Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 9451 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 9451 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/03/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 09/07/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di TORINO; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Torino ha respinto il reclamo presentato da XXXXXXXXXXXXXX- detenuto in espiazione della pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, inflittagli per il reato di violenza sessuale in danno di un infraquattordicenne, con sentenza del 04/07/2026 del Tribunale di Savona, confermata dalla Corte di appello di Genova e passata in giudicato il 04/03/2022, con fine pena fissato al 08/08/2027 – avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Vercelli del 01/04/2025, che aveva disatteso l’istanza avente a oggetto la concessione di un permesso premio, volto a coltivare gli affetti familiari, oltre che a proseguire il corso di studi universitari e a recarsi presso il CIPM di Biella, onde effettuare un percorso psicologico seguito da un professionista esterno all’ambiente carcerario.
Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXXX, con il patrocinio dell’AVV_NOTAIO, articolando due motivi, che vengono di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1 Con il primo motivo, viene denunciata violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen., per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 30ter legge 26 luglio 1975, n. 354 e 27 terzo comma Cost.
2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, essendo stato trascurato il contenuto della relazione di sintesi redatta presso l’RAGIONE_SOCIALE penitenziario di Biella, in ordine alla utilità di colloqui con uno psicologo esterno alla struttura carceraria.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il Tribunale, senza incorrere in alcuna illogicità e contraddittorietà, ha dato atto – alla luce della relazione di sintesi versata nell’incarto processuale – della avvenuta risocializzazione dentro il carcere da parte del condannato, assumendo però l’inidoneità
della detta risocializzazione, da sola e tenuto conto della gravità del reato commesso, a dimostrare che la personalità dello stesso si sia evoluta lungo direttrici atte a sterilizzare il pericolo di recidiva. Il secondo motivo, avente a oggetto l’erroneo apprezzamento della relazione di sintesi, Ł da ritenersi generico e manifestamente infondato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non merita accoglimento.
L’atto di impugnazione espone due motivi che, sebbene formalmente tra loro distinti, scaturiscono da una matrice comune e ben si prestano, dunque, a una agevole trattazione unitaria.
2.1. A mezzo del primo motivo, la difesa lamenta come la decisione negativa si fondi, erroneamente, sulla mancata ammissione delle proprie responsabilità, da parte del condannato; ricorda la difesa come tale elemento, però, non rivesta una valenza ostativa alla concessione dell’invocato beneficio.
2.2. Quanto al secondo motivo, lamenta la difesa come la relazione di sintesi, redatta presso l’istituto penitenziario di Biella, si concluda con l’espressione di un parere favorevole, in punto di concessione di permessi volti all’effettuazione di colloqui con un esperto psicologo presso il locale CIPM; l’illogicità del provvedimento impugnato, in ipotesi difensiva, sarebbe rappresentata dal ritenere – ignorando le conclusioni frutto di osservazione scientifica – che l’ambiente carcerario possa consentire di giungere al medesimo risultato positivo che, al contrario, gli esperti avevano dichiarato raggiungibile esclusivamente attraverso il ricorso allo strumento negato, ossia il permesso.
Tale decisione risulterebbe contraddittoria, inoltre, rispetto a quanto espresso in precedenti provvedimenti assunti dal Magistrato di sorveglianza di Vercelli.
2.3. L’avversata ordinanza – contrariamente alle deduzioni difensive – presenta una struttura motivazionale lineare e congrua, dalla quale sono completamente assenti spunti di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha anzitutto posto in rilievo la notevole gravità del fatto commesso, oltre che la presenza – a carico del condannato – di ulteriori pregiudizi penali. Tali dati – lungi dall’introdurre nel provvedimento tratti significativi di una impropria forma di automatismo – sono stati invece letti dal Tribunale di sorveglianza nella loro rigorosa oggettività storica, quali fatti di univoca significazione e univocamente deponenti per una estrema pericolosità sociale del soggetto.
2.4. La valutazione posta a fondamento dell’avversata decisione, peraltro, non si Ł arrestata nØ alla estrema gravità del fatto per il quale Ł intervenuta la condanna in espiazione, nØ all’esistenza del sopra ricordato carico di pregiudizi: il Tribunale di sorveglianza ha anche considerato, infatti, come il condannato – pur tenendo una condotta corretta e partecipativa, nel corso della detenzione – non abbia ancora elaborato una solida e affidabile base di rivisitazione critica, verso il proprio pregresso agire, insistendo nella iniziale protesta di estraneità ai fatti addebitatigli.
I Giudici di sorveglianza, in sostanza, hanno evidenziato la commissione di gravissime condotte delittuose, da incastonare in un allarmante quadro di personalità e da raccordare all’assenza di una pur iniziale revisione critica; saldando gli elementi di natura oggettiva, dunque, con l’osservazione compiuta dall’equipe, Ł stata considerata al momento prematura la auspicata opzione premiale.
Da ciò emerge come – ad onta delle deduzioni difensive – sia stata condotta una ponderazione ‘ad ampio raggio’, relativamente a tutti gli elementi disponibili.
2.5. Il provvedimento impugnato, del resto, ha tenuto conto anche della rappresentata
opportunità, per il condannato, di avere colloqui con uno psicologo in ambiente esterno al carcere; ha ritenuto necessario, però, che vengano primariamente sfruttate le occasioni di recupero e rielaborazione, offerte all’interno della struttura detentiva.
Tale decisione Ł stata adottata senza ricorrere all’applicazione di presunzioni di qualsivoglia tipologia, bensì svolgendo valutazioni del tutto logiche, in ordine alla pericolosità del soggetto e allo stadio del suo percorso di riabilitazione .
2.6. Come detto, in definitiva, il Tribunale di sorveglianza ha giudicato ancora prematuri i tempi per la concessione del beneficio premiale, con ciò attenendosi al generale principio di gradualità trattamentale.
Tale modo di procedere Ł conforme, infatti, alle regole ermeneutiche da lungo tempo elaborate da questa Corte (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01 e Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01, a mente della quale: ‹‹Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello››; così anche Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, Froncillo, Rv. 276213 – 01).
2.7. A fronte di tale struttura motivazionale, le censure difensive si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi di valutazione e conoscenza disponibili, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, COGNOME, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il ‘codice in materia di protezione dei dati personali’.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA’ E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL’ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.