCIALEa Corte cost., stabilisce che la presunzione di pericolosità di cui al comma 1 ha natura relativa in quanto può essere superata se i detenuti e gli internati per i reati ostativi ivi elencati: a) dimostrino di avere adempiuto alle obbligazioni civili e agli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento; b) alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere: -b1) l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, -b2) il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze personali e ambientali, RAGIONE_SOCIALEe ragioni eventualmente dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancata collaborazione, RAGIONE_SOCIALEa revisione critica RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile; c) pongano in essere iniziative a favore RAGIONE_SOCIALEe vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle RAGIONE_SOCIALEa giustiz riparativa.
La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, COGNOME, Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali – quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa – che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando invece al giudice il compito di completare, se necessario, l’istruttoria, anche d’ufficio, restando comunque indefettibile l’acquisizione di informazioni dal Procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal RAGIONE_SOCIALE pubblica.
COGNOME Tanto premesso, nel caso di specie, il diniego del beneficio richiesto dal condannato è stato correttamente motivato sulla base RAGIONE_SOCIALEa persistente pericolosità sociale del COGNOME, desunta dalla mancanza di elementi indicativi di una significativa rivisitazione critica del passato criminoso – avendo egli infatti contestato le condanne
per rapina ed associazione mafiosa, professandosi innocente, e indicando la volontà di presentare istanza di revisione -e dall’assenza di concreti segnali di dissociazione dal contesto mafioso di riferimento, valutati in rapporto allo spessore criminale del ricorrente e alla natura dei reati per i quali è in espiazione di pena.
In particolare, il Tribunale ha valorizzato le risultanze del parere RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, che evidenziava come il COGNOME fosse stato riconosciuto colpevole RAGIONE_SOCIALEa partecipazione alla ‘ndrina di COGNOME e come, a dimostrazione RAGIONE_SOCIALEo spessore criminale, egli si interfacciasse direttamente con NOME COGNOME, elemento apicale; la citata nota RAGIONE_SOCIALEa D.N.A.A. evidenziava ancora come il sodalizio criminale di riferimento sia tuttora pienamente operativo e che non risultino elementi univoci attestanti l’avvenuta rescissione dei collegamenti del ricorrente con tale contesto.
Né il COGNOME ha allegato circostanze ulteriori, specifiche e positive, idonee a superare la presunzione – sia pure relativa – di pericolosità.
La regolare condotta carceraria, pur positivamente apprezzata, è stata correttamente ritenuta elemento non decisivo, in quanto, secondo costante giurisprudenza di legittimità, le criticità nel processo di rivisitazione critica del pregress comportamento deviante, pur non essendo di per sé ostative alla concessione del permesso premio, possono essere valorizzate quali indicatori negativi del requisito RAGIONE_SOCIALE‘assenza di pericolosità sociale (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567).
In quest’ottica, anche di recente, la giurisprudenza di legittimità ha ribadito che, nella valutazione RAGIONE_SOCIALEe istanze di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., può attribuirsi rilevanza negativa alla mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante da parte del condannato (Sez. 1, n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024, Barcella, Rv. 285567), a condizione che non si pretenda il completamento del processo di rivisitazione del vissuto criminale, non richiesto nemmeno per benefici certamente più estesi come l’affidamento in prova, potendo ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo (Sez. 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiocchia, Rv. 284894).
Deve, a tale proposito, riaffermarsi il principio che, anche ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione del permesso premio, come per ogni altra misura alternativa alla detenzione, non può mai pretendersi la confessione del condannato, il quale ha il diritto di non ammettere le proprie responsabilità, pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all’opera di rieducazione (Sez. 1, n. 8258 RAGIONE_SOCIALE‘8/2/2008, Angelone, Rv. 240586). Non la confessione può assumere rilievo, ma l’accettazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza e RAGIONE_SOCIALEa sanzione inflitta nell’ambito di un giudizio che ha ad oggetto l’evoluzione RAGIONE_SOCIALEa personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un ottimale reinserimento sociale (Sez. 1,
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–
n. 10586 del 08/02/2019, COGNOME, Rv. 274993; Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, COGNOME, Rv. 257001).
Ebbene, nel caso di specie, l’atteggiamento di negazione RAGIONE_SOCIALE‘addebito è stato correttamente valorizzato quale elemento negativo di valutazione, in quanto sintomatico del mancato riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa gravità RAGIONE_SOCIALE‘accusa; esso ha infatti impedito, come evidenziato dal Tribunale, l’avvio di una qualsiasi forma di rielaborazione del passato deviante. Tale circostanza, unitamente alla gravità RAGIONE_SOCIALEe condotte per le quali è intervenuta condanna e alla mancata collaborazione con la giustizia, è stata legittimamente posta a fondamento del provvedimento reiettivo, risultando nel suo complesso indicativa di perdurante pericolosità sociale e di inaffidabilità.
Alla luce di quanto fin qui osservato, dunque, il ricorso è infondato e deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Così deciso il 12 dicembre 2025
COGNOME