Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6765 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6765 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/02/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 41193/2024
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato ad ASCEA il 22/02/1961 avverso l’ordinanza del 06/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano letti gli atti e il ricorso; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Proc. Gen. Dr.ssa NOME COGNOME che conclude per l’inammissibilità del ricorso: Dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Milano in data 12 giugno 2024 con il quale era stata rigettata l’istanza di fruizione di cinque giorni di permesso premio ex art. 30ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), già concessi, ma non fruiti per rinuncia derivante da ricovero, facendo notare che spetta al Magistrato di sorveglianza la valutazione, effettivamente compiuta nel caso di specie, circa la congruità del beneficio a fronte della reiterata e successiva concessione di altri permessi per complessivi trentanove giorni nel corso del 2024, a fronte del massimo concedibile di giorni quarantacinque.
Ricorre NOME COGNOME a mezzo del difensore avv. NOME COGNOME che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge, in riferimento all’art. 30ter ord. pen., e il vizio della motivazione per non essere stato considerato che la porzione di cinque giorni del permesso premio già concesso non Ł stata fruita per le condizioni di salute, evenienza che non può comportare la frustrazione del diritto del detenuto a goderne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Il permesso premio previsto dall’art. 30ter ord. pen. ha una specifica funzione pedagogico-
propulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella premialità in modo funzionale all’ulteriore avanzamento del trattamento di risocializzazione (Corte Costituzionale, sentenza n. 504 del 1995).
La lettura complessiva dell’art. 30ter ord. pen. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: Ł, infatti, innegabile la funzione premiale, per la stretta subordinazione di quest’ultimo alla osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto e all’assenza nel beneficiario di pericolosità sociale; ma anche una funzione risocializzante, per la necessaria presenza di indicatori di un avvio della revisione critica che dai quali sia possibile dedurre una attenuazione della pericolosità sociale.
2.1. Nella fattispecie, il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato il reclamo proposto dal ricorrente, fondando la propria valutazione sulla idoneità sotto il profilo risocializzante e premiale dei periodi di permesso già fruiti, prima della parziale rinuncia, e di quelli ulteriormente fruiti dopo detta rinuncia.
Tale valutazione, che rientra nella motivata discrezionalità dei giudici di sorveglianza, non viene criticata dal ricorso che si limita a sostenere l’esistenza di una sorta di ‘credito’ di giorni di permesso da usufruire in qualunque momento, senza confrontarsi con la ratio legis che ricollega il permesso alle necessità di risocializzazione che, secondo i giudici di merito, sono state adeguatamente soddisfatte dagli altri permessi fruiti nell’anno.
2.2.Non si radica, quindi, alcun ‘credito’ di giorni da fruire in permesso quando non sia stato possibile fruire per intero di quelli concessi, ma risulti, con una valutazione di merito solidamente ancorata al percorso di risocializzazione e alle finalità premiali dell’istituto, che gli obiettivi fissati sono stati comunque raggiunti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 05/02/2025
Il Consigliere estensore
NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME