Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 30384 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 30384 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 09/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a POMPEI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette/sentite le conclusioni del PG
RITENUTO IN FATI -0
Con ordinanza del 9 marzo 2023 il Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE rigettava il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il decreto con cui il Magistrato di Sorveglianza respingeva l’istanza di concessione di un permesso premio ai sensi dell’art. 30 ter O.P.
COGNOME NOME proponeva ricorso avverso detta ordinanza lamentando quale primo motivo l’erronea applicazione degli artt. 4 bis e 30 ter OP.
A parere del ricorrente, il Tribunale di Sorveglianza avrebbe errato nel ritenere condizione ostativa alla concessione del permesso premio il mancato soddisfacimento delle obbligazioni civili e delle obbligazioni pecuniarie conseguenti alla condanna, ovvero la dimostrazione RAGIONE_SOCIALE impossibilità di provvedervi.
Tale condizione, infatti, introdotta con il D.L. 162/2022, convertito nella L. 199/2022, che ha riformato l’accesso dei detenuti condannati per i reati c.d. ostativi ai benefici penitenziari, non poteva ritenersi applicabile a detenuti per fatti commessi in epoca anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE normativa novellata, ovvero a detenuti che, come il COGNOME, avessero avviato il procedimento di richiesta di Concessione del beneficio prima di quella data.
Faceva richiamo il ricorrente alla pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n. 32/2020, che ha affermato la contrarietà all’art. 25 co 2 Cost RAGIONE_SOCIALE regola – vigente in materia di esecuzione – secondo cui tempus regit actum, laddove la normativa sopravvenuta comporti una vera e propria trasformazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE pena e RAGIONE_SOCIALE sua concreta incidenza sulla libertà personale del condanNOME.
2.1. Con il secondo motivo lamentava la erronea applicazione dell’art. 30 ter OP e la manifesta contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione.
Il Tribunale di Sorveglianza avrebbe errato, infatti, nel decidere senza acquisire le informazioni dal Procuratore Generale Antimafia, dal Procuratore Distrettuale e dal RAGIONE_SOCIALE.
Inoltre, avrebbe basato il rigetto del reclamo unicamente sul contenuto RAGIONE_SOCIALE relazione dell’RAGIONE_SOCIALE, senza valutare altri elementi che emergevano in senso positivo, quali la revisione critica e il pentimento.
Non aveva valutato il provvedimento di rigetto un parere positivo espresso in precedenza dalla equipe RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, né il fatto che COGNOME avesse già usufruito nel passato di un permesso di 15 giorni che aveva trascorso a casa RAGIONE_SOCIALE moglie.
In particolare, nessun cenno era fatto all’assunzione delle proprie responsabilità, al senso di colpa nei confronti dei familiari, al pentimento, alla manifestazione di sofferenza per avere causato la morte di una persona.
Rilevava, infine, la risalenza nel tempo dell’aggiornamento di sintesi presente nel fascicolo e quindi la necessità che il Tribunale di Sorveglianza assumesse informazioni maggiormente aggiornate.
Disposta la trattazione scritta del procedimento, il PG concludeva per il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i motivi di ricorso sono infondati.
Il Tribunale di Sorveglianza nel provvedimento impugNOME aveva dichiarato l’inammissibilità sopravvenuta dell’istanza di permesso premio presentata da COGNOME NOME, affrontando preliminarmente proprio la qt4est . irkRAGIONE_SOCIALE operatività RAGIONE_SOCIALE nuova disciplina dell’art. 4 bis OP rispetto ai m -mess; pendenti e ai reclami pendenti.
La ritenuta immediata applicabilità aveva indotto alla preliminare dichiarazione di inammissibilità RAGIONE_SOCIALE istanza in difetto dei requisiti richiesti dall norma.
Tale rilievo è in linea con la pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, in quanto, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condanNOME per reati ostativi cd. “di prima fascia” che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione RAGIONE_SOCIALE natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del “tempus regit actum”. (Sez. 1 – , Sentenza n. 38278 del 20/04/2023)
Questa Corte in tale pronuncia ha già affrontato la questione, sia in termini di immediata applicabilità RAGIONE_SOCIALE nuova normativa ai procedimenti pendenti, sia con riferimento all’incidenza in materia RAGIONE_SOCIALE pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte Cost 32/2020 citata anche dal ricorrente.
Sotto il primo profilo, come già rilevato, è pacifica la immediata applicabilità RAGIONE_SOCIALE nuova normativa stante la natura processuale delle norme inerenti i benefici penitenziari, quali il permesso premio e il lavoro esterno, riconosciuta nella sent. 32 del 2020 RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale.
Quanto, poi, alle riflessioni RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale circa la portata del divieto di retroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. con riferime to
alla disciplina dell’esecuzione RAGIONE_SOCIALE pena e la conseguente pacifica applicabilità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Sez. U. n. 24561 del 17 luglio 2006, A., Rv. 233976), in assenza di specifica disciplina transitoria, di modifiche normative di segno peggiorativo secondo il principio del tempus regit actum, la Corte, se, da un canto, ha sottolineato la stretta afferenza all’area del diritto penale sostanziale delle disposizioni sopravvenute che incidono sulla qualità e quantità RAGIONE_SOCIALE pena, determinando una trasformazione RAGIONE_SOCIALE sua natura e RAGIONE_SOCIALE sua concreta incidenza sulla libertà personale del condanNOME, dall’altro ha espressamente chiarito che da tale ambito devono escludersi le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari quali i permessi premio e il lavoro esterno.
In proposito, la Corte ha osservato :«Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività RAGIONE_SOCIALE pen per il singolo condanNOME, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione RAGIONE_SOCIALE natura RAGIONE_SOCIALE pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola. Il condanNOME che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all’esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione “intramuraria” ».
I benefici penitenziari in oggetto, pertanto, continuano a essere regolati dal principio del tempus regit actum e, dunque, del tutto correttamente interpretando le indicazioni RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale e di questa Corte, il Tribunale di Sorveglianza ha dichiarato la sopravvenuta inammissibilità dell’istanza di permesso premio, per carenza in capo all’istante dei requisiti soggettivi per fruirne.
Il Tribunale di Sorveglianza di RAGIONE_SOCIALE – nel merito – precisava che COGNOME COGNOME aveva mai usufruito di permessi premio in precedenza e, dunque,i1 rigetto del Magistrato di Sorveglianza non poteva ritenersi una illegittima interruzione di un percorso trattamentale fino a quel’ momento ìntrapreso; in realtà il COGNOME era stato ammesso alla detenzione domiciliare presso una clinica per ragioni di salute, ex art. 47 ter co.1 0.P.; successivamente era stato autorizzato a trascorrere un periodo di 15 giorni presso la moglie; infine aveva usufruito di un permesso di necessità.
Sottolineava che – trovandosi il COGNOME in misura alternativa alla detenzione – ciò di cui aveva usufruito non era un permesso premio, perché non sarebbe stato giuridicamente possibile, non essendo egli detenuto in carcere, indipendentemente RAGIONE_SOCIALE qualifica giuridica data alla istanza.
Circa, poi, il parere favorevole del Direttore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al fine di usufruire di un primo permesso premio, il COGNOME mai ebbe ad avvalersene, poichè le successive relazioni erano di segno contrario.
La rilevata inammissibilità dell’istanza di permesso per difetto dei requisiti soggettivi in capo all’istante, come richiesti dall’art. 4 bis OP esime la Corte dal valutare gli ulteriori profili di ricorso che sono pertanto superati.
In particolare, i rilievi difensivi circa la mancata acquisizione delle informazioni del Procuratore Generale Antimafia, dal Procuratore Distrettuale e dal RAGIONE_SOCIALE, sono superati in ragione RAGIONE_SOCIALE carenza del requisito soggettivo in capo all’istante, che è preliminare e ostativo all’accesso al beneficio, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione.
Il ricorso deve essere rigettato, con c:ondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 cod. proc. pen.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente’ al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 9 maggio 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presi