Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 42794 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 42794 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 11/09/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 14/03/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/septité le conclusioni del PG g. 6cocp’ v 12, 01 yc -o,9 9-0 de(
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 14 marzo 2024 il Tribunale di Sorveglianza di Genova ha respinto il reclamo in tema di permesso premio introdotto da COGNOME avverso la prima decisione reiettiva del Magistrato di Sorveglianza d Genova.
1.1 La domanda di COGNOME è sottoposta al regime regolativo di cui al novellat articolo 4 bis ord. pen. (d.l. n.162 del 2022), trattandosi di soggetto in espiazio pena anche per il reato di cui all’art. 74 dPR n.309 del 1990 commesso tra il 20 e il 2013 (importazione dall’Albania di ingenti quantitativi di droga leggera ruolo direttivo). COGNOME è detenuto dal novembre del 2014 e non ha collaborato co la giustizia.
1.2 Premesso l’avvenuto pagamento delle obbligazioni civili conseguenti alla condanna (le spese del procedimento di cognizione) e premesso che dalla relazione di sintesi – come riportata dal Tribunale – risulta la partecipazione positiv attività trattamentali con ammissione di responsabilità e resipiscenza, va rilev che nel provvedimento si fa menzione, quanto alla prospettazione dell’istante :
dei dieci anni di detenzione con percorso trattamentale positivo;
RAGIONE_SOCIALE avvenuta declassificazione dal circuito RAGIONE_SOCIALE;
dello svolgimento di attività lavorativa interna;
RAGIONE_SOCIALE recisione dei collegamenti con i correi;
del parere favorevole RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE;
dell’assenza di pendenze;
dell’integrale accertamento dei fatti in sede di cognizione.
1.3 H Tribunale, a fronte di simile prospettazione, individua tuttavia alcune crit nel modo che segue:
l’ammissione di responsabilità è solo parziale perché COGNOME non ha riconosciut il ruolo di capo;
non è corretta la tesi dell’avvenuto integrale accertamento dei fatti in se cognizione, anche in ragione del ruolo svolto;
le iniziative riparatorie sono meramente prospettate, lì dove vi sarebbe iniziative compatibili con il contesto detentivo.
Da ciò la considerazione per cui non può dirsi esclusa l’attualità di collegam con il contesto criminale.
Ci si sofferma, in particolare, sulla analisi del punto RAGIONE_SOCIALE mancata collaboraz e si afferma che la omessa collaborazione «può far supporre la permanenza dei collegamenti» .
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme d legge – COGNOME COGNOME. Il ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio motivazione.
2.1 Secondo il ricorrente, in sintesi, pure a fronte RAGIONE_SOCIALE avvenuta allegazion una pluralità di elementi di segno assolutamente positivo, il Tribunale nega permesso premio in ragione RAGIONE_SOCIALE impropria valorizzazione RAGIONE_SOCIALE mancanza di collaborazione con la giustizia.
Le considerazioni espresse su questo punto sarebbero illogiche e contrarie al spirito RAGIONE_SOCIALE riforma adottata con il d.l. del 2022.
Il Tribunale, infatti, non avrebbe in alcun modo realizzato un esame completo ponderato di tutti gli indicatori, limitandosi a valorizzare, in chiave di sospe mancata collaborazione.
Anche sul punto delle iniziative riparatorie il Tribunale avrebbe mal interpreta dati fattuali, posto che vi è stata la produzione – prima dell’udienza dei co intervenuti con una associazione di volontariato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono.
Va rilevato, in primis, che la domanda di permesso premio introdotta da COGNOME non ha incontrato alcun limite sul piano RAGIONE_SOCIALE ammissibilità, atteso che Tribunale di Sorveglianza di Genova realizza, a ben vedere, una valutazione di merito.
Ciò rappresenta un primo punto di sicura rilevanza ai fini RAGIONE_SOCIALE valutazione dell’ di ricorso. E’ infatti del tutto condivisibile la scelta – realizzata dal Tribu superare il vaglio di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda correlato ai contenuti dell’attu comma 1 bis dell’art.4 bis ord.pen. .
L’istante infatti – da non collaborante – non solo ha superato la ostat processuale correlata all’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili ma h allegato una pluralità di dati storici (vedi i punti elencati in parte narrat non si limitano alla regolarità RAGIONE_SOCIALE condotta ed alla mera dichiarazion dissociazione e che, pertanto, fanno sorgere in capo al giudice del merit potere/dovere di valutare la esistenza o meno dei presupposti di legge per la fruizione del permesso premio: a) assenza di collegamenti con la criminalit organizzata, terroristica o eversiva; b) assenza del pericolo di ripristino collegamenti anche mediante la ammissione al beneficio.
Ed è proprio dalla avvenuta riespansione del potere di valutazione del giudi del merito che si radica, a parere del Collegio, il vizio RAGIONE_SOCIALE decisione impug nella parte in cui in parte motiva tende a realizzare – in sostanza equiparazione tra la scelta di non collaborare con la giustizia e la permanenza contatti con il contesto criminale di provenienza.
In particolare, va rilevato che l’intera disciplina legislativa del 2022 – per antecedenti causali e per il contenuto espresso nel testo di legge – è finaliz una volta introdotta una domanda ammissibile, a consentire al giudice del merito di valutare la possibilità di fruizione del permesso premio – da parte dell’ista
anche in assenza di collaborazione con la giustizia.
3.1 In particolare può dirsi che la pietra angolare per l’interprete è rapprese rispetto alle nuove disposizioni, dall’analisi delle ragioni di incostituzionalit disciplina previgente.
Dalla lettura del testo RAGIONE_SOCIALE ordinanza Corte Cost. n.97 del 2021 emergono, i particolare, quattro punti di particolare interesse, che vanno qui ribaditi:
l’accesso alla valutazione nel merito di una domanda di liberazion condizionale (e dunque, ancor prima, di permesso premio, dato l’innegabile principio di gradualità nei progressi trattamentali) del detenuto – per gravi reati di criminalità organizzata – non collaborante, è il vero fine cui tend pronunzia numero 97 del 2021, posto che deve abbondarsi l’idea che la collaborazione con la giustizia sia l’unico indicatore dell’avvenuta ‘recisi dei collegamenti con l’ambiente di provenienza : [..) la collaborazione con la giustizia non necessariamente è sintomo di credibile ravvedimento, così come il suo contrario non può assurgere a insuperabile indice legale di mancato ravvedimento: la condotta di collaborazione ben può essere frutto
di mere valutazioni utilitaristiche in vista dei vantaggi che la legge vi connette, e non anche segno di effettiva risocializzazione, così come, di converso, la scelta di non collaborare può esser determinata da ragioni che nulla hanno a che vedere con il mantenimento di legami con associazioni criminali. Sono argomenti, questi ultimi, particolarmente presenti alla Corte EDU, soprattutto nella sentenza Viola contro Italia. Nelle parti di tale ultima pronuncia espressamente dedicate alla collaborazione con la giustizia, viene sottoposta a critica una disciplina che assume iuris et de iure la permanenza di collegamenti con associazioni criminali del non collaborante ed eleva aprioristicamente la collaborazione al rango di sintomo eloquente di abbandono RAGIONE_SOCIALE scelta di vita originaria, quando in realtà essa potrebbe essere dovuta a molte altre ragioni, non sempre commendevoli. Afferma la Corte di Strasburgo che considerare la collaborazione con le autorità quale unica dimostrazione possibile RAGIONE_SOCIALE dissociazione del condannato conduce a trascurare gli altri elementi che permettono di valutare i progressi compiuti dal detenuto. In effetti, osserva la medesima Corte, «non è escluso che la dissociazione con l’ambiente mafioso possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia» L] .
fermo restando il valore RAGIONE_SOCIALE scelta collaborativa, deve risultare possi accedere alla liberazione condizionale anche in assenza di tale condotta, co valutazione dei progressi trattamentali rimessa alla Magistratura d Sorveglianza : anche per i condannati all’ergastolo che aspirano alla libertà condizionale, può essere ripetuto quanto osservato nella
quale condizione per il possibile accesso alla liberazione condizionale, il condannato alla pena perpetua è caricato di un onere di collaborazione, che può richiedere la denuncia a carico di terzi, comportare pericoli per i propri cari, e rischiare altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati. Ciò non significa affatto svalutare il rilievo e utilità RAGIONE_SOCIALE collaborazione, intesa come libera e meditata decisione di dimostrare l’avvenuta rottura con l’ambiente criminale, e che certamente mantiene il proprio positivo valore, riconosciuto dalla legislazione premiale vigente, qui non in discussione. Significa, invece, negarne la compatibilità con la Costituzione se e in quanto essa risulti l’unica possibile strada, a disposizione del condannato all’ergastolo, per accedere alla liberazione condizionale; … Il carattere assoluto RAGIONE_SOCIALE presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata impedisce, infatti,
alla magistratura di sorveglianza di valutare – dopo un lungo tempo di carcerazione, che può aver determinato rilevanti trasformazioni RAGIONE_SOCIALE personalità del detenuto ( ) – l’intero percorso carcerario del condannato all’ergastolo, in contrasto con la funzione rieducativa RAGIONE_SOCIALE pena, intesa come recupero anche di un tale condannato alla vita sociale, ai sensi dell’art. 27, terzo comma, Cost ;
resta ferma ed è compatibile con i principi costituzionali la presunzio relativa di pericolosità per i delitti commessi in contesto mafioso: è ben possibile che il vincolo associativo permanga inalterato anche in esito a lunghe carcerazioni, proprio per le caratteristiche del sodalizio criminale in questione, finché il soggetto non compia una scelta di radicale distacco, come quella che generalmente viene espressa dalla collaborazione con la giustizia. Peraltro, è anche bene ribadire che, per i casi di dimostrati e persistenti legami del detenuto con il sodalizio criminale originario, l’ordinamento penitenziario appresta l’apposito regime di cui all’art. 41-bis, la cui applicazione ai singoli detenuti presuppone, appunto, l’attualità dei loro collegamenti con organizzazioni criminali (
e COGNOME ). In costanza di assoggettamento a tale regime, l’accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di “sicuro ravvedimento” ex art. 176 cod. pen. ;
il meccanismo regolativo deve dunque essere ispirato ad un particolare rigore nella ripartizione degli oneri probatori derivanti da detta presunzio relativa, in rapporto alla selezione degli indicatori utili : la presunzione di pericolosità sociale del condannato all’ergastolo che non collabora, per quanto non più assoluta, può risultare superabile non certo in virtù RAGIONE_SOCIALE sola regolare condotta carceraria o RAGIONE_SOCIALE mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. A fortiori, per l’accesso alla liberazione condizionale di un ergastolano (non collaborante) per delitti collegati alla criminalità organizzata, e per la connessa valutazione del suo sicuro ravvedimento, sarà quindi necessaria l’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, tali da escludere, sia l’attualità di suoi collegamenti con la criminalità organizzata, sia il rischio del loro futuro ripristino
3.2 Da tutto quanto detto deriva, in chiave interpretativa dell’interv legislativo, la necessità per il giudice del merito di realizzare una ade «comparazione», al fine di rispondere al quesito circa la permanenza o meno dei contatti con il contesto di provenienza o del pericolo concreto del l ripristino, tra l’avvenuta emersione di indicatori positivi sulla evoluzione personalità del detenuto (ravvedimento, assenza di sopravvenienze, assenza di anomali comportamenti comunicativi con l’esterno del carcere etc.) e le ragion RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione, pur potendo la stessa (sul piano naturalistic essere prestata.
Con ciò non si intende negare che lo stesso legislatore – tra i molti param tracciati – compie riferimento alla verifica delle ragioni eventualmente dedot dall’istante a sostegno RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione, ma detta indicazione per il vero – non può essere in alcun modo tradotta nella valorizzazione d dato obiettivo RAGIONE_SOCIALE mancata collaborazione quale dato ‘decisivo’ per negare fruizione del permesso premio, pure a fronte di una pluralità di indicato favorevoli circa i comportamenti tenuti dall’istante in molti anni di detenzion
3.3 Ciò che manca, pertanto, nella decisione impugnata è proprio una adeguata comparazione tra tutti i dati disponibili che sia idonea a sostenere il giu sulla personalità attuale dell’istante sotteso alla possibilità di fruizi / permesso.
Tale mancata comparazione, inoltre, rende vieppiù incongrua la motivazione espressa dal Tribunale, anche in ragione del fatto che il titolo di reat determina l’attrazione del COGNOME COGNOME nel cono applicativo dell’articolo 4 comma 1 bis è il reato di cui all’art.74 dPR n.309 del 1990.
4.1 Vi è, in proposito, una condizione ontologicamente diversa rispetto al condizione del soggetto partecipe o dirigente RAGIONE_SOCIALE associazione di stampo mafioso aspetto di cui il giudice del merito è tenuto a farsi carico nella parte progn del giudizio sulla meritevolezza o meno del beneficio, posto che solo nell’ambit delle associazioni mafiose (e non anche in quelle dedite allo spaccio stupefacenti) si registra, sul piano RAGIONE_SOCIALE analisi criminologica, quella parti tendenza del vincolo associativo a resistere al decorso del tempo.
Sul punto RAGIONE_SOCIALE «differenza ontologica» tra il vincolo che caratteri l’associazionismo di tipo mafioso e quello che caratterizza la partecipazione ad u associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non appare inutile cita decisione (n.231 del 2011) con cui la Corte Costituzionale ebbe a dichiarare
illegittimità RAGIONE_SOCIALE presunzione assoluta di adeguatezza, nella ipotesi di cui a 74 dPR n.309 del 1990, RAGIONE_SOCIALE custodia in carcere, proprio in ragione delle diver caratteristiche del fenomeno criminale .
Si tratta di argomentazioni che, al di là RAGIONE_SOCIALE occasio che le ha determinate mantengono inalterata la validità logica e giuridica, il che non può non riflet sul modus interpretativo RAGIONE_SOCIALE attuale disposizione di cui all’articolo 4 bis ord. lì dove risulti superata la soglia di ammissibilità RAGIONE_SOCIALE domanda :
Pur nella particolare gravità che il fatto assume nella considerazione legislativa, anche nel caso in esame la presunzione assoluta di adeguatezza RAGIONE_SOCIALE sola custodia carceraria non può considerarsi, in effetti, rispondente a un dato di esperienza generalizzato, ricollegabile alla «struttura stessa» e alle «connotazioni criminologiche» RAGIONE_SOCIALE figura criminosa.
È ben vero che, nelle ipotesi descritte dall’art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990, diversamente che nei casi precedentemente scrutinati da questa Corte, non si è di fronte a un reato suscettibile di presentarsi come fatto meramente individuale ed episodico: trattandosi, al contrario, di un reato che – come la generalità delle fattispecie di tipo associativo presuppone uno stabile vincolo di appartenenza del soggetto a un sodalizio criminoso, volto al compimento di una pluralità non predeterminata di delitti. Questa sola caratteristica non è, tuttavia, ancora sufficiente a costituire un’adeguata base logico-giuridica RAGIONE_SOCIALE presunzione di cui si discute. Lo dimostra eloquentemente già la semplice circostanza che lo stesso legislatore ordinario abbia ritenuto di dover includere fra i reati soggetti al regime cautelare censurato solo talune particolari figure associative, e non anche quella generale dell’associazione per delinquere, prevista dall’art. 416 cod. pen. (fatta eccezione per i casi in cui essa è menzionata dal richiamato art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., in quanto diretta a commettere determinati reati-fine: in pratica, alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE novella del 2009, le sole ipotesi di cui al sesto comma dello stesso art. 416).
Questa Corte, d’altro canto – nel ritenere assistita da adeguato fondamento razionale la presunzione de qua in rapporto al delitto di associazione di tipo mafioso – ha già avuto modo di porre in evidenza come tale conclusione si giustifichi alla luce non del mero vincolo associativo a scopi criminosi, quanto piuttosto delle particolari caratteristiche che esso assume nella cornice di detta fattispecie.
Il delitto di associazione di tipo mafioso è, infatti, normativamente connotato – di riflesso ad un dato empirico-sociologico – come quello in cui il vincolo associativo esprime una forza di intimidazione e condizioni di assoggettamento e di omertà, che da quella derivano, per conseguire determinati fini illeciti. Caratteristica essenziale è proprio tale specificità del vincolo, che, sul piano concreto, implica ed è suscettibile di produrre, da un lato, una solida e permanente adesione tra gli associati, una rigida organizzazione gerarchica, una rete di collegamenti e un radicamento territoriale e, dall’altro, una diffusività dei risultati illeciti sua volta produttiva di accrescimento RAGIONE_SOCIALE forza intimidatrice del sodalizio criminoso. Sono tali peculiari connotazioni a fornire una congrua “base statistica” alla presunzione considerata, rendendo ragionevole la convinzione che, nella generalità dei casi, le esigenze cautelari derivanti dal delitto in questione non possano venire adeguatamente fronteggiate se non con la misura carceraria, in quanto idonea – per valersi delle parole RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo – «a tagliare I legami esistenti tra le persone interessate e il loro ambito criminale di origine», minimizzando «il rischio che esse mantengano contatti personali con le strutture delle organizzazioni criminali e possano commettere nel frattempo delitti» (sentenza 6 novembre 2003, COGNOME contro Italia).
Altrettanto non può dirsi per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanz stupefacenti o psicotrope. Quest’ultimo si concreta, infatti, in una forma speciale del delitto di associazione per delinquere, qualificata unicamente dalla natura dei reati-fine (i delitti previsti dall’art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990). Per consolidata giurisprudenza, essa non postula necessariamente la creazione di una struttura complessa e gerarchicamente ordinata, essendo viceversa sufficiente una qualunque organizzazione, anche rudimentale,
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di attività personali e di mezzi economici, benché semplici ed elementari, per il perseguimento del fine comune. Il delitto in questione prescinde, altresì, da radicamenti sul territorio, da particolari collegamenti personali e soprattutto da qualsivoglia specifica connotazione del vincolo associativo, tanto che, ove questo in concreto si presentasse con le caratteristiche del vincolo mafioso, il reato ben potrebbe concorrere con quello dell’art. 416-bis cod. pen. . Si tratta, dunque, di fattispecie, per così dire, “aperta”, che, descriven in definitiva solo lo scopo dell’associazione e non anche specifiche qualità di essa, si presta a qualificare penalmente fatti e situazioni in concreto i più diversi ed eterogenei: da un sodalizio transnazionale, forte di una articolata organizzazione, di ingenti risorse finanziarie e rigidamente strutturato, al piccolo gruppo, talora persino ristretto ad un ambito familiare – come nel caso oggetto del giudizio a quo operante in un’area limitata e con i più modesti e semplici mezzi. Proprio per l’eterogeneità delle fattispecie concrete riferibili al paradigma punitivo astratto, ricomprendenti ipotesi nettamente differenti quanto a contesto, modalità lesive del bene protetto e intensità del legame tra gli associati, non è dunque possibile enucleare una regola di esperienza, ricollegabile ragionevolmente a tutte le «connotazioni criminologiche» del fenomeno, secondo la quale la custodia carceraria sarebbe l’unico strumento idoneo a fronteggiare le esigenze cautelari CG14.Z. 214 ccu 44)
4.2 Per tutte le ragioni sinora esposte la decisione impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio, come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così deciso il 11 settembre 2024
Il Consigliere estensore
Il Presidente