Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 5426 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 5426 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SARNO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 27/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME NOME avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha rigettato l’istanza di permesso premio richiesto ex art. 30 ter ord. pen.
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla valutazione effettuata con riferimento alla sussistenza di possibili collegamenti con il clan di appartenenza, ciò considerato che il c.d. clan RAGIONE_SOCIALE non sarebbe operativo dall’anno 2015, e quanto alla mancata partecipazione al percorso trattamentale, ciò in considerazione della peculiare situazione di salute del condannato;
Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto il Tribunale ha dato adeguato e coerente conto delle di quanto acquisito nel corso dell’istruttoria e ha fatto corretto riferimento agli elementi così acquisiti sia con riferimento alla pericolosità del condannato, sia in ordine all’attuale sussistenza del pericolo che lo stesso abbia o possa in concreto riattivare collegamenti con la criminalità organizzata e, anche, quanto al percorso trattamentale, caratterizzato da un atteggiamento oppositivo, tale quindi per il quale appare allo stato condivisibile il parere negativo espresso dall’equipe;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il COGNOME ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 25/1/2024