Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8460 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8460 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/10/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen.
Rilevato che con il primo motivo di ricorso si deduce , il vizio di motivazione in relazione al percorso di revisione critica circa il proprio passato criminale che, di contro, come pure contraddittoriamente evidenziato nell’ordinanza impugnata, risulterebbe avviato;
Rilevato che nel secondo motivo si deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta pericolosità del condannato, fondata sul contenuto ipotetico delle informazioni di PS, senza tenere conto che il ricorrente ha chiesto che il permesso premio sia concesso presso un centro RAGIONE_SOCIALE e non nel territorio di sua provenienza;
Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale, con il riferimento agli elementi acquisiti sia in merito alla pericolosità del condannato che in ordine alla mancata genuinità del pentimento e all’incidenza allo stato del percorso trattamentale intrapreso, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento del rigetto;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del l:à ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
,e Dichiara inammissibile il ricorso e condanna )6 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso 1’8/02/2024