Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 20542 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 20542 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SANTA MARGHERITA DI BELICE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 13/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME,, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
- Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con il provvedimento in epigrafe, reso il 13 settembre 2023, ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto nella Casa circondariale di Asti, con termine della pena fissato al 26.05.2026, avverso la declaratoria di inammissibilità della sua istanza di permesso premio adottata dal Magistrato di sorveglianza di Torino con atto del 30.03.2023.
Il Tribunale, dopo aver preso in esame le doglianze articolate dal detenuto in riferimento alle ragioni che avevano condotto il Magistrato di sorveglianza ad emettere il provvedimento sfavorevole a COGNOME, ha condiviso l’esito indicato, in quanto, stante la carenza della collaborazione prestata o di quella impossibile o irrilevante da parte del condannato, la valutazione della sua istanza si è confermata priva dei riferimenti necessari in relazione alle indicazioni fissate dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. e, in particolare, non aveva fatto riferimento all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.
Avverso la suddetta ordinanza il difensore di NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione chiedendone l’annullamento e affidando l’impugnazione a un unico motivo con cui lamenta l’erronea applicazione dell’art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, e dell’art. 4-bis, comma 2, Ord. pen. e la manifesta illogicità della motivazione.
Secondo la difesa, il primo profilo di censura riguarda il fatto che, a fronte della memoria susseguente al reclamo innanzi al Tribunale in cui erano stati dedotti gli elementi che conducevano all’irrilevanza della mancata collaborazione e all’insussistenza dell’attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata, i giudici di sorveglianza si sono limitati a rimarcare il mancato assolvimento dell’onere di allegazione, senza considerare che esso consiste appunto nell’indicare gli elementi sulla cui base poi deve svolgersi un’ampia e approfondita verifica da parte della magistratura di sorveglianza.
Ulteriore profilo di criticità della motivazione consiste, secondo il ricorrente, nel riferimento all’assenza di qualsiasi iniziativa risarcitoria in favore delle vittim del reato, poiché il Tribunale non ha considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022, per i reati commessi antecedentemente all’entrata in vigore di quest’ultima normativa, le domande aventi ad oggetto i permessi premio vanno valutate secondo la procedura di cui all’art. 4-bis, comma 2, Ord. pen., norma che non contempla l’indefettibile accertamento di una qualche iniziativa risarcitoria da parte del condannato in favore delle reato, vittime nel caso di specie di difficile individuazione, trattandosi di condanna per il solo reato
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associativo.
Ultimo profilo di illogicità viene individuato nell’avere il Tribunale valorizzato la piena operatività nella provincia di Agrigento delle organizzazioni mafiose di cui a suo tempo COGNOME era stato partecipe, posto che il permesso premio era stato richiesto per incontrare i familiari, tutti estranei agli ambienti criminali, Piemonte, senza alcun pericolo di ripristino delle relazioni criminali.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato, ritenuto connotato da motivazione illogica e contraddittoria, in quanto il Tribunale, da un lato, ha considerato necessario l’accertamento delle attività risarcitorie poste in essere dal condannato, requisito non necessario per i reati commessi anteriormente all’entrata in vigore della disciplina del 2022, e, dall’altro, ha omesso di considerare che l’onere di allegazione posto a carico del detenuto riguarda solo le tematiche generali da offrire all’attenzione del giudicante, così da consentire a quest’ultimo di attivare i poteri istruttori: poteri in questo caso non attivati dai giudici di sorveglianza neanche con riferimento al luogo di fruizione del permesso e ai soggetti da incontrare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e va, quindi, rigettato.
E’ utile premettere che il Tribunale di sorveglianza ha anzitutto preso in esame le censure articolate da COGNOME con il reclamo e, poi, le altre introdotte con la memoria difensiva del 6.09.2023, lì dove nel primo si era evidenziato che non risultava valorizzata la sua resipiscenza, né si era considerata l’esiguità della residua pena detentiva e nemmeno si era valutata la sua ormai non più giovane età, in relazione ai reati la cui pena era in espiazione, mentre nella seconda si era COGNOME svolta COGNOME la COGNOME deduzione COGNOME dell’irrilevanza COGNOME e COGNOME inesigibilità COGNOME dell’eventuale collaborazione, da desumere già dalla sentenza di condanna, così come erano emersi il suo corretto comportamento in carcere, anche in occasione del permesso di necessità da lui fruito, e la mancanza dell’attualità di collegamenti con la criminalità mafiosa.
In contrario, i giudici di sorveglianza hanno osservato che la DDA di Palermo aveva messo in evidenza la piena operatività nella provincia di Agrigento delle organizzazioni mafiose (RAGIONE_SOCIALE e Stidda) di cui COGNOME era stato considerato capo e affiliato; hanno annesso rilievo all’argomento secondo cui la DNA, esprimendo parere contrario, aveva evidenziato che, in relazione agli oneri posti
a carico dell’istante dalla normativa del 2022, il condannato non aveva assolto in alcun modo quello di allegazione dei requisiti necessari per l’ottenimento del beneficio; fra l’altro, non era risultata qualsivoglia iniziativa risarcitoria da par sua in favore delle vittime del reato.
Questa situazione concreta aveva determinato, secondo il Tribunale, la conseguente valutazione negativa dell’istanza da patte del Magistrato di sorveglianza, con prospettiva da condividere, in quanto corettamente il primo giudice aveva ritenuto l’istanza di permesso premio inammissibile, non contenendo la stessa alcun riferimento alle indicazioni richieste dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. e, in particolare, non aveva fatto riferimento all’adempimento delle obbligazioni civili derivanti da reato.
In questo snodo, appare determinante la constatazione, operata dai giudici di sorveglianza, del mancato riscontro, quanto alla sfera di COGNOME, delle condizioni previste dall’art. 4-bis Ord. pen. per l’accesso alla stessa misura premiale qui in questione.
Preso atto che il ricorrente è in espiazione di pena detentiva determinata dalla condanna per il reato di associazione di tipo mafioso, reato ostativo all’incondizionata concessione dei benefici penitenziari enunciati nel comma 1 della citata disposizione, il Tribunale ha fornito adeguata spiegazione del dato di fatto che, in ordine alla posizione di COGNOME, la collaborazione non è stata da lui resa, né potrebbe considerarsi impossibile o irrilevante.
Si evidenzia che al momento della presentazione della domanda di permesso premio era in vigore la disciplina introdotta dall’art. 3, comma 2, d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Questa norma stabilisce che ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell’art. 4-bis cit., nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall’art. 62, n. 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall’art. 114 ovvero dall’art. 116, secondo comma, cod. pen., i benefici di cui al comma 1 dell’art. 4-bis cit. e la liberazione condizionale possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 dello stesso art. 4-bis, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dii collegamenti con la criminalità
organizzata, terroristica o eversiva, con le ulteriori specificazioni fissate dalla norma.
4.1. Nel caso di specie non sono stati riscontrati i presupposti per l’applicazione di tale disciplina transitoria: e la mancanza dell’integrazione dei presupposti stabiliti dalla suddetta disciplina riferita alle pene scaturenti dall’accertamento dei reati commessi prima dell’entrata in vigore del d.l. n. 162 del 2022 ha determinato la coerente conseguenza che alla pcsizione di COGNOME si è applicato il disposto dell’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen., come sostituito dal d.l. n. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.
In virtù di tale disposizione, se è vero che i benefici penitenziari per gli autori di reati ostativi rientranti nella corrispondente prima fascia possono essere concessi “anche in assenza di collaborazione con la giustizia”, è del pari certo che per accedere a tali benefici l’interessato deve soddisfare determinati oneri di specifica allegazione e, per alcuni aspetti, di prova, in modo da consentire la concreta possibilità dell’emersione della corrispondente dimostrazione dei necessari parametri valutativi, fissato dalla medesima disposizione; oneri a cui si coordina il potere-dovere del giudice procedente di procedere, mediante la conseguente istruttoria, alla verifica dei requisiti necessari per l’accesso dell’istante al singolo beneficio.
Per i condannati che non abbiano acceduto alla collaborazione con la giustizia e che non rientrino nelle categorie da ritenersi assimilate nei sensi suindicati, occorre, in particolare, dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, salva assoluta impossibilità, che deve risultare idoneamente provata.
Occorre, poi, assolvere l’onere di specifica allegazione – non soddisfatto dall’indicazione, anche cumulativa, della regolare condotta e della partecipazione al percorso trattamentale inframurario, della dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione di appartenenza – di elementi, diversi e ulteriori, che siano idonei a escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi.
Nella corrispondente valutazione, il giudice deve 1:ener conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, nonché accertare la sussistenza di iniziative dell’interessato a favore delle vittime, sia nella forma risarcitoria che in quella della giustizia riparativa.
4.2. Il percorso procedimentale è quello segnato dal comma 2 della medesima norma, così da determinare un assetto in relazione al quale si
ribadisce che, in tema di benefici e misure alternative alla detenzione in favore di soggetto condannato per reati ostativi definiti di prima fascia, per effetto delle modificazioni apportate all’art. 4-bis Ord. pen. con il d.l. n. 162 del 2022 cit., non assume rilievo decisivo la collaborazione con l’autorità giudiziaria, ma è demandata al giudice, alla luce della mutata natura della presunzione – divenuta relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, la valutazione del percorso rieducativo del condannato e dell’assenza di collegamenti, attuali o potenziali, con la criminalità organizzata e con il contesto mafioso, mediante gli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4-bis, comma 2, cit. (Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284921 – 01).
A ciò è opportuno aggiungere la considerazione che la necessità di interlocuzione con l’istante è suscettibile di assumere un rilievo particolare quante volte la disciplina applicabile sia mutata in corso di prccedimento, giacché nella corrispondente dialettica procedimentale emerge l’esigenza di consentire all’interessato di dispiegare le sue difese e, con esse, l’esercizio del diritto di difendersi allegando e provando le circostanze di fatto divenute rilevanti in rapporto alle coordinate introdotte dalla modificazione della disciplina processuale che sia medio tempore intervenuta.
Si ricorda inoltre che, nel regime previgente, per l’istituto del permesso premio, si era evidenziata la rilevanza, ne congrui casi, dell’attività istruttoria d iniziativa ufficiosa, affermandosi che, in tema di concessione di questo beneficio premiale a soggetto condannato per delitti ostativi ai sensi dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., non potesse ritenersi legittima l’ordinanza del giudice di sorveglianza che si fosse limitata a dichiarare l’inammissibilità dell’istanza per omessa specifica allegazione di elementi di prova idonei a dimostrare la sussistenza dei requisiti sulla base dei quali, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, poteva essere concesso il beneficio (vale a dire l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino), incombendo all’istante l’allegazione di elementi fattuali (quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa) che, anche solo in chiave logica, fossero idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge per negare lo stesso, potendo, eventualmente, il giudice completare l’istruttoria anche d’ufficio (Sez. 1, n. 33743 del 14/07/2021, COGNOME, Rv. 281764 – 01). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
4.3. Tutto ciò precisato in relazione alla cornice normativa da applicarsi, i giudici di sorveglianza hanno – in modo non decisivamente contrastato dalle contrarie osservazioni del ricorrente – ritenuto doversi applicare per l’istanza di permesso premio avanzata da COGNOME la disciplina operante a regime fissata
dall’attuale testo dell’art. 4-bis Ord. pen.: l’istanza era stata presentata nella vigenza della nuova disciplina e il Magistrato di sorveglianza non si era limitato a osservare che l’istante non aveva assolto l’onere di allegazione a lui imposto, ma aveva anche sottolineato che non risultava per la posizione del detenuto istante la dichiarazione di collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen., così evidenziando che la posizione di COGNOME non poteva essere inserita fra quelle che, ex art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022, abilitavano l’applicazione del corrispondente regime per la delibazione delle istanze aventi ad oggetto (anche) l’attribuzione del permesso premio.
A fronte di tale assetto decisorio, il reclamo proposto da COGNOME il 15.04.2023 non aveva affatto contestato il punto pregiudiziale, ma si era limitato a lamentare solo la mancata considerazione della resipiscenza palesata dal condannato.
Successivamente, ossia soltanto con la memoria del 6 settembre 2023, firmata dallo stesso COGNOME e prodotta dalla difesa, la contestazione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza era stata ampliata essendosi in essa per la prima volta sostenuto che già la sentenza accertativa del reato associativo dimostrava la irrilevanza/inesigibilità della collaborazione, per essere stati i fatti accertati, ed essendosi aggiunto che, comunque, se il detenuto pure avesse potuto riferire ulteriori elementi, lo avrebbe potuto fare soltanto mettendo a rischio la propria incolumità e quella dei propri familiari.
Si era trattato della prospettazione, con la memoria, di un motivo nuovo, non coordinato con la doglianza posta alla base del reclamo, in cui si era evidenziata soltanto la rilevanza della resipiscenza del condannato, non l’evenienza di una causa di impossibilità/irrilevanza della mancata collaborazione.
Ciò posto, si è più volte affermato che (non l’atto di impulso del procedimento innanzi al magistrato di sorveglianza, bensì) il reclamo avverso il provvedimento del magistrato di sorveglianza previsto in materia di permessi premio e da scrutinarsi da parte del tribunale di sorveglianza ha natura di mezzo di impugnazione e, come tale, deve essere corredato da specifici motivi, con esclusione dell’ammissibilità di motivi nuovi rispetto a quelli addotti con il reclamo, proposti con memorie integrative e (pare utile precisarlo) che non rientrino nelle coordinate consentite dall’art. 585 cod. proc. pen. (v. per riferimenti Sez. 1, n. 19640 del 12/01/2017′ Strano, Rv. 2701.14 – 01; Sez. 1, n. 15982 del 17/09/2013, dep. 2014, Greco, Rv. 261989 – 01); principio che va letto alla luce della normativa rivisitata dal Giudice delle leggi (Corte cost. n. 113 del 2020), quanto all’introduzione del termine ordinario per impugnare, delle indicazioni di sistema (fornite da Sez. U, n. 12581 del 25/02/2021, COGNOME, Rv. 280736 – 01) nonché della generale riflessione secondo cui anche il reclamo al
tribunale di sorveglianza, di cui all’art. 35-bis, comma 4, Ord. pen. integra strumento innpugnatorio, mentre non ha natura impugnatoria la pregressa istanza-reclamo avanzata al magistrato di sorveglianza, rappresentando essa l’atto di impulso del procedimento giurisdizionale di prossimità delineato dal legislatore secondo moduli deformalizzati (Sez. U, n. 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271648 – 01, in motivazione).
Il rilievo della sostanziale novità del tema introdotto con la memoria susseguente all’atto di impugnazione innanzi al Tribunale di sorveglianza già determina un ostacolo, non superabile rispetto alla tesi del ricorrente, lì dove egli ha dedotto l’irrilevanza/inesigibilità della collaborazione con la giustizia, onde conseguire l’applicazione alla sua posizione della disciplina transitoria di cui all’art. 3, comma 2, d.l. n. 162 del 2022.
4.4. In ogni caso, a fronte dell’affermata assenza dei presupposti occorrenti per l’applicazione alla sua posizione dell’indicata disciplina transitoria, la deduzione da parte di COGNOME – la carenza per la cui posizione della dichiarazione di collaborazione ex art. 58-ter Ord. pen. è restata incontestata – della irrilevanza/inesigibilità della collaborazione con la giustizia è restata priva di agganci probatori, oltre che assertivi, affidanti.
Invero, pur ove fosse ammissibile la deduzione della questione della sussistenza della collaborazione irrilevante o inesigibile, sarebbe in ogni caso da escludere che il generico e non autosufficiente riferimento fatto (nella suindicata memoria aggiuntiva) al contenuto della sentenza di merito accertativa del reato associativo a carico di COGNOME potesse reputarsi elemento adeguato a far ritenere specificamente prospettata e dimostrata l’inesigibilità/irrilevanza della mancata collaborazione; ciò, a tacere, poi, della singolarità – e non decisività dell’argomento di rincalzo, ossia l’inesigibilità della collaborazione, frenata dal timore di ritorsioni in danno del condannato e dei suoi familiari.
Stante tale evanescente, già sul piano assertivo, base l’attuale addotta da COGNOME, l’avere il Tribunale determinato di procedere all’esame del reclamo in diretto ed esclusivo rapporto alla verifica delle condizioni previste per i casi a regime, come fissate dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen. non può ritenersi opzione valutativa assunta in violazione della disciplina suindicata o manifestamente illogica.
Vero è che, poi, i giudici di sorveglianza hanno speso poche e sintetiche notazioni per pervenire a ritenere non provati i presupposti necessari per il superamento della situazione – relativamente – ostativa posta dall’art. 4-bis, comma 1-bis, Ord. pen, alfine concentrandosi sull’assenza di prova delle iniziative risarcitorie a cui l’istante avrebbe dovuto dedicarsi per accreditarsi al fine dell’ottenimento del divisato permesso premio.
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È anche vero, però, che non risulta essere stata contrastata in alcun mo la rilevata carenza: le iniziative risarcitorie, dunque, sono mancate del t come il ricorrente stesso ha confermato, trincerandosi dietro l’argomento relati alla problematicità della loro attuazione in tema di reato associativo.
E la carenza rilevata, in questa subordinata analisi, pure rileva in m determinante.
- Assodato quanto precede, non può, quindi, considerarsi censurabile – a di là di una certa sommarietà degli altri riferimenti, quale quello inerente al in cui avrebbe dovuto essere fruito il beneficio premiale, connotante l’ordina impugnata – la conclusione raggiunta dal Tribunale relativamente alla mancanza del completo riscontro dei requisiti necessari per addivenire all’appr favorevole all’istante, che avrebbe dovuto implicare l’assenza dell’attualità collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata e del pericolo ripristino dei collegamenti stessi.
Per tale ragione, l’esposta conclusione ha, nel quadro degli indici richiama persuasivamente escluso la concreta possibilità di riconoscere a COGNOME i permesso premio richiesto, irrilevanti dovendo, di conseguenza, considerarsi l ulteriori censure, siccome mosse dal ricorrente da un angolo visuale – radic sulla proposta applicazione della disciplina transitoria di cui all’art. 3, co d.l. n. 162 del 2022 – risultato privo di fondamento.
L’impugnazione va, in definitiva, rigettata.
Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali.
Così deciso il 30 gennaio 2024
Il Consigljere estensore
Il Presidente