Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 120 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 120 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 31138/2024
NOME FILOCAMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di Cagliari – Sez. dist. di Sassari avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di Sassari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha accolto il reclamo presentato da NOME COGNOME avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza del 30/04/2024 e, per l’effetto, ha disposto che il già accordato permesso premio della durata di cinque giorni, piuttosto che esser fruito in territorio di Tempio Pausania, lo fosse in Catania, presso l’abitazione di famiglia, sita in INDIRIZZO
Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, deducendo due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., in ragione della mancata acquisizione dei prescritti pareri della Procura Distrettuale Antimafia di Catania e della Direzione Nazionale Antimafia, per essersi ritenuto che fosse sufficiente basarsi sui pareri acquisiti tre mesi prima, ma che erano risalenti a un anno addietro.
2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata violazione dell’art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per motivazione contraddittoria e insufficiente. Il Tribunale di sorveglianza ha sottovalutato il fatto che l’impresa RAGIONE_SOCIALE – vittima per anni di estorsioni, ad opera dell’associazione di riferimento del condannato – avesse offerto a quest’ultimo la propria disponibilità ad assumerlo, in vista della proposizione di istanza volta alla semilibertà. Mancante Ł, inoltre, la motivazione posta a fondamento della decisione di discostarsi dal programma trattamentale,
approvato in data 11/4/24 dal Magistrato di Sorveglianza, laddove non era contemplata la possibile fruizione del permesso nel luogo di provenienza.
Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
Non Ł stata considerata, infatti, la chiara indicazione inserita nel programma trattamentale, che esclude la possibilità di fruizione dei permessi premio nella città di Catania.
NOME COGNOME ha depositato memoria a firma dell’avv. NOME COGNOME a mezzo della quale ha domandato il rigetto dell’impugnazione. Quanto al primo motivo di ricorso, ha rappresentato il difensore come il novellato art. 4bis comma 2bis legge 26 luglio 1975, n. 354 escluda la necessità del compimento di una istruttoria c.d. ‘ rafforzata ‘, nel caso di richiesta di concessione di permesso premio, che provenga da condannato già ammesso a fruire di analogo permesso entro i tre mesi antecedenti.
Con riferimento al secondo motivo, il Tribunale di Sorveglianza, lungi dall’ignorare le risultanze del procedimento inerente alla semilibertà, ne ha richiamato uno dei principi cardine, ossia l’aver previsto un approfondimento della sperimentazione in regime premiale; questo, ovviamente, non può che essere attuato nel luogo di provenienza del condannato. In ordine al parere negativo espresso dall’Area educativa della Direzione del carcere, in punto di fruibilità di permessi premio nel luogo di provenienza, si evidenzia che – secondo la relazione di sintesi del 20/03/2024 – il precedente programma di trattamento Ł stato mutato in senso sfavorevole per il condannato , in ragione di quanto scritto nel provvedimento di rigetto della richiesta di semilibertà.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato.
Come già sintetizzato in parte narrativa, NOME COGNOME, detenuto per reati di mafia, ha ottenuto dal Magistrato di sorveglianza la concessione di un permesso premio, della durata di cinque giorni e fruibile esclusivamente nel territorio di Tempio Pausania. Proposto reclamo ex art. 30ter Ord. pen. dal condannato, il Tribunale di sorveglianza di Sassari – a modifica del provvedimento reclamato – ha acconsentito alla fruizione in Catania del suddetto permesso, da trascorrere in regime detentivo presso l’abitazione familiare.
2.1. La decisione trova origine dall’applicazione del principio della progressione trattamentale, fondandosi anche sulla considerazione che il La NOME abbia sempre serbato una buona condotta, sia durante la permanenza in carcere, sia nel corso della fruizione di precedenti permessi.
2.2. Secondo le deduzioni sussunte nel ricorso ora al vaglio del Collegio, l’avversato provvedimento sarebbe basato su pareri molto risalenti nel tempo e, inoltre, avrebbe trascurato il parere negativo, espresso dall’Area educativa del carcere; si sarebbe quindi verificato un immotivato scostamento, rispetto alle previsioni contenute nel programma di trattamento inerente al La Rosa.
Osserva anzitutto il Collegio che il ricorso si duole della mancanza dei pareri del PNA e della DDA; ma i precedenti permessi sono già stati concessi sulla base di antecedenti pareri disponibili, per cui la valutazione demandata al Magistrato di sorveglianza – e, consequenzialmente, al Tribunale di sorveglianza – non richiedeva, a stretto rigore, alcuna forma di aggiornamento.
3.1. Il luogo di fruizione del permesso premio, però, Ł un elemento che non può in alcun modo essere depotenziato, nella sua valenza evocativa: proprio a Catania, infatti, il clan di provenienza del La Rosa ha posto in essere atti estorsivi, dai quali potrebbe derivare il rischio di nuovo contatto con la criminalità organizzata. Tanto ciò vero che – secondo quanto espresso dallo stesso Tribunale di
sorveglianza – una delle vittime degli atti di tenore estorsivo si era addirittura dichiarata disponibile a far lavorare NOME COGNOME durante la sua permanenza in stato di semilibertà.
Tale circostanza, peraltro, Ł già stata recentemente valutata come espressiva di una persistente attitudine intimidatoria del condannato, giudicato ancora in grado di esercitare un pervasivo controllo del territorio.
3.2. Il dedotto vizio di illogicità della motivazione, allora, si annida nel punto in cui sostanzialmente si accetta il rischio di ripresa dei contatti con il mondo malavitoso di provenienza, piuttosto che esprimersi – in maniera netta – per l’inesistenza di tale possibilità.
E invece, il giudice di sorveglianza – in vista della possibile concessione di permessi premio ex art. 30ter Ord. pen., in favore di soggetti ristretti per delitti ostativi di cd. prima fascia – deve compiere un esame in concreto degli elementi “individualizzanti”, che connotino il percorso rieducativo compiuto dal soggetto, dai quali sia possibile dedurre una prognosi di sicura rescissione dei pregressi collegamenti, nell’ambito della criminalità organizzata, nonchØ di non riattivazione degli stessi in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, COGNOME, Rv. 283096).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari, per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME