Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 25474 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 25474 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 23/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MADDALONI il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 20/09/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lettelsén -tirg le conclusioni del PG GLYPH i . ,7jL, 2 GLYPH 64t(6, vv’, 4′-s.: ‘ilì’91C tC-71-
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha rigettato il reclamo proposto avverso il decreto, emesso dal Magistrato di sorveglianza di Ancona, in data 22 marzo 2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di permesso premio, avanzata da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena di cui al cumulo, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli n. Siep 1229/2017.
2.Avverso detto provvedimento propone tempestivo ricorso il condannato, per il tramite del difensore, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 30-ter Ord. pen.
Nel provvedimento il Tribunale, pur riconoscendo lo scioglimento del cumulo, individuando la pena in esecuzione non relativa a reati ostativi, valorizza, come il Magistrato di sorveglianza nel provvedimento oggetto di reclamo, la mancanza di collaborazione con la giustizia, ponendo in risalto la sussistenza del delitto di cui all’art 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell’ad 7 legge n. 203 del 1991.
Peraltro, il Tribunale non si sarebbe confrontato con le censure mosse con il reclamo ritenendo di potersi limitare a convalidare le affermazioni poste dal Magistrato di sorveglianza a fondamento del rigetto. Si sostiene, invece, che COGNOME ha completamente espiato la pena per il reato ostativo, nonché ha espiato il quantum di pena previsto dall’art 30-ter Ord. pen. per l’accesso al beneficio con riferimento al residuo di pena irrogata per il reato non ostativo.
Il ricorrente, inoltre, sottolinea che non è necessaria la collaborazione con la giustizia e che, comunque, non sussiste una pericolosità attuale del detenuto tanto da aver beneficiato della liberazione anticipata.
Il permesso richiesto riguardava l’incontro con i familiari a circa 500 chilometri dal territorio di origine, con le stesse persone con le quali effettua, regolarmente, colloqui all’interno dell’Istituto penitenziario quindi il beneficio er stato richiesto senza manifestare alcuna volontà di rientro nel territorio di appartenenza, ove era stato commesso il reato ostativo.
Si osserva, peraltro, che la pena, per detto reato, è stata completamente espiata e che, comunque, possono essere adottate tutte le cautele del caso (ex art. 64, comma 2, d.P.R. n. 230 del 2000).
Infine, si sottolinea che in alcuna parte della motivazione il Tribunale prende in considerazione il percorso di revisione critica del proprio passato da parte del condannato, soffermandosi soltanto sul difetto di collaborazione. Né è possibile ritenere la sussistenza di pericolosità, all’attualità, solo sulla base dell’avvenuta condanna per reato ostativo e per la mancanza di collaborazione.
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Da ultimo, si rimarca che, nell’esaminare il reclamo, il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell’adozione del provvedimento censurato ma deve apprezzarne la permanente legittimità, alla luce delle acquisizioni istruttorie, richiamando giurisprudenza di legittimità indicata come in termini.
3.11 Sostituto Procuratore generale di questa Corte, AVV_NOTAIO COGNOME, ha chiesto con requisitoria scritta la declaratoria di inammissibilità del ricorso,
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato.
2.Ai fini della concessione del beneficio del permesso premio previsto dall’art. 30-ter Ord. pen., il magistrato di sorveglianza deve accertare, acquisendo informazioni adeguate, la sussistenza di tre requisiti da considerarsi presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio: in primo luogo, la regolare condotta del detenuto; in secondo luogo, l’assenza di pericolosità sociale dello stesso; in terzo luogo, la funzionalità del permesso alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
L’art. 30-ter cit. prevede, al primo comma, che «ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavor L’ottavo comma dell’art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorativ culturali».
In coerenza con tale impostazione la procedura innescata dalla richiesta di permesso premio segue un iter di acquisizioni e di verifiche rimesso alle iniziative dell’Autorità procedente.
L’istituto dei permessi premio è, infatti, volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva – quale parte integrante del trattamento, di CLIi costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza h. 504 del 1995 – che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all’osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed
all’assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
Il giudice di sorveglianza, pertanto, a fronte dell’istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza degli indicati tre requisit integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del benefici (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255311).
L’art. 65, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, prevede che la domanda, volta ad ottenere tale beneficio, sia corredata, oltre che dal parere motivato del direttore dell’istituto penitenziario, dall’estratto della cartella personale. Ess contiene anche l’esito dell’osservazione scientifica della personalità svolta ai sensi dell’art. 27 stesso decreto, che rappresenta un ambito di verifica con cui debbono confrontarsi, prima, il parere del Direttore dell’istituto e, poi, l decisione del magistrato di sorveglianza, che in ogni caso può assumere informazioni per integrare quelle ricevute.
L’eventuale carenza della documentazione che l’Istituto è obbligato a trasmettere a seguito della richiesta di permesso premio e, ancor prima, l’omissione da parte dell’Amministrazione delle doverose verifiche che detta documentazione deve rappresentare, non preclude l’accesso al beneficio.
2.1.In caso di reclamo, il potere di statuire sulla domanda si trasferisce in capo al Tribunale di sorveglianza che, in virtù della natura devolutiva del mezzo di impugnazione secondo i principi generali fissati dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., non può limitarsi solo a rilevare la non correttezza della decisione contestata ma, sia pure nell’ambito della valutazione delle censure dedotte con i motivi, deve decidere se confermare la pronuncia censurata non solo considerando le sopravvenienze rispetto a essa ma anche rilevando le carenze istruttorie, tanto più nel caso in cui le stesse siano state rappresentate tramite specifici rilievi in sede di reclamo (Sez. 1, n. 5954 del 20/12/2022).
Al riguardo è stato precisato che il Tribunale di sorveglianza deve apprezzare nel merito la fondatezza della domanda anche alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall’interessato, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, esercitando i poteri d’ufficio di cui all’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. richiamato dall’art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 10316 del 30/1/2020, Rv. 278691). Poteri di ufficio che vanno attivati, doverosamente, nell’ambito del devoluto, quando siano rilevabili, in origine ovvero in seguito, decisivi deficit istruttori.
2.2. La giurisprudenza, in tema di permessi premio, ex art. 30-ter ord. pen., oltre al requisito della regolare condotta, reputa necessaria l’assenza di
pericolosità sociale del detenuto, sicché rileva, in senso negativo, la mancata rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 435 del 29/11/2023, dep. 2024 – Rv. 285567 – 01), percorso di revisione che va valutato con giudizio di merito da esporre con compiuta motivazione.
Peraltro, si osserva che la giurisprudenza di legittimità richiede che il requisito della pericolosità sia valutato in modo più rigoroso per soggetti condannati per reati di particolare gravità. Infatti, il giudizio sull’assenza pericolosità sociale del detenuto, per i condannati per reati gravi e con lontano fine pena, deve essere particolarmente pregnante e, in senso negativo all’assenza di pericolosità, depone anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11110/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269195; conforme Sez. 1, n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239173).
Il Collegio nota che, al di là del riferimento alla scelta di non collaborare, sulla quale si sofferma il ricorrente, significativa ratio decidendi del provvedimento censurato è la presenza di numerosi elementi sfavorevoli sul necessario giudizio da svolgere, desunti dalla gravità reati, avendo COGNOME riportato condanna per omicidio tentato e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti art. 74 TU Stup, dalla scadenza pena lontana.
Il Tribunale, poi, argomenta, in modo ineccepibile, sulle ragioni per le quali la regolare condotta intramuraria del condannato non è sufficiente, allo stato, a poter concludere l’esame con un positivo giudizio prognostico circa l’apertura all’esperienza extramuraria, proprio in base a riscontrati sintomi di pericolosità e in base all’appartenenza storica al RAGIONE_SOCIALE, indicato come non disarticolato, tratto dal contenuto di atti istruttori successivamente acquisiti, quali le note della DDA e il parere RAGIONE_SOCIALE, di segno contrario.
Infine, si deve rimarcare che, in sostanza, il ricorrente non indica atti, successivamente acquisiti, che sarebbero stati trascurati dai Tribunale né ne illustra il contenuto favorevole alla concessione del permesso richiesto, risultando il ricorso per questo specifico punto, genericamente formulato.
3.Segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 23 febbraio 2024 rZI GLYPH Il Consigliere estensore
Il Presidente