Permesso Premio e Reati Ostativi: La Cassazione Applica il Principio “Tempus Regit Actum”
L’accesso ai benefici penitenziari, e in particolare al permesso premio, rappresenta un punto cruciale nel percorso di rieducazione del condannato. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale riguardo all’applicazione delle nuove e più stringenti normative per i condannati per reati ostativi, anche quando i reati sono stati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove leggi. Vediamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: La Richiesta di Permesso Premio Respinta
La vicenda trae origine dal ricorso di un detenuto, condannato per reati di cosiddetta “prima fascia” (i più gravi, come quelli di stampo mafioso), che si è visto negare la concessione di un permesso premio. La sua richiesta era stata inizialmente dichiarata inammissibile dal Magistrato di Sorveglianza e, successivamente, il reclamo contro tale decisione era stato respinto dal Tribunale di Sorveglianza.
Il detenuto ha quindi proposto ricorso alla Corte di Cassazione, sostenendo che le nuove norme più restrittive, introdotte nel 2022, non dovessero applicarsi al suo caso, poiché il reato era stato commesso in epoca antecedente. A suo avviso, doveva valere la normativa più favorevole in vigore al momento del fatto.
La Questione Giuridica e il Principio del “Tempus Regit Actum”
Il nodo centrale della questione era stabilire quale legge disciplinasse la concessione del beneficio: quella in vigore al momento della commissione del reato o quella in vigore al momento della decisione sulla richiesta? Il ricorrente invocava il principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato questa impostazione, riaffermando la propria giurisprudenza consolidata. Ha chiarito che le norme che regolano la concessione dei benefici penitenziari, come il permesso premio, non hanno natura sostanziale (cioè non definiscono il reato o la pena), bensì processuale, poiché attengono alle modalità di esecuzione della pena stessa.
L’Applicabilità delle Nuove Norme sul permesso premio
In materia processuale, non vige il principio di irretroattività, ma quello del tempus regit actum (il tempo regola l’atto). Questo significa che si applica sempre la legge in vigore nel momento in cui l’atto procedurale (in questo caso, la valutazione della richiesta di permesso) viene compiuto. La Corte ha ricordato come questo principio sia pacificamente applicato anche per istituti ben più incisivi, come il regime detentivo speciale dell’art. 41-bis dell’ordinamento penitenziario.
Le Motivazioni della Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza, evidenziando come le argomentazioni del ricorrente fossero meramente reiterative di questioni già ampiamente e costantemente decise in senso contrario dalla giurisprudenza di legittimità. Le motivazioni si basano su due pilastri:
1. Natura Processuale delle Norme: Le modifiche all’art. 4-bis dell’ordinamento penitenziario (introdotte dal D.L. 162/2022) sono norme procedurali. In assenza di una disciplina transitoria specifica, esse sono immediatamente applicabili ai procedimenti in corso, secondo il principio tempus regit actum.
2. Manifesta Infondatezza della Questione di Costituzionalità: La Corte ha inoltre rilevato che la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal ricorrente, era già stata adeguatamente valutata e ritenuta manifestamente infondata dal Tribunale di Sorveglianza.
Il ricorso è stato quindi giudicato come un tentativo di rimettere in discussione un orientamento giurisprudenziale consolidato, senza addurre argomenti nuovi o diversi che potessero giustificarne una revisione.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un importante principio in materia di esecuzione penale: le condizioni per accedere ai benefici penitenziari sono quelle stabilite dalla legge in vigore al momento della valutazione della richiesta, non al momento del commesso reato. Per i condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia, ciò significa che, per ottenere un permesso premio, dovranno soddisfare i più severi requisiti introdotti dalla riforma del 2022, indipendentemente da quando sia stato commesso il delitto. Questa decisione riafferma la prevalenza del principio tempus regit actum per le norme che disciplinano le modalità esecutive della pena, garantendo un’applicazione uniforme e attuale della legge penitenziaria.
Le nuove norme più severe sul permesso premio per reati ostativi si applicano anche a chi ha commesso il reato prima della loro entrata in vigore?
Sì. La Corte di Cassazione ha stabilito che, data la natura processuale di tali norme, si applica il principio “tempus regit actum”. Di conseguenza, valgono le leggi in vigore al momento della decisione sulla concessione del beneficio, non quelle del tempo in cui fu commesso il reato.
Perché le norme sui benefici penitenziari sono considerate di natura processuale e non sostanziale?
Perché non incidono sulla definizione del reato o sull’entità della pena principale, ma regolano le modalità di esecuzione della pena stessa. Pertanto, non sono soggette al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole, che riguarda solo le norme sostanziali.
Un detenuto per reati ostativi “di prima fascia” che non collabora con la giustizia può ancora ottenere un permesso premio?
Sì, ma deve soddisfare le condizioni più stringenti introdotte dalla normativa del 2022 (art. 4-bis ord. pen.). Questa ordinanza conferma che tali nuove e più severe condizioni sono immediatamente applicabili a tutte le richieste valutate dopo la loro entrata in vigore.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14627 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14627 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALMI il 30/08/1958
avverso l’ordinanza del 27/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Esaminato il ricorso proposto dal difensore di COGNOME NOME avverso l’ordinanza in epigrafe, con cui il Tribunale di Sorveglianza di Sassari ha respinto in data 27.9.2024 il reclamo presentato dal detenuto avverso il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Sassari che in data 1.7.2024 aveva dichiarato inammissibile una istanza di concessione del permesso premio;
Evidenziato che il ricorso è da considerarsi meramente reiterativo dei motivi di reclamo su questioni di diritto che sono state già affrontate dalla giurisprudenza di legittimità in senso contrario a quello proposto dal condannato;
Considerato, infatti, che:
in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del “tempus regit actum” (Sez. 1, n. 38278 del 20/4/2023, Rv. 285203 – 01);
l’applicabilità del regime di detenzione differenziata a norma dell’art. 41 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario) per qualsiasi delitto commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare le associazioni di tipo mafioso, indipendentemente dal riferimento ai delitti menzionati nell’art. 4-bis, comma primo, della citata legge – come prevista dall’art. 2, comma 25, L. 15 luglio 2009 n. 94 (disposizioni in materia di sicurezza pubblica) – è consentita con effetto immediato anche con riferimento a fatti commessi prima della sua entrata in vigore, in forza del principio “tempus regit actum” (Sez. 1, n. 41567 del 18/9/2009, Rv. 245045 – 01);
Ritenuto, inoltre, che anche della questione di legittimità costituzionale proposta in sede di reclamo è stata adeguatamente valutata la manifesta infondatezza dal Tribunale di Sorveglianza;
Considerato, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto connotato dalla proposizione di questione già costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto dal ricorrente, senza addurre motivi nuovi o diversi;
Aggiunto che alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in
favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 16.1.2025