Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 4283 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 4283 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 07/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI nel procedimento nei confronti di:
COGNOME NOME nato a LAUREANA DI BORRELLO il DATA_NASCITA
avverso l ‘ ordinanza del 01/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata;
lette le conclusioni scritte presentate dall ‘ AVV_NOTAIO, il quale, nell ‘ interesse di NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 27 giugno 2023, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari aveva rigettato il reclamo proposto nell ‘ interesse di NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di 30 anni di reclusione per omicidio, associazione mafiosa, detenzione d ‘ armi, estorsione e altro, avverso il provvedimento di rigetto della sua istanza di permesso premio, da fruire presso il RAGIONE_SOCIALE Nuoro, adottato dal Magistrato di sorveglianza di Cagliari il 31 gennaio 2023. Secondo il Collegio, infatti, la perdurante operatività delle organizzazioni criminali di appartenenza, la matrice familistica di tali fenomeni criminali e il ruolo ascritto a chi, come COGNOME, vi aveva in passato ricoperto una posizione apicale, inducevano a una prognosi negativa in punto di recidiva pur a fronte di una corretta condotta inframuraria e di adesione all ‘ offerta trattamentale, essendo necessario svolgere una più approfondita analisi sui processi di rivisitazione critica delle sue condotte illecita, proseguendo, dunque, nell ‘ osservazione della personalità.
1.1. Con sentenza n. 37102 in data 7 giugno 2024, la Prima Sezione della Corte di cassazione annullò la predetta ordinanza, rilevando l ‘ illogicità della motivazione laddove, da un lato, il Tribunale aveva evidenziato l ‘ opportunità, al fine di un adeguato apprezzamento della pericolosità RAGIONE_SOCIALE del detenuto, di un approfondimento dell ‘ indagine attraverso l ‘ acquisizione del parere e delle informazioni da parte della D.N.A. in relazione alla situazione attuale del contesto criminale di riferimento e alle indagini di natura patrimoniale, al fine di accertare se la moglie e i figli di COGNOME fossero estranei al contesto criminale di provenienza; e, dall ‘ altro lato, a fronte della riconosciuta esigenza di attualizzare le informazioni provenienti dagli organi di polizia, non aveva attivato i propri poteri officiosi, investendo detti organi degli accertamenti rilevanti ai fini del decidere.
1.2. Con ordinanza in data 1° luglio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha accolto il reclamo proposto nell ‘ interesse di NOME, ammettendolo alla fruizione di un permesso premio per la durata di 3 giorni. Il Collegio di merito, dopo avere puntualizzato che nonostante la rituale richiesta e i solleciti non era pervenuta la nota della RAGIONE_SOCIALE, ha sottolineato l ‘ esistenza dei presupposti per l ‘ ammissione del detenuto ad esperienze extramurarie, all ‘ uopo evidenziando: l ‘ avvenuta espiazione integrale delle pene inflitte per i reati pervisti dalla cd. prima fascia dell ‘ art. 4bis Ord. pen.; l ‘ assenza di informazioni circa l ‘ attualità di collegamenti del detenuto con l ‘ ambiente criminale di provenienza (non risultando che COGNOME abbia ricevuto missive, abbia avuto contatti telefonici o effettuato colloqui con soggetti collegati ad ambienti criminali, né indagini che abbiano coinvolto il suo nucleo familiare); l ‘ assenza di criticità in relazione agli accertamenti patrimoniali eseguiti sul nucleo familiare del detenuto,
essendo i redditi percepiti assai modesti e la titolarità dei beni mobili in linea con gli stessi, non risultando un tenore di vita non coerente con tali redditi; la possibilità di spiegare gli importi che, mensilmente, COGNOME percepisce dai figli (tra i 200 e i 400 euro al mese) a partire dall ‘ aiuto economico che la moglie ha dichiarato di ricevere dalla sua famiglia, non risultata collegata alla criminalità organizzata; la positiva condotta carceraria del detenuto, applicatosi nello studio nonostante i problemi di concentrazione e di memoria; l ‘ ammissione di responsabilità per tutti i reati a lui ascritti e l ‘ apparente volontà, riferita dall ‘ esperto, di prendere le distanze dall ‘ ambiente criminale; il rilevante quantum di pena espiato, superiore a 20 anni di reclusione calcolati senza considerare la liberazione anticipata e, dunque, il fine pena non lontano. Su tali premesse, pur dando atto del fatto che non ha mai collaborato, il Tribunale ha concesso a COGNOME un breve permesso premio al fine di verificarne la condotta all ‘ esterno dell ‘ Istituto, anche in considerazione del fatto che egli potrebbe, avuto riguardo al non lontano fine pena, teoricamente usufruire di misure alternative. A tale conclusione il Collegio di merito è pervenuto anche valorizzando il fatto che, con le prescrizioni applicategli, è stata esclusa la possibilità di contatti con altri soggetti, compresi i familiari, e che la fruizione del beneficio sia stata prevista presso la RAGIONE_SOCIALE , relativamente alla quale sono state acquisite informazioni positive dalla locale questura.
Il Procuratore generale presso Corte di appello di Cagliari ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell ‘ art. 606, comma 1, lett. b ), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell ‘ applicazione di essa.
Infatti, la Procura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sarebbe intervenuta, nel corso del procedimento, con un parere inviato al Tribunale di sorveglianza in data 18 marzo 2025, nel quale avrebbe sottolineato l ‘ operatività criminale di COGNOME e la disponibilità, in capo allo stesso, di risorse economiche anche attraverso i propri congiunti. Tale parere, obbligatorio alla luce del secondo comma dell ‘ art. 4bis Ord. Pen. come novellato dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, non sarebbe stato preso in considerazione dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari, il quale, come riportato nell ‘ ordinanza impugnata, avrebbe concesso il permesso premio in assenza di esso, affermando erroneamente che «il parere nonostante rituale richiesta e sollecito non è mai pervenuto» (v. fg. 6 dell ‘ ordinanza). In realtà, il parere, come dimostrato dalle attestazioni allegate al ricorso, sarebbe stato tempestivamente inviato e avrebbe sottolineato, a riprova della sua decisività, due
aspetti ostativi alla concessione del beneficio con riferimento sia all ‘ attuale pericolosità di NOME, sia al mancato risarcimento delle vittime pur in presenza di discrete risorse economiche in capo al detenuto.
2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. c ), cod. proc. pen., la inosservanza delle norme processuali relative alla partecipazione del pubblico ministero al procedimento. Sulla base di quanto osservato al motivo che precede, il ricorso deduce ulteriormente che il permesso premio sarebbe stato concesso in violazione delle norme processuali relative alla partecipazione al procedimento del pubblico ministero, «inteso come ufficio unitariamente composto».
In data 30 settembre 2025 è pervenuta in Cancelleria una memoria a firma dell ‘ AVV_NOTAIO, quale difensore di fiducia di COGNOME, con la quale è stato dedotto, con riferimento alla prova dell ‘ avvenuta ricezione del parere da parte del Tribunale, che le ricevute «PEC», per costituire valida prova dell ‘ avvenuta comunicazione, devono essere prodotte nel loro formato originale (.eml o .msg) e non come semplici riproduzioni in formato PDF. Ciò in quanto soltanto attraverso l ‘ apertura del file nel formato originale è possibile verificare effettivamente se l ‘ atto comunicato sia nella disponibilità informatica del destinatario, condizione essenziale per ritenere provato il raggiungimento dello scopo legale dell ‘ atto. In ogni caso, sarebbe stato necessario allegare come prova dell ‘ effettivo invio, quantomeno la copia in formato PDF della ricevuta di consegna, in realtà non fornita dalla Procura generale che si sarebbe limitata a produrre la stampa di una schermata video dalla quale non sarebbe possibile trarre la prova dell ‘ effettivo invio e, soprattutto, dell ‘ avvenuta consegna della PEC alla casella di destinazione.
In data 2 ottobre 2025 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stato chiesto l ‘ annullamento con rinvio dell ‘ ordinanza impugnata sul presupposto che il Tribunale non abbia acquisito e valutato, nonostante fosse disponibile agli atti del procedimento, il parere della D.N.A. inviato il 18 marzo 2025, atto obbligatorio per legge ai sensi dell ‘ art. 4bis , comma 2, Ord. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.
Va premessa l ‘ infondatezza dei rilievi svolti nella memoria difensiva in merito alla irritualità della comunicazione del parere della P.N.A.
Sotto un primo profilo deve osservarsi la inapplicabilità al procedimento di sorveglianza delle norme richiamate nella memoria. Sul punto, va osservato che essa fa riferimento all ‘ orientamento della giurisprudenza civile di legittimità secondo il quale la violazione delle forme digitali previste, per la notificazione a mezzo posta elettronica certificata, dagli artt. 3bis , comma 3, e 9, legge n. 53 del 1994, nonché dall ‘ art. 19bis delle «specifiche tecniche» del Responsabile SIA del Ministero della giustizia, che impongono il deposito in PCT dell ‘ atto notificato, delle ricevute di accettazione e consegna in formato «.eml» o «.msg» e l ‘ inserimento dei dati identificativi delle suddette ricevute nel file «datiAtto.xml» e secondo cui il deposito dell ‘ atto notificato a mezzo PEC e delle ricevute di accettazione e consegna avvenuto in diverso formato (ad es. PDF), determina la nullità della notifica (così Sez. 3 civ., n. 16189 dell ‘ 8/06/2023, Rv. 668164 – 01).
In disparte la circostanza che la stessa giurisprudenza civile riconosce che la predetta violazione integri non l ‘ inesistenza della notifica, bensì la sua nullità, la quale, pertanto, può essere sanata dal raggiungimento dello scopo (Sez. 1 civ., n. 14063 del 21/05/2024, Rv. 671338 – 01; Sez. 6 -1 civ., n. 20214 del 15/07/2021, Rv. 661904 – 01), nella specie conseguito, va evidenziato che le suddette disposizioni presuppongono l ‘ operatività del cd. processo telematico, che allo stato non risulta operativo con riferimento al procedimento di sorveglianza. Peraltro, trattandosi della semplice comunicazione di un parere, che l ‘ art. 4bis , comma 2, Ord. pen. stabilisce sia acquisito senza però individuare le forme con cui ciò debba avvenire, deve ritenersi consentito l ‘ invio dell ‘ atto tramite posta elettronica certificata, secondo il principio generale dettato dall ‘ art. 48, d.lgs. n. 82 del 2005, che ha equiparato tale forma di notificazione a quella effettuata a mezzo di servizio postale. E quanto alla dimostrazione del contenuto del messaggio trasmesso, in mancanza di una regolamentazione specifica di analogo tenore di quella prevista per il processo civile telematico, essa può essere apprezzata secondo un principio di libertà della valutazione della prova, che nel caso di specie non consente ragionevolmente di dubitare della consegna della «EMAIL» alla casella di destinazione, stante l ‘ attestazione, da parte del sistema informatico, del fatto che essa sia avvenuta il 18 marzo 2025, né tantomeno, ovviamente, del relativo invio.
3. Tanto rilevato, deve poi osservarsi che, come correttamente dedotto dalla difesa, alla pagina 6 dell ‘ ordinanza impugnata il Tribunale ha dato atto che NOME COGNOME ha interamente espiato la quota di pena inflittagli per i reati cd. ostativi di prima fascia previsti dall’art. 4 -bis , comma 1, Ord. pen. (e corrispondentemente per l’art. 51 -bis , comma 3bis e 3quater , cod. proc. pen.), gli unici per i quali è vigente l ‘ obbligo di richiedere il parere del Procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e antiterrorismo, senza che su tale profilo il ricorso abbia diversamente argomentato.
In proposito, è vero che le limitazioni all ‘ accesso ai benefici penitenziari contemplate dal primo periodo dell ‘ art. 4bis , comma 1, Ord. pen. si applicano anche «in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell ‘ esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l ‘ impunità di detti reati»; e, tuttavia, va evidenziato che tale disposizione, secondo quanto previsto dall ‘ art. 3, comma 1, decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, risulta espressamente applicabile unicamente ai reati commessi prima del 31 ottobre 2022, data di entrata in vigore del medesimo decreto. Ne consegue, pertanto, che applicando i consolidati principi in materia di scioglimento del cumulo ( ex plurimis Sez. 1, n. 13041 del 11/12/2020, dep. 2021, Strano, Rv. 280982 – 01), la pena fin qui espiata da COGNOME debba essere imputata ai reati c.d. ostativi e che, in relazione alla pena residua, il parere non possa configurarsi come obbligatorio, pur essendo legittimamente acquisibile e anzi essendone opportuna l ‘ acquisizione in un ‘ ottica di incremento delle fonti di conoscenza utili ai fini della decisione.
In secondo luogo, anche a ritenere che la mancata acquisizione del parere integri una nullità, essa sarebbe a regime intermedio. Infatti, soltanto la violazione delle norme che riguardano la mancata partecipazione dell ‘ imputato o del difensore è suscettibile di ridondare in termini di nullità assoluta, mentre la nullità attinente alla «partecipazione al procedimento» del pubblico ministero ex art. 178, lett. b ), ultima parte, cod. proc. pen., è soggetta al regime di deducibilità previsto dagli artt. 180 e 182 cod. proc. pen. (per questa soluzione, nel caso di decisione in assenza del parere del Procuratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e antiterrorismo richiesta dall ‘ art. 16octies , d.l. 15 gennaio 1991 n. 8, convertito con modificazioni dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, v. Sez. 1, n. 23545 del 20/05/2021, COGNOME, Rv. 281397 – 01; Sez. 1, n. 13994 del 27/03/2020, COGNOME, Rv. 278959 – 01).
Ne consegue che la violazione denunciata avrebbe dovuto essere eccepita tempestivamente in udienza, ovvero prima che il Tribunale di sorveglianza riservasse la propria decisione sul merito del reclamo. Ciò che non risulta essere, nella specie, avvenuto.
Infine, deve osservarsi che il ricorso non ha dimostrato la decisività del parere de quo , pur avendo evidenziato che esso conteneva informazioni quanto all ‘ attuale pericolosità di COGNOME e al mancato risarcimento delle vittime pur in presenza di adeguate risorse economiche in capo al nucleo familiare del detenuto.
Più precisamente, secondo quanto riportato nel ricorso, il parere avrebbe sottolineato «l ‘ operatività» di COGNOME; espressione il cui significato può essere riscontrato attraverso il contenuto del parere in questione, allegato al ricorso, ove la P.N.A. riferisce che «COGNOME – per come si evince dal parere contrario della DDA di RAGIONE_SOCIALE Calabria datato 21 febbraio 25 e dalle note ad esso allegate – è uno dei capi della omonima cosca, a tutt ‘ oggi attiva, contrariamente a quanto sostenuto nell ‘ istanza, in Laureana di Borrello e nei centri limitrofi, agendo in piena sinergia con le altre famiglie di Ndrangheta del territorio, in particolare con i COGNOME di Rosarno e i COGNOME di Polistena». E, tuttavia, tale affermazione – in disparte il fatto che appare riferita all ‘ operatività della cosca e non sembra individuare concreti e attuali elementi individualizzanti circa il ruolo rivestito, all’interno di essa, d a COGNOME, detenuto da oltre 20 anni – costituisce il nucleo essenziale della nota della RAGIONE_SOCIALE Calabria del 21 febbraio 2025, per come riportato nello stesso parere; nota che, al contrario, è stata regolarmente acquisita ed è stata compiutamente valutata dall ‘ ordinanza, che da essa si è motivatamente, e dunque legittimamente, discostata nel merito.
Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi con riferimento alle informazioni sulla situazione economica del nucleo familiare di COGNOME, atteso che anche in questo caso, la nota del GICO della Guardia di finanza, datata 20 febbraio 2025, allegata al parere della D.D.A., è stata oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza (v. pag. 5 dell ‘ ordinanza impugnata).
In ultimo non appare superfluo rilevare che se è vero che il Tribunale ha ritenuto di concedere il permesso premio pur a fronte dell ‘ indicazione, contenuta nel programma trattamentale del 22 gennaio 2024, di una prosecuzione dell ‘ osservazione inframuraria in ragione del carattere prematuro di eventuali esperimenti extramurari, tale circostanza non è stata oggetto di censura nel ricorso, che non ha formulato rilievi sul contenuto del l’ordinanza impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del Procuratore generale. Così deciso il 7/11/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME