Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 29575 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 29575 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 14/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Catanzaro il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del 14/02/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Con ordinanza del 14 febbraio 2024 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo presentato dal condannato NOME COGNOME cont. -o ii decreto del 26 luglio 2023 con cui il magistrato di sorveglianza di Torino aveva dichiarato inammissibile la istanza di permesso premio presentata dallo stesso.
Il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto decisivo, in presenza di reati ostativi, la circostanza che il detenuto non abbia collaborato con la giustizia, in presenza di una situazione di collaborazione ancora possibile, come precisato dal parere della RAGIONE_SOCIALE del 10 agosto del 2023; la circostanza, infatti, che il gruppo criminale di cui faceva parte il ricorrente sia stato
raggiunto dalle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia di rango più elevato del ricorrente non esclude che quest’ultimo possa conoscere informazioni utili ai fini di una migliore comprensione dei reati commessi dal clan; non risulta dimostrato neanche l’allontanamento del condannato dal contesto criminale di provenienza; sotto questo profilo, la mera regolarità della condotta durante la restrizione in carcere non è tale da escludere la pericolosità del soggetto; anzi il condannato non ha mai intrapreso un percorso di rivisitazione critica del reato limitandosi a dichiararsi estraneo al reato associativo; inoltre, i suoi familiari fanno parte della medesima organizzazione criminosa, il clan di appartenenza è ancora operativo; non è stato, inoltre, dato prova dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria, in particolare non è stato effettuato il pagamento delle spese processuali e nulla è stato riferito sulle statuizioni civili della condanna, le giustificazioni circa le esigenze economiche della famiglia non impediscono che sussistano comunque obblighi di riparazione.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con un unico motivo in cui deduce che il condannato non ha collaborato con la giustizia perché ritiene di non aver mai commesso il reato e quindi nulla avrebbe da dire, in ogni caso l’accertamento integrale del fatto che è stato addebitato al condannato è stata conseguenza della collaborazione con la giustizia di altri soggetti implicati nella vicenda che hanno permesso di ricostruire ogni momento dell’episodio criminoso contestato, talchè nulla di ulteriore potrebbe mai dire il ricorrente, cui anche in sentenza è stato riconosciuto nei reati un ruolo marginale, la sua collaborazione sarebbe pertanto al più irrilevante; è vero che i fami iari fanno parte di un clan criminoso ma il ricorrente non ha contatti con gli stessi da anni, come emerge dalla totale assenza di colloqui visivi e dai rarissimi colloqui telefonici; l’allontanamento dal contesto criminale di appartenenza eme -ge anche dalla lunga detenzione sofferta sin dal 2010, dalla condotta carceraria esemplare e dalla mancanza di ulteriori condanne; per quanto riguarda l’adempimento degli obblighi di riparazione pecuniaria, il ricorrente non ha la possibilità economica di potervi adempiere perché il nucleo familiare vive soltanto di una piccola rendita mensile, e per quanto riguarda il pagamento delle spese processuali è stata presentata istanza di remissione del debito.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Il ricorrente sostiene di non poter collaborare con la giustizia perché non ha mai commesso i reati ostativi che gli sono addebitati, che però ormai sono riconosciuti con sentenza irrevocabile, rendendo, pertanto, non spendibile in sede processua:e l’argomento che egli non avrebbe commesso tali crimini.
Il ricorrente sostiene che la propria collaborazione con la giustizia sarebbe comunque irrilevante perché del fatto hanno già parlato altri collaboratori, ma, in presenza di un reato di carattere associativo per cui, tra l’altro, è stato condannato il ricorrente e di un clan ritenuto ancora operativo, non è illogico che la collaboraz i one con la giustizia del ricorrente sia stata ritenuta non irrilevante.
Il ricorrente deduce di non aver adempiuto agli obblighi di pagamento, perché non ha la possibilità economica, ma ciò che esclude la valutabilità del mancato adernpimento degli obblighi di riparazione pecuniaria è soltanto “l’assoluta impossibilità dello stesso” (Sez. 1, Sentenza n. 16321 del 10/01/2024, Sinatra, Rv. 286347), che non emerge dalle generiche allegazioni del ricorrente.
Il ricorrente deduce che il suo allontanamento da organizzazioni criminali si ricaverebbe anche dal comportamento corretto in corso di detenzione e dalla lunga durata della stessa, ma la correttezza del comportamento tenuto in corso di detenzione non permette di superare la presunzione relativa di pericolosità, come evidenziato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale 23 ottobre 2019, n. 253, che ha ritenuto che “la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, pur non più assoluta, sia superabile non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza’ dell’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi” (paragrafo n. 9 della motivazione), congrui e specifici elementi che in ricorso, in definitiva, non sono neanche allegati.
Ne conSegue che l’ordinanza resiste alle cesure che le sono state mosse e che il ricorso deve essere giudicato infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese proce.ssuaA.
Così deciso il 14 giugno 2024 Il consigliere estensore
GLYPHIl presidente