Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 32688 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 32688 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME, nata a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli il 17/04/2023;
visti gli atti ed esaminato il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che h chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputata, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza con cui NOME è stata condannata per il reato di evasione.
NOME, detenuta presso il “Carcere di Pozzuoli”, dopo aver ottenuto un permessopremio per recarsi, accompagnata, al cimitero di Casandrino, giunta alla stazione Garibaldi di Napoli, si allontanava facendo perdere le proprie tracce.
Ha proposto ricorso per cassazione l’imputata articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riguardo agli artt. 30, comma 3, e 47 ter legge 26 luglio 1975, n. 354.
La Corte di appello avrebbe ritenuto sussistente la violazione dell’art 47 ter legge cit che, in realtà, assume il ricorrente, sanziona il soggetto che si allontana dal luogo in c è ristretto nelle forme della detenzione domiciliare.
Il fatto sarebbe invece riconducibile all’art. 30, comma 3, della stessa legge che sanziona, ai sensi dell’art. 385 cod. pen., la condotta del detenuto che, destinatario d un permesso per un evento familiare di particolare gravità, non faccia ritorno presso l’istituto entro dodici ore dalla sua scadenza.
Sotto altro profilo, si aggiunge, la sentenza sarebbe viziata per avere la Corte ritenuto irrilevante l’omessa verifica di quando l’imputata sarebbe rientrata presso l’istitu penitenziario, considerando invece decisivo il volontario allontanamento dal luogo in cui era ristretta: l’imputata, in realtà, si era allontanata in virtù di un regolare permess
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
In punto di fatto la Corte di appello ha spiegato che l’imputata, ristretta in carcer dopo aver ottenuto un permesso per recarsi al cimitero, giunta presso la stazione di Napoli insieme ad un operatore, si allontanò facendo perdere le sue tracce per poi essere rintracciata dopo qualche giorno.
Al di là del formale impreciso riferimento, contenuto nella imputazione, all’art. 47 ter legge n. 354 del 1975, il fatto naturalistico per cui si procede è correttamen descritto nella contestazione ed è quello per cui è intervenuta condanna per il reato di evasione.
Ai sensi dell’art. 30, comma 3, della legge n. 354 del 1975 il detenuto che non rientra in istituto allo scadere del permesso senza giustificato motivo, se l’assenza si protrae per oltre tre ore e per non più di dodici, è punito in via disciplinare; se l’assenz protrae, come nel caso di specie, per un tempo maggiore, è punibile a norma del primo comma dell’articolo 385 cod. pen. ed è applicabile la disposizione dell’ultimo capoverso dello stesso articolo.
Nel caso di specie, l’allontanamento si protrasse per giornM’quindi per un tempo maggiore a dodici ore.
Rispetto a tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua struttur inammissibilità non essendo stato dedotto alcunchè di specifico.
All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, V8 maggio 2024.