Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 28025 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 28025 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALAGONIA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del PG, ASSUNTA COGNOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
53-Q
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 23/11/2023, il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, il 03/10/2022, aveva respinto la richiesta di permesso premio avanzata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di anni 30 di reclusione per omicidio, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed altro.
Nell’impugnata ordinanza, confermativa della decisione di rigetto, si è valorizzata l’estrema gravità dei reati commessi e la circostanza che la documentazione penitenziaria riporti un’osservazione ancora in corso; si sottolinea inoltre come, sulla base delle informazioni degli Uffici requirenti, non sia evincibile alcun cenno di revisione critica rispetto al delitto di associazione finalizzata al narcotraffico.
Quanto alla circostanza dedotta dal reclamante, ossia che la relazione di sintesi lo considera maturo per le ipotesi premiali, osserva il Tribunale che tale elemento «ha un rilevo ancora limitato poiché la previsione dei permessi-premio nel precedente programma di trattamento non era stata approvata dal Magistrato di sorveglianza e quella del programma attuale non risulta essere stata ancorai approvata».
Conclude il Tribunale che occorre procedere con gradualità prima di concedere un beneficio che comporta la reimmissione in ambiente libero.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, AVV_NOTAIO, deducendo violazione di legge in relazione all’art. 30 ter Ord. pen., e vizio di motivazione.
2.1. Il ricorrente si duole del fatto che nel giudizio di pericolosità formulato d Tribunale non si fosse tenuto conto della lunga carcerazione patita (circ:a 20 anni) e delle condizioni di salute del COGNOME, fondandosi esclusivamente sulla gravità dei fatti commessi in epoca assai risalente, e nell’ambito di un contesto familiare dal quale egli è escluso da tempo; si rimarca infatti come il ricorrente sia del tutto estraneo alle dinamiche delinquenziali dei figli, e che il permesso premio veniva richiesto presso la figlia, incensurata ed estranea a qualunque compagine criminale, in merito alla quale le informative dei Carabinieri di Bareggio erano positive.
Quanto alla riscontrata lacuna nel processo di revisione critica del condannato, osserva la Difesa come tale considerazione non solo non sia supportata da elementi concreti, ma collida totalmente con quanto riportato nella relazione comportamentale del 17 novembre 2023, da cui invece emergeva la consapevolezza in capo al COGNOME del disvalore sociale di tutti i reati commessi nella loro totalità.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Tale interpretazione del requisito dell’assenza di pericolosità sociale non è contraria alla vigente normativa ed alla sua esegesi di legittimità, di cui invece l’impugnata ordinanza correttamente segue i dettami laddove afferma che non è sufficiente la regolare condotta carceraria, argomento ritenuto condivisibilmente recessivo rispetto alla circostanza che «la revisione critica della devianza sembra appena iniziata e necessita di un più profondo lavoro di introspezione e di riflessione psicologica, apparendo ancora insufficiente il riesame profondo della sua condotta criminale, di quanto essa abbia influenzato la sua vita e quella di tante altre persone».
Gli ulteriori dati valorizzati nel ricorso non contraddicono la decisione negativa allo stato degli atti: invero, i progressi trattannentali e l’intrapreso cammino autocritico devono assurgere ad un certo grado di pregnanza per incidere concretamente sulla valutazione
di assenza di pericolosità sociale, e così giustificare il graduale reinserimento del detenuto in ambiente libero.
Ne discende il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 10/04/2024