Permesso premio per reati ostativi: la Cassazione chiude la porta
L’ordinanza in esame, emessa dalla Corte di Cassazione, affronta un caso emblematico relativo alla concessione del permesso premio reati ostativi. La pronuncia ribadisce la linea rigorosa della giurisprudenza in materia, sottolineando come la presenza di nuovi e gravi indizi di collegamento con la criminalità organizzata renda impossibile l’accesso ai benefici penitenziari. Analizziamo nel dettaglio la vicenda e i principi di diritto affermati dalla Suprema Corte.
I Fatti del Caso: Dalla Scarcerazione al Nuovo Arresto
Il ricorrente, dopo aver scontato una pena per reati ostativi, era stato scarcerato nel marzo 2023. Successivamente, presentava un’istanza per ottenere un permesso premio. Tuttavia, la sua situazione giudiziaria subiva un drastico cambiamento: nell’agosto dello stesso anno, veniva nuovamente arrestato per una pluralità di nuovi reati, alcuni dei quali anch’essi di natura ostativa e connotati dall’aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis.1 c.p.).
A seguito di ciò, il Tribunale di Sorveglianza rigettava la sua richiesta di permesso, decisione contro la quale il detenuto proponeva ricorso per Cassazione.
La Valutazione sul permesso premio per reati ostativi
Il Tribunale di Sorveglianza aveva basato il proprio diniego sulla base della normativa specifica che regola i benefici per i condannati per permesso premio reati ostativi (art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen.). Secondo i giudici, non erano emersi elementi sufficienti per “escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”. La valutazione aveva tenuto conto di tutte le circostanze del caso, inclusa la condotta criminosa e le informazioni disponibili, giungendo a una conclusione negativa per il richiedente.
L’inammissibilità del Ricorso in Cassazione
La Corte di Cassazione, nell’esaminare il ricorso, lo ha dichiarato inammissibile. La ragione fondamentale risiede proprio nella nuova condizione detentiva del ricorrente. Egli, al momento della decisione, risultava detenuto per un nuovo titolo esecutivo ostativo, con una pena significativa da scontare.
Le Motivazioni della Suprema Corte
La motivazione della Corte è netta e si fonda su un presupposto logico-giuridico ineludibile. La concessione di un permesso premio a un soggetto condannato per reati ostativi richiede una valutazione positiva sulla rescissione dei legami con l’ambiente criminale di provenienza. Il nuovo arresto, avvenuto per reati gravi e aggravati dal metodo mafioso, costituisce la prova contraria. Dimostra, infatti, non solo la persistenza di tali legami, ma anche un loro attuale e concreto manifestarsi.
Di conseguenza, la condizione ostativa non solo non è venuta meno, ma si è rafforzata. Qualsiasi discussione sulla possibilità di concedere il beneficio diventa, quindi, priva di fondamento. Il ricorso è stato pertanto giudicato manifestamente infondato e quindi inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza riafferma un principio cardine dell’ordinamento penitenziario: l’accesso ai benefici per i condannati per reati di particolare gravità è subordinato a una prova rigorosa del percorso di risocializzazione e, soprattutto, dell’effettivo distacco dalla criminalità organizzata. Un nuovo arresto per fatti analoghi a quelli per cui si è stati condannati in precedenza interrompe bruscamente questo percorso e rende inesigibile qualsiasi beneficio, rendendo il relativo ricorso inammissibile.
Perché il permesso premio è stato negato in primo grado?
Il Tribunale di Sorveglianza ha negato il permesso perché non sono emersi elementi sufficienti a dimostrare l’assenza di collegamenti attuali del richiedente con la criminalità organizzata, un requisito fondamentale per i condannati per reati ostativi.
Qual è il motivo principale per cui la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente, dopo la precedente scarcerazione, è stato nuovamente arrestato per altri gravi reati, alcuni dei quali connotati dall’aggravante del metodo mafioso. Questa nuova detenzione per reati ostativi rende la richiesta di permesso palesemente infondata.
Cosa comporta per il ricorrente la dichiarazione di inammissibilità?
La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto definitivo della sua richiesta, ma anche la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende, una sanzione prevista per i ricorsi ritenuti infondati.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 20298 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 20298 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/05/2024
ORDINANZA
-sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a BARI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/01/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto avverso l’ordinanza del 9 gennaio 2024, con l quale il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigettava l’istan permesso premio presentata da NOME COGNOME, ai sensi dell’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria rigetta l’istanza di permesso premio presentata da COGNOME, ex art. 30-ter Ord. pen., nel rispetto della previsione dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., non essendo emersi elementi che consentissero di «escludere l’attualità di collegamenti co criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato co tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle r eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revision critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile »
Ritenuto, in proposito, che COGNOME dopo essere stato scarcerato i marzo 2023, avendo scontato un titolo esecutivo comprensivo di reati ostativ ex art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., veniva nuovamente arrestato I’ll agosto 2024, per una pluralità di reati, una parte dei quali connotati da osta COGNOMEndo contestata l’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.
Ritenuto che, allo stato, NOME COGNOME COGNOME detenuto per un tit esecutivo ostativo, riguardante la pena di undici anni, due mesi e venti gi tanto è vero che il Pubblico ministero emetteva nei confronti del ricorrent ordine di carcerazione senza disporre la sospensione della pena posta esecuzione.
Per queste ragioni, il ricorso proposto da NOME COGNOME deve esser dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa del ammende.
Così deciso il 9 maggio 2024.