Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 5798 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 5798 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 11/04/1979
avverso l’ordinanza del 01/10/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME lette/sentite le conclusioni del PG
Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME Sostituto Procuratore generale della presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inamm ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Milano ha respinto avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Milano ha rigettato la concessione di un permesso premio, presentata da NOME COGNOME.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione, tramite i difensore, avv. NOME COGNOME deducendo violazione degli artt. 4-bis e 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), 2, 3, 24, 27 Cost. e 6 Cedu e vizio e/o assenza/ motivazione.
Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia aderito plasticamente alle argo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, eludendo le censure difensive e t gli elementi di prova anche per omissione, omettendo di acquisire, in particolare, del responsabile del gruppo della trasgressione e non confrontandosi con le a difensive e le risultanze delle istanze integrative della difesa, come la r criminologa dott.ssa COGNOME esperta ex art. 80 Ord. pen.
Rileva che il provvedimento si dilunga sulla storia del clan COGNOME, facendo r alla nota della DDA, omettendo di individuare in concreto la condotta di COGNOME pe l’eventuale perdurante pericolosità sociale, sia in relazione all’effettiva assenza che all’avvenuta collaborazione processuale emergente dalle sentenze allegate dalla
Lamenta che non viene valutato il percorso di revisione critica avviato da COGNOME con riguardo alla relazione della suddetta criminologa e che l’ordinanza in esame salto logico laddove non confronta le note della DDA con le sentenze e le produzioni sulla collaborazione processuale e fa una valutazione meramente assertiva sulla str della condotta di COGNOME.
Il ricorrente deposita, nel termine previsto per legge, motivi aggiunti red difensore, avv. NOME COGNOME
3.1. Con il primo dei motivi aggiunti lamenta omessa valutazione degli element dalla difesa.
Si insiste sull’attuale smantellamento del clan COGNOME. Si insiste, collaborazione processuale di COGNOME in vari procedimenti (il duplice omicidi COGNOME, conclusosi col riconoscimento proprio in virtù di detta collaboraz circostanze attenuanti generiche; l’omicidio COGNOME, nel quale si dà atto collaborazione resa), quale emergente anche da memoriali depositati ai giudici co tale da avere consentito la ricostruzione probatoria dei delitti e dei ruoli d
coinvolti, nonché sulla manifestazione di dissociazione dall’associazione di riferimento resa COGNOME con missive alla Procura DDA e nel corso di un recente processo. Si evidenzia l partecipazione del detenuto alle attività trattamentali e in particolare ad una serie d scolastici, nonché le dichiarazioni di perdono nei confronti dei familiari delle vittime r processi a suo carico.
3.2. Col secondo motivo si denuncia contrasto di giudicati, rilevando che con precedent ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Milano di luglio 2023 veniva valutato positivamente processo di rivisitazione critica di COGNOME in relazione al proprio passato, diversa dall’ordinanza in esame.
3.3. Col terzo motivo aggiunto si ritorna sulla mancata valutazione della relazione de dott.ssa NOME COGNOME criminologa dell’Istituto di Opera, che evidenzia come il percorso revisione critica di COGNOME, certamente complesso, sul suo passato criminale sia stato post essere con un comportamento fattivo di ammissione di responsabilità in aula e di ricostruzion probatoria, senza mai definirlo strumentale come nell’ordinanza impugnata.
3.4. Col quarto motivo si eccepisce vizio di motivazione per contrasto con le ordinanze de Tribunale di sorveglianza con cui è stata riconosciuta la liberazione anticipata in relazio periodo detentivo novembre 2019 – novembre 2022, in considerazione della condotta regolare del detenuto e della sua partecipazione all’opera rieducativa.
La difesa, insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti, che ad esso si ricollegano, sono infondati.
1.1. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell’art. 30 ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l’assenza di pericolosità sociale del deten da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gr e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anch mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportament deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 – dep.2017, COGNOME, Rv. 269195).
Il permesso premio – concedibile al detenuto, di regola dopo l’espiazione di una quot parte della pena inflitta, che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente perico – costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma del summenzionato articolo. In coerenza con tale impostazione, l’art. 65 del Regolamento d esecuzione stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, sia dall’istituto penitenziario corredata, tra l’altro, dagli esiti dell’o scientifica della personalità e dal parere del direttore; ulteriori informazioni (comma 2) dal magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo de organi di polizia; in caso di reati di cui al comma 1 dell’art. 4-bis Ord. pen., vengono acquisite le dettagliate informazioni ed i pareri di cui al all’art. 4-bis, comma 2, o 30-bis, comma 1,
stesso ordinamento. La decisione sull’istanza di permesso deve essere, dunque, assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e all’esito del suo completame entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l’Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez n. 19366 del 19/03/2019, COGNOME), salvo che le risultanze parziali già disponibili riv comunque, in modo inequivoco, l’impossibilità di una favorevole valutazione, a fron dell’accertata pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentaz fruttuosa del richiesto beneficio, tali da non giustificare l’ulteriore attesa (in termini con riferimento alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, d 2014, COGNOME, Rv. 261292).
E’, quindi, innegabile la discrezionalità nel giudizio sulla adeguatezza della misura rich allo stadio del percorso rieducativo del giudice di sorveglianza, il quale è, invero, ten esternare tale giudizio, con ragionamento che deve rispondere ai canoni di completezza, logicità e non contraddittorietà, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri negati positivi, delle autorità amministrative dell’esecuzione.
1.2. Nel caso di specie il provvedimento del Tribunale di sorveglianza di Milano non incor nelle denunciate violazioni di legge ed è immune da profili di illogicità, ind dettagliatamente le ragioni per cui allo stato non sussistono ancora i presupposti di cui al 30-ter Ord. pen.
Evidenzia, invero, detto Tribunale, ripercorrendo nella prima parte del provvedimento l argomentazioni del Magistrato di sorveglianza, come sia attualmente operativo il clan COGNOME, che, da quanto evidenziato dalla nota della DDA, sulla base di una serie di recen sentenze di condanna, non risulta smantellato, ma confluito nell’Alleanza di Secondiglian riuscendo ad affermare, all’indomani degli arresti del capo clan NOME COGNOME e dei su fedelissimi e quindi dell’uscita di scena di tutti i componenti la famiglia COGNOME, tr propri affiliati la supremazia sui territori di Miano e Piscinola. Sottolinea, con pa riguardo alla posizione di NOME COGNOME, come la DDA abbia ricordato il ruolo di dirigen organizzatore dell’associazione mafiosa e altresì di partecipe al gruppo di fuoco, rivestito stesso, il quale commetteva molti omicidi anche nell’interesse del clan COGNOME–COGNOME, alla luc della mutua assistenza esistente tra lo stesso e il clan COGNOME, e come la DDA abbia affermato – sempre sulla base di recenti provvedimenti giudiziari – l’attuale operativit suddetto clan nei comuni di Melito e Mugnano di Napoli e nei quartieri di Secondigliano Scampia. Rileva, con riguardo all’asserita “collaborazione processuale” del detenuto, che Magistrato di sorveglianza osserva come la DDA abbia evidenziato che nessuna concreta sua dissociazione è stata portata all’attenzione del suo ufficio e che in alcuni processi il conda non ha fornito alcuna indicazione utile alla ricostruzione dell’evento delittuoso, anzi ha ce di sviare le indagini creandosi un alibi per dimostrare la sua estraneità ai fatti; l’asserito allontanamento di COGNOME dal gruppo criminoso di origine strida con lo scam epistolare mantenuto dal predetto nell’ultimo biennio con persone che hanno rivestito per ann una posizione di rilievo nel clan COGNOME, come NOME COGNOME, coimputato in diversi episo
omicidiari (come da provvedimenti di trattenimento del 2021 e 2022 del Magistrato di sorveglianza di Viterbo di missive con cui COGNOME aggiornava il destinatario dell’att assetto organizzativo del clan COGNOME).
Il Tribunale di sorveglianza sottolinea come il Magistrato di sorveglianza abbia evidenzia come dall’osservazione in carcere siano emersi atteggiamenti strumentali e nodi di ambiguità del detenuto, confermati anche dalla relazione ultima di osservazione aggiornata al 18 settembre 2024. Richiama quanto evidenziato dall’esperto ex art. 80 Ord. pen. circa il pensiero razionale poco incline a entrare in contatto con gli aspetti emotivi legati alla sofferenza fin da bambino e procurata agli altri. E, dopo avere premesso che COGNOME ha depositato suoi appunti tratti dall’ascolto della relazione letta dal dott. COGNOME nel corso di un labor osserva che col reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza ci si duole della riproposizione con detto provvedimento dei medesimi argomenti utilizzati nel provvedimento di reiezione del reclamo avverso il diniego di declassificazione, senza invece considerare l’adempimento delle obbligazioni civili e di riparazione pecuniaria e gli ulte elementi di revisione critica, anche considerata la positività dell’esperienza nel gruppo del Aparo, costituenti un quid pluris rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione.
Sottolinea, come, diversamente da quanto lamentato dalla difesa, il provvedimento reclamato, che fa anche leva su una serie di recenti ammonimenti per inosservanza degli ordini relativi al periodo 2021-2023, sia compiutamente motivato.
Osserva che l’adesione alle attività trattamentali è meramente formale e quantitativa che di ciò dà atto la relazione di sintesi aggiornata all’il. dicembre 2023 . Laddove rileva il condannato, entrato a far parte del progetto In-relazione, ha tenuto un ruolo di leader propriamente positivo, riuscendo a zittire tutti gli interlocutori e conducendo i suoi interv modo da rendere il suo interlocutore bersaglio dei compagni, che riversavano su di lui la lor incapacità a reagire verso COGNOME; – lo stesso nel gruppo della trasgressione, gestito dal COGNOME, risulta non avere mai mantenuto la posizione assegnatagli e avere assunto iniziative non consone, alzandosi, spostandosi da un lato all’altro del tavolo e affermando, a riprova del assenza di resipiscenza, che i detenuti irriducibili ti ostracizzano se aderisci autenticamente attività di detto gruppo e, se invece si convincono che lo fai in modo strumentale, il cari sale.
Rileva, quindi, il provvedimento in esame che da ciò emerge l’indubbia capacità manipolatoria di COGNOME e la non sufficiente maturazione psicologica e criminologica d consentire l’accesso alla richiesta di permesso premio; e che tali dati sono conferma dall’aggiornata relazione di osservazione del 18 settembre 2024, successiva alla valutazione del Magistrato di sorveglianza.
Osservano i Giudici della sorveglianza che: – la tendenza alla prevaricazione e all’insubordinazione del condannato pone seri interrogativi sulle manifestazioni esteriori c tendono ad accreditarne la piena adesione al trattamento e la già avvenuta conversione ai valori della legalità; – l’avvenuta reale dissociazione dai percorsi criminali pregressi è du
ancora da intraprendere, risultando prematura ogni argomentazione circa la confessione di omicidi non contestati, ovvero circa dichiarazioni collaborative; – nemmeno giovano, in questo contesto di osservazione della personalità, le lettere ai familiari delle vittime, le ripa pecuniarie e l’effettiva presa di distanza dalla criminalità, su cui fa leva la difesa, che, non essere accertate, non sono nemmeno realmente interiorizzate; – infine, tutte le indicazioni relative al valore delle relazioni degli esperti indicati ( come quella del dott. COGNOME ris superate dai negativi dati emersi dalla relazione di osservazione circa i comportamenti ambigui tenuti dal condannato e la difficile gestione dello stesso.
A fronte di tali argomentazioni non solo non manifestamente illogiche, ma scevre da vizi giuridici, anzi conformi al dato normativo e alla sua interpretazione giurisprudenziale, il ri e i motivi aggiunti, che si limitano ad insistere nei termini di cui sopra sulla sussistenz presupposti del beneficio penitenziario, manifestano la loro infondatezza.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2025.