Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 21555 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 21555 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Data Udienza: 10/04/2025
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME
CC – 10/04/2025
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SALEMI il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 21/11/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di Sassari lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Letta la memoria depositata dal difensore;
Dato avviso al difensore.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari, in accoglimento del reclamo proposto dal pubblico ministero, ha annullato il permesso premio ex art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.) concesso a NOME COGNOME con ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Nuoro in data 14 settembre 2024, ritenendo sussistente il pericolo concreto di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata da parte di condannato alla pena RAGIONE_SOCIALE‘ergastolo per associazione mafiosa e omicidio, reati ostativi di ‘prima fascia’ ex art. 4-bis ord. pen., non superati dalle allegazioni difensive.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione di legge e il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata abbia operato una errata valutazione degli elementi dai quali ha tratto la convinzione che i famigliari del condannato abbiano intrattenuto o possano intrattenere ‘rapporti opachi’ con la criminalità organizzata, mentre il primo giudice aveva
ritenuto inconsistente il detto pericolo.
2.1. Il difensore ha depositato una memoria con la quale insiste.
Il procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso, ritenendo non fondate le doglianze difensive in quanto il Tribunale di sorveglianza ha spiegato, con motivazione logica che, pur avendo il ricorrente avviato un percorso positivo, sussiste ad oggi il pericolo di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata mediante collegamenti indiretti essendosi accertato che COGNOME gode ancora di considerazione nell’ambiente atteso che i suoi due figli sono stati favoriti proprio dalla considerazione avuta per il genitore, in forza del ruolo di capo mafia un tempo ricoperto.
La motivazione resa dal Tribunale, che ha valorizzato, l’intraneità di NOME COGNOME al contesto mafioso e gli stretti legami tra il capo mafia NOME COGNOME e l’amministratore RAGIONE_SOCIALEa cooperativa RAGIONE_SOCIALE, presso la quale era assunta la figlia del ricorrente, per come risultanti dalle conversazioni intercettate e dunque non esclusi, contrariamente a quanto affermato nel ricorso, dall’intervenuta assoluzione del predetto amministratore dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., si presenta congrua e conforme al dettato di cui all’art. 4 bis ord. pen. quanto al pericolo di ripristino di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con la criminalità organizzata.
Ad avviso del Procuratore generale, i rilievi difensivi si presentano infondati in quanto il ricorso non si confronta adeguatamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, ma Ł volto a provocare una nuova – non consentita in questa sede – valutazione di merito dei presupposti per la concessione del beneficio penitenziario del permesso premio, nonchØ RAGIONE_SOCIALEe circostanze di fatto già correttamente vagliate dal Tribunale di sorveglianza di Sassari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
1.1. Va premesso che la richiesta di discussione orale, avanzata dal difensore in data 13 marzo 2025, Ł stata rigettata poichØ non prevista per il rito camerale non partecipato ex art. 611 cod. proc. pen. con il quale deve essere trattato il ricorso.
Nel caso di condannati, come l’odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro RAGIONE_SOCIALEa normativa in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa valutazione del reclamo da parte del Tribunale deve tenersi conto RAGIONE_SOCIALEe modifiche normative introdotte dalla legge n. 199 del 2022 che, sulla scia RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha modificato l’art. 4-bis ord. pen.
Con la citata sentenza Ł stata dichiarata l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni ivi previste (i cd. detenuti “di prima fascia”), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza RAGIONE_SOCIALEa collaborazione con la giustizia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 58-ter ord. pen, allorchØ fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Attraverso tale decisione Ł stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia.
La Corte costituzionale ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anzichØ relativo, ledeva i principi di ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALEa finalità rieducativa RAGIONE_SOCIALEa pena, poichØ la sua
assolutezza basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie impediva alla magistratura di sorveglianza di valutare, in concreto e secondo criteri individualizzanti, il percorso carcerario del condannato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva.
La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come l’assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento RAGIONE_SOCIALEe modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa RAGIONE_SOCIALEo Stato. Piuttosto ha evidenziato la Corte costituzionale le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non piø assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l’onere di allegare a sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base RAGIONE_SOCIALEe dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.
2.1. Il legislatore, come si Ł detto, ha recepito le indicazioni del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi e ha modificato il comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis ord. pen., il quale oggi prevede: «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni concernenti la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione e norme sulla condizione RAGIONE_SOCIALEo straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’articolo 291-quater del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purchØ gli stessi dimostrino l’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato Ł stato commesso, nonchØ il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze personali e ambientali, RAGIONE_SOCIALEe ragioni eventualmente dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancata collaborazione, RAGIONE_SOCIALEa revisione critica RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine RAGIONE_SOCIALEa concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative RAGIONE_SOCIALE‘interessato a favore RAGIONE_SOCIALEe vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle RAGIONE_SOCIALEa giustizia riparativa».
2.2. Dunque, al momento RAGIONE_SOCIALEa delibazione del Tribunale di sorveglianza, sulla scorta di tali principi, l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa domanda per la fruizione del permesso premio era specificamente subordinato all’avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Le verifiche propedeutiche all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe indicate condizioni dovevano, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all’eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, idonei a escludere non solo l’attualità dei collegamenti tra il condannato e la
criminalità organizzata, terroristica o eversiva – requisito espressamente previsto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 – ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso.
La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali – quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa – che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l’istruttoria, anche d’ufficio e restando, comunque, indefettibile l’acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal RAGIONE_SOCIALE pubblica. Tanto, in vista RAGIONE_SOCIALE‘esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).
2.3. Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione RAGIONE_SOCIALE‘attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.
In questa direzione si Ł posta, del resto, la piø recente pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perchØ oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l’accoglimento o meno RAGIONE_SOCIALE‘istanza dipende dalla situazione oggettiva all’esame RAGIONE_SOCIALEa magistratura di sorveglianza, alla quale l’ordinamento, non irragionevolmente, Ł ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.
Tanto premesso, le doglianze sviluppate dal ricorrente sono orientate ed ottenere una non consentita rivalutazione del merito del provvedimento, ipotizzando generiche contraddizioni e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, peraltro senza confrontarsi con le disposizioni normative contenute nell’art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 199/2022, che ha convertito in legge il D.L. 162/2022.
L’ordinanza impugnata, che ha evidenziato la contraddittorietà e carenza motivazionale del favorevole provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza, fa corretta applicazione del dato normativo, quale emerge dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 30-ter ord. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis ord. pen. vigente, come novellato nel 2022, ed esamina compiutamente la posizione del detenuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione del permesso, soppesandone motivatamente le informazioni relative all’intero percorso detentivo.
3.1. I giudici di sorveglianza hanno evidenziato, senza ricevere critiche specifiche, ma soltanto confutative, che le vicende, anche di rilievo criminale, che hanno recentemente coinvolto i figli del condannato (uno dei quali condannato in primo grado per i reati di tentata estorsione e lesioni, tutti aggravati ex art. 416-bis.1 cod. pen., pretendendo il riconoscimento di sudditanza dovuto al padre, già vertice associativo, e palesando violenza e ostilità verso il collaboratore di giustizia che ne aveva determinato la condanna), sono tali da costituire ostacolo a ritenere inesistente il pericolo di mantenimento o ripresa dei contatti illeciti.
Il ricorso, che si dilunga confusamente nel riferire gli elementi ritenuti ostativi, si limita a proporne una meno grave lettura, senza contrastarli specificamente.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende.
Così deciso il 10/04/2025.
Il Presidente NOME COGNOME