Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33386 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33386 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PLATI’ il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/spt1fe le conclusioni del PG L. GLYPH te- c-Aa-us-C-UPO r ex GLYPH `Q-cs-op2. t’AA-t-e-e-t – 1 GLYPH otel ?t c.,Q)-CA-o
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RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza resa in data 30 novembre 2023 il Tribunale di Sorveglianza di Bologna ha emesso testualmente il seguente dispositivo : rigetta il reclamo per inammissibilità della domanda , sul reclamo introdotto da COGNOME NOME avverso la decisione emessa – in tema di permesso premio – dal Mds di Reggio Emilia in data 25 luglio 2022.
1.1 Conviene rappresentare, sia pure in sintesi, i temi affrontati dal Tribunale e la relativa costruzione dogmatica della inammissibilità della domanda originaria (che risulta posteriore alla decisione Corte Cost. n.253 del 2019 in tema di permesso premio ed anteriore alla emanazione del decreto legge numero 162 del 2022).
1.2 COGNOME NOME è detenuto – non collaborante – condannato alla pena dell’ergastolo in riferimento a delitti che rientrano nella previsione di legge di cui all’art.4 bis comma 1 ord.pen. . Ciò posto, il Magistrato di Sorveglianza da un lato aveva evidenziato la sussistenza di un profilo di inammissibilità della domanda (per carenza di specifica allegazione sul pericolo di ripristino dei collegamenti con la criminalità organizzata) dall’altro aveva in ogni caso valutato la condizione trattamentale del NOME e le informazioni disponibili, pervenendo ad un rigetto della domanda.
1.3 Secondo il Tribunale la domanda originaria è inammissibile – in riferimento all’attuale testo dell’art. 4 bis ord.pen.- e ciò comporta il rigetto del reclamo per tale assorbente ragione, senza alcuna valutazione nel merito delle ragioni esposte dal reclamante.
Si osserva in particolare che:
già in sede di declaratoria di parziale illegittimità costituzionale della disciplina cd. ostativa – con sentenza n.253 del 2019 – la Corte Costituzionale ha evidenziato come la assenza di un atteggiamento collaborativo (pur essendo il soggetto istante in condizioni di prestarlo) renda legittimo il mantenimento di una presunzione relativa di pericolosità sociale derivante dalla tipologìa di condotte in esecuzione, vincibile solo con specifiche allegazioni sui profili della assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e sull’assenza di pericolo del loro ripristino
detta presunzione relativa è stata ribadita dal legislatore del 2022 che ha introdotto, con norma immediatamente applicabile (posto che il permesso premio è istituto diverso rispetto alla misura alternativa) regole ancora più rigide, in punt
di dimostrazione dell’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e deg obblighi di riparazione pecuniaria (o alla assoluta impossibilità di provvedere i senso) e di allegazione di elementi specifici (diversi e ulteriori rispetto alla condotta carceraria e partecipazione al percorso rieducativo o mera dichiarazio di dissociazione) che consentano di escludere l’attualità dei collegamenti pericolo del loro ripristino;
va pertanto ribadito che in assenza di simili presupposti la domanda non supe il vaglio preliminare di ammissibilità, che il Tribunale sarebbe tenuto a dichi senza attivazione di alcuna attività informativa;
viene definito, pertanto, «erroneo e disarmonico rispetto al sistema deline dalla Corte Costituzionale» l’indirizzo giurisprudenziale maturato in seno a que Corte di legittimità per cui la declaratoria di inammissibilità della domanda sar preclusa a fronte di allegazioni tese ad introdurre elementi anche solo logicame incidenti sui temi della attualità dei collegamenti o del pericolo del loro rip (in particolare Sez. I n. 33473 del 2021).
Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme legge – COGNOME NOME, deducendo erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Premesso che la domanda iniziale di permesso premio è del 22 ottobre 2020, la difesa compie riferimento ai contenuti delle memorie allegate sia nella fase primo giudizio che in quella del reclamo-impugnazione.
Si evidenzia l’ampiezza delle allegazioni in fatto, tali da integrare una con illustrazione delle ragioni della attuale carenza di pericolosità social sommarietà della valutazione espressa dal Tribunale. La declaratoria inammissibilità sarebbe, dunque, illegittima anche ritendosi applicaerbile la nu disciplina di legge di cui al d.l. n.162 del 2022.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
1.1 Preliminarmente vanno poste alcune coordinate di metodo, sulle numerose questioni in diritto derivanti dalla ritenuta applicabilità al reclamo introd COGNOME NOME della disciplina contenuta nel decreto legge n.162 del 2022 .
Una prima considerazione che il Collegio intende porre in evidenza è l seguente: nella interpretazione delle nuove disposizioni legislative è necess partire dai contenuti espressi dalla Corte Costituzionale nella ordinanza num 97 del 2021, con cui veniva «affermata ma non dichiarata» la contrarietà Costituzione del previgente tessuto normativo di cui all’art. 4 bis ord.pen , in rapporto al tema della liberazione condizionale.
2.1 Ciò perché il legislatore è di certo libero nelle forme di «tessitura» del quadro legislativo, riguardante la regolamentazione del diritto dei condannati collaboranti ad intraprendere un percorso trattamentale che possa – in ipote portare alla riduzione dell’ergastolo in pena temporanea (cd. diritto alla spera ma di certo non può reintrodurre – in modo diverso ed occulto – una sorta presunzione assoluta di pericolosità derivante dalla mancata collaborazione con giustizia, atteso che in tale ipotesi si sarebbe verificata una palese violaz più precetti costituzionali (tra cui quello espresso nell’art.137 comma 3 sec cui le decisioni della Corte Costituzionale non sono impugnabili).
In altre parole, la pietra angolare per l’interprete è rappresentata, rispe alle nuove disposizioni, dall’analisi delle ragioni di incostituzionalità della dis previgente.
2.2 Dalla lettura del testo della ordinanza n.97 del 2021 emergono, in particol quattro punti di particolare interesse :
l’accesso alla valutazione nel merito di una domanda di liberazio condizionale (e dunque, ancor prima, di permesso premio, dato l’innegabile principio di gradualità nei progressi trattamentali) del detenuto – per gravi reati di criminalità organizzata -non collaborante, è il vero fine cui tende la pronunzia numero 97 del 2021, posto che deve abbondarsi l’idea che la collaborazione con la giustizia sia l’unico indicatore dell’avvenuta ‘recis dei collegamenti con l’ambiente di provenienza : la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di
mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali. Sono argomenti, questi ultimi, particolarmente presenti alla Corte EDU, soprattutto nella sentenza Viola contro Italia. Nelle parti di tale ultima pronuncia espressamente dedicate alla collaborazione con la giustizia, viene sottoposta a critica una disciplina che assume iuris et de iure la permanenza di collegamenti con associazioni criminali del non collaborante ed eleva aprioristicamente la collaborazione al rango di sintomo eloquente di abbandono della scelta di vita originaria, quando in realtà essa potrebbe essere dovuta a molte altre ragioni, non sempre commendevoli. Afferma la Corte di Strasburgo che considerare la collaborazione con le autorità quale unica dimostrazione possibile della dissociazione del condannato conduce a trascurare gli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, osserva la medesima Corte, «non è escluso che la dissociazione con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia» .
fermo restando il valore della scelta collaborativa, deve risultare possibile accedere alla liberazione condizionale anche in assenza di tale condotta, con valutazione dei progressi trattamentali rimessa alla Magistratura di Sorveglianza : anche per i condannati all’ergastolo che aspirano alla libertà condizionale, può essere ripetuto quanto osservato nella sentenza n. 253 del 2019: quale condizione per il possibile accesso alla liberazione condizionale, il condannato alla pena perpetua è caricato di un onere di collaborazione, che può richiedere la denuncia a carico di terzi, comportare pericoli per i propri cari, e rischiare altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati. Ciò non significa affatto svalutare il rilievo e utilità della collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale, e che certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, qui non in discussione. Significa, invece, negarne la compatibilità con la Costituzione se e in quanto essa risulti l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale; … Il carattere assoluto della presunzione di
attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata impedisce, infatti, alla magistratura di sorveglianza di valutare – dopo un lungo tempo di carcerazione, che può aver determinato rilevanti trasformazioni della personalità del detenuto (sentenza n. 149 del 2018) -l’intero percorso carcerario del condannato all’ergastolo, in contrasto con la funzione rieducativa della pena, intesa come recupero anche di un tale condannato alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost ;
resta ferma ed è compatibile con i principi costituzionali la presunzi relativa di pericolosità per i delitti commessi in contesto mafioso: è ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia. Peraltro, è anche bene ribadire che, per i casi di dimostrati e persistenti legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l’ordinamento penitenziario appresta l’apposito regime di cui all’art. 41-bis, la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone, appunto, l’attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali (sentenze n. 186 del 2018 e n. 122 del 2017). In costanza di assoggettamento a tale regime, l’accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di “sicuro ravvedimento” ex art. 176 cod. pen. ;
il meccanismo regolativo deve dunque essere ispirato ad un particolare rigore nella ripartizione degli oneri probatori derivanti da detta presunz relativa, in rapporto alla selezione degli indicatori utili : la presunzione di pericolosità sociale del condannato all’ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l’accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l’attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino .
Dunque una considerazione si impone: per la Corte Costituzionale, secondo le linee che hanno determinato la riscrittura dell’art. 4 bis ord.pen., è di certo doveroso il mantenimento in essere della presunzione relativa di pericolosità non pare che la decisione in parola ‘autorizzi’ in chiave di tenuta costituziona nuovo istituto il «trasferimento» sul detenuto istante, tramite allegazioni spec a pena di inammissibilità della domanda, dell’intera «materia probatoria» de regiudicanda (gli elementi idonei a rappresentare l’assenza di pericolo nonostante la mancata collaborazione), essendo piuttosto utilizzata nel testo d decisione della Consulta la parola «acquisizione» , termine con cui si definisc formazione «complessiva» di una provvista cognitiva, frutto della iniziati dell’istante, dell’apporto degli altri soggetti interessati e dell’eventuale dei poteri istruttori officiosi del giudice.
In simile quadro va apprezzata e valutata la nuova disciplina relativa al re ostativo cui all’art. 4 bis ord.pen. introdotta con il decreto-legge n. 162 del 31 ottobre 2022.
Sempre in via preliminare va esaminato il punto relativo alla applicabilità novum legislativo al reclamo oggetto del presente ricorso.
4.1 Con le precisazioni che si diranno, il Collegio intende ribadire l’applica della nuova disposizione di legge alle procedure in corso in tema di permes premio (anche in sede di reclamo-impugnazione) non ancora definite alla data de 31 ottobre 2022.
In particolare va rilevato che una posizione interpretativa in tal senso r assunta da Sez. I n. 38278 del 20 aprile 2023, ricorrente Perrone, lì dove si è affermata la necessità di dare pieno ingresso allo ius superveniens, data la sua natura di carattere processuale.
Ora, circa tale aspetto va precisato che la nuova disciplina legislativa intr con il d.l. n.162 del 2022 si pone – quanto all’istituto del permesso premio sostanziale continuità con il regime scaturito dalla pronunzia numero 253 del 201 Corte Cost. (con espressa tutela della posizione del soggetto cui possa ess riconosciuta la collaborazione impossibile o irrilevante, adottata tramite la n transitoria espressa di cui all’articolo 3 comma 2 del medesimo decreto-legge), che ne consente – in via tendenziale – l’applicazione immediata.
Tuttavia, e su questo aspetto ricade l’odierna decisione, detta «immedi applicazione», anche in corso di procedura di reclamo, del novum legislativo va coniugata con i principi dell’affidamento (anche nella validità degli atti proces
conformi alla disciplina regolatrice vigente al momento del loro compimento) e d contraddittorio.
Si tratta di principi generalissimi del sistema processuale che implicano esempio, la inapplicabilità di sanzioni processuali sopravvenute, lì dove non stata fornita alla parte istante la possibilità di adeguare la propria d originaria, validamente espressa (si veda, proprio in ambito penitenziario, tema che ci occupa Sez. I n. 31565 del 5.5.2023, ricorrente COGNOME).
4.2 Dunque può convenirsi sul fatto che le norme contenute nel d.l. n.162 del 20 siano da ritenersi di immediata applicabilità, sempre che lì dove sia stato intr un onere non espressamente previsto la parte interessata venga posta condizione di integrare i contenuti della domanda.
Il terzo aspetto preliminare riguarda la inammissibilità di una «domanda» parte e i caratteri fondamentali della applicabilità di siffatto istituto.
5.1 La categoria dogmatica della inammissibilità riguarda, essenzialmente, fisionomia degli atti di impugnazione (introduttivi di una fase eventual ridiscussione del risultato raggiunto in un grado antecedente) trattando sanzione ricollegabile alla difformità di tale atto di parte rispetto al specifico, modello legale (v. art. 591 cod.proc. pen.) .
Trattandosi di sanzione, risulta applicabile alla categoria dogmatica d inammissibilità il principio di tassatività (in via generale art.177 cod.proc.pe contempo, sempre in caso di atto di impugnazione, la inammissibilità può esser rilevata in ogni stato e grado del procedimento.
E’ ovvio che il legislatore processuale può decidere di sanzionare con inammissibilità (e dunque con la mera presa d’atto della difformità dal model legale di riferimento) un atto di parte, rivolto al giudice, che sia introdutt già di una fase di impugnazione ma di una ‘domanda’ tesa ad ottenere un pronunzia giurisdizionale su aspetti specifici o l’apertura di un procedim speciale.
A tal fine, tuttavia, è necessaria una previsione espressa, trattandosi pur s di una sanzione processuale che inibisce la valutazione nel merito del contenu dell’atto.
5.2 Per quanto riguarda la fase della esecuzione penale, la norma di riferimento tema di inammissibilità è rappresentata dall’articolo 666 cod.proc.pen., lì dov
regolamenta una ipotesi generale di inammissibilità della domanda di parte per sua ‘manifesta infondatezza’, derivante dal difetto delle condizioni di legge (o per essere una domanda meramente reiterativa di altra già rigettata).
A causa della genericità della disposizione, nella parte in cui si compie riferimento alla manifesta infondatezza per difetto delle condizioni di legge, la giurisprud di questa Corte ha da sempre optato per una interpretazione restrittiva, dove trattarsi delle sole ipotesi in cui la presa d’atto della assenza delle condizioni di legge non richieda nè accertamenti di tipo conoscitivo, nè valutazioni discrezion in fatto o in diritto.
Si è pertanto affermato, con orientamento costante nella presente sede legittimità, che tale dichiarazione di inammissibilità risulta possibile, in t solo quando facciano difetto – nella istanza requisiti posti direttamente dalla legge, che non implichino alcuna valutazione discrezionale ( tra le altre, Sez. I n. 277 del 13.1.2000, rv 215368; sul rispetto del principio di tassatività vedi Sez. I n. 2154 del 19.12.2018, dep.2019, rv 276385).
5.3 Nella disciplina legislativa del procedimento in tema di permessi premio (le n.354 del 1975 e DPR n.230 del 2000) non si rinviene alcuna previsione espress in tema di inammissibilità della domanda, né tale previsione risulta contenuta testo dell’art.4 bis ord.pen. .
Da ciò deriva che la opzione decisòria in punto di inammissibilità della domand tale da precludere l’avvio della procedura di acquisizione dei pareri di cui all bis comma 2 e la conseguente valutazione nel merito dell’istanza è da ritene possibile negli stretti limiti di cui all’articolo 666 comma 2 cod.proc.pen., oss in ipotesi di assenza di requisiti posti direttamente dalla legge il cui apprezza sia possibile ictu ocu/i, senza alcun margine di discrezionalità per il Magistrato di Sorveglianza .
Sulla base dei principi sin qui brevemente esposti, è evidente ch formalizzazione legislativa intervenuta con il decreto legge n.162 del 20 introduce un ‘modello legale’ della domanda di permesso premio introdotta dal detenuto non collaborante (nelle ipotesi di cui all’art.4 bis comma 1 ord.pen.). Ciò rende possibile una declaratoria, a determinate condizioni, di inammissibil
della domanda nei casi di ‘manifesta difformità’ tra atto e suo modello legale.
6.1 Tuttavia, per restare nell’ambito della continuità di ratio con l’avvenuta abolizione della presunzione assoluta di pericolosità e con in contenuti espress Corte Cost. n.97 del 2021, prima ricordati, l’esercizio di siffatto potere può ri legittimo nei casi in cui:
l’istante non affronti il tema dell’avvenuto risarcimento del dan nemmeno sotto il profilo della impossibilità di realizzarlo;
l’istante non offra alcun dato dimostrativo, sia pure in prospettazi dialettica (dovendosi tener conto della privazione di liberà) teso illustrare e far comprendere l’avvenuta modifica di atteggiamento individuale (e-o del contesto esterno di riferimento), sì da ricadere s attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o sul pericol ripristino.
Si tratta, in altre parole, dei contenuti minimi di una domanda tesa, in prospe a superare una presunzione relativa di pericolosità, proveniente da un soggetto condizioni di restrizione, cui deve seguire l’ampia verifica conoscitiva che lo s legislatore impone ai sensi dell’art. 4bis comma 2, come si è prima ricordato.
Ed è appena il caso di evidenziare che una prassi interpretativa eccessivamen rigorosa in punto di ricognizione dei presupposti di ammissibilità delle doman finirebbe con il rendere «ineffettivo», sin dall’accesso al permesso premi procedimento qui in rilevo, sì da dover ricorrere alla apertura di un ulte procedimento incidentale di legittimità costituzionale del nuovo testo di legge.
6.2 Nel caso in esame, peraltro, va rilevato che la declaratoria di inammissib non soltanto è stata operata in sede di reclamo-impugnazione (aspetto da ritene non consentito, dato che l’applicabilità dell’art. 666 comma 2 cod.proc.p riguarda esclusivamente il giudice destinatario della domanda iniziale), ma è st realizzata senza una previa interlocuzione con l’istante (a fronte di doma antecedente alla formalizzazione legislativa), il che concretizza, per qu esposto al paragrafo 4.2 un vizio del contraddittorio.
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio, per nuovo giudizio, d provvedimento impugnato.
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P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
Così deciso il 12 aprile 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente