Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2182 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2182 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 16/10/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 11/02/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME COGNOME; lette/~6 le conclusioni del PG
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Letta la requisitoria del dott. NOME COGNOME, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesta la declaratoria di inammissibil del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Bologna ha respinto il recl avverso l’ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia ha rigettato la doman di concessione di un permesso premio, presentata da NOME COGNOME, in espiazione di pena per omicidio comune.
Avverso tale ordinanza COGNOME propone ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, deducendo violazione degli artt. 71-ter, 4-bis e 30-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Si duole che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto non concedibile il permesso premi introducendo un argomento ulteriore rispetto a quelli spesi dal Magistrato di sorveglianza e particolare, rilevando che l’omicidio plurimo per cui il ricorrente sta scontando la dell’ergastolo è di fatto ostativo ai sensi dell’art. 4-bis Ord. pen., in quanto commesso contesto camorristico e per fini della cosca. Rileva che l’estensione degli effetti dell’os anche ai reati comuni è prevista in coda al primo comma, purché collegati da nesso teleologico riconosciuto dal giudice della cognizione o anche dell’esecuzione ai delitti di prima fascia; e tale estensione, disposta dal decreto Nordio (n. 162 del 2022), comportando una modifica in peius, non può essere applicata quando il delitto diverso da quelli elencati nel primo comma d detto articolo risulta commesso prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (31.10.2022), linea con quanto stabilito anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 202 Aggiunge che ciò è evincibile dall’art. 3 di detto decreto (Disposizioni transitorie in mate divieto di concessione di benefici penitenziari); e che, pertanto, essendo il reato commesso in data 9 maggio 2004 e, quindi, ben prima dell’entrata in vigore della suddetta modific l’estensione non può essere applicata, al netto delle argomentazioni del Tribunale di sorveglian circa il riconoscimento del carattere ostativo all’omicidio, ritenute generiche e non esaustive difensore, che, pertanto, insiste per l’annullamento dell’ordinanza impugnata
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
1.1. Ai fini della concessione del permesso premio, ai sensi dell’art. 30 ter Ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta è necessaria l’assenza di pericolosità sociale del detenuto, valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare grav con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anch
mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviant (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016 – dep.2017, Patacchiola, Rv. 269195).
Il permesso premio – concedibile, di regola dopo l’espiazione di una quota-parte della pen inflitta, al detenuto che abbia tenuto regolare condotta e non risulti socialmente pericol costituisce parte integrante del programma di trattamento, come precisato nel terzo comma del summenzionato articolo. In coerenza con tale impostazione, l’art. 65 del Regolamento di esecuzione stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente magistrato di sorveglianza, sia dall’istituto penitenziario corredata, tra l’altro, dagli esiti dell’os scientifica della personalità e dal parere del direttore; ulteriori informazioni (comma 2) son magistrato eventualmente acquisite, ad integrazione di quelle già disponibili, a mezzo deg organi di polizia; in caso di reati di cui al comma 1 dell’art. 4-bis Ord. pen., vengono acquisite le dettagliate informazioni ed i pareri di cui al all’art. 4-bis, comma 2, o 30-bis, comma 1, stesso ordinamento. La decisione sull’istanza di permesso deve essere, dunque, assunta sulla base di tale compendio istruttorio, ad impulso officioso, e. all’esito del suo completamento, entr tempo ragionevole sul cui rispetto l’Autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 1 del 19/03/2019, COGNOME), salvo che le risultanze parziali già disponibili rivelino comun in modo inequivoco, l’impossibilità di una favorevole valutazione, a fronte dell’accer pericolosità del richiedente e dell’assenza di prospettive di una sperimentazione fruttuosa richiesto beneficio, tali da non giustificare l’ulteriore attesa (in termini, sia pure con r alle misure alternative alla detenzione, Sez. 7, n. 7724 del 12/11/2013, dep. 2014, Abdalla Rv. 261292).
E’, quindi, innegabile la discrezionalità nel giudizio sulla adeguatezza della misura richie allo stadio del percorso rieducativo del giudice di sorveglianza, il quale è, invero, ten esternare tale giudizio, con ragionamento che deve rispondere ai canoni di completezza, logicità e non contraddittorietà, non essendo sufficiente la mera adesione ai pareri negativi, o posi delle autorità amministrative dell’esecuzione.
1.2. Nel caso di specie il Tribunale di sorveglianza di Bologna evidenzia che la condanna pe omicidio plurimo a carico di COGNOME e di altri tre correi è relativa ai fatti noti come “l dell’ambulanza”, per i quali non fu ritenuta già in primo grado l’aggravante mafiosa e pur , 0,0,Q Ct-u -t Awko -)A- · argomentandosi sulla natura camorristica dell’agguato, tipica dei contrasti sul territorio. R quindi, che a ben vedere l’aggravante non risulta essere stata esclusa in fatto e che solo po anni dopo COGNOME fu condannato per associazione mafiosa.
Fatta questa premessa detto Tribunale ritiene condivisibile l’esito finale cui è giu Magistrato di sorveglianza, considerando, al pari dello stesso, necessarie la prosecuzion dell’analisi e una protratta e approfondita contestualizzazione, da parte degli operatori trattamento, delle pregresse vicende del detenuto, come risultanti da un’attenta lettura de sentenze, e della sua effettiva evoluzione, partendo appunto dall’effettivo livello di perico sociale espressa e dalla realtà dei fatti. Osserva che è opportuno che tale contestualizzazione analisi siano svolte in un arco ulteriore di tempo, così da avere un maggior grado di erte
della solidità dei progressi segnalati, poiché la personalità del detenuto presenta complessit il suo livello di pericolosità sociale è stato senz’altro elevato; e che nel tempo gli oper sono espressi con talune perplessità, per fugare le quali è senz’altro necessar l’approfondimento della consistenza del grado di evoluzione affermato, in modo che i cambiamento del detenuto risulti riscontrato anche nel tempo, non potendo essere dato per scontato, né potendo essere recepito senza l’attenzione che il caso richiede.
Rileva che appare necessario un ulteriore periodo di osservazione, che consenta di raccogliere ancora dati di analisi, di consolidarli nel tempo, di confrontarli con gli elem acquisiti per valutare, sulla base di presupposti più solidi e convincenti, di avviare il r percorso esterno, con un sufficiente grado di certezza rispetto all’asserita evoluzione stata avviata.
Aggiunge che sarà, poi, opportuno svolgere l’istruttoria a norma dei commi 1 -bis e 1 -bis.1 dell’art. 4 -bis Ord. pen., poiché il plurimo omicidio commesso non è affatto esente da caratteristiche di tipo mafioso e tutti i reati posti in essere dal condannato sono reali ambito camorristico e non in contesti di criminalità comune o per fini personali, estran contesto della criminalità organizzata; e che il percorso esterno potrà poi essere avviato, deve essere intrapreso in un contesto di chiarezza e con il corretto inquadramento dell fattispecie, svolgendo l’istruttoria necessaria e con i dovuti approfondimenti.
Quindi, il provvedimento impugnato, lungi dall’incorrere nella denunciata violazione di leg non facendo in alcun modo leva sull’ostatività del reato, ma sulla pericolosità del condanna indica in modo dettagliato e non manifestamente illogico le ragioni per cui non sussistono anco i presupposti di cui all’art. 30 -ter Ord. pen., insistendo sulla necessità di un ulteriore periodo di osservazione e ritenendo non consolidati ed univoci, allo stato, gli indici di revisione critic
E’ di tutta evidenza che l’applicazione dei commi 1 -bis e 1 -bis.1 dell’art. 4 -bis, peraltro di là da venire, non è l’unica ratio del provvedimento impugnato, diversamente da come lamentato, e che con il profilo in ultimo indicato, senza dubbio assorbente, il ricorso non si conf rivelando la sua infondatezza.
Al rigetto consegue, ai sensi dell’art.616 cod. proc. pen., la condanna di COGNOME al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2025.