Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33398 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33398 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Data Udienza: 03/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 03/10/2025
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il 19/09/1984 avverso l’ordinanza del 13/05/2025 del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di REGGIO CALABRIA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Reggio Calabria ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto del 14/04/2024, mediante il quale il Magistrato di sorveglianza aveva disatteso l’istanza di permesso premio, inoltrata dall’interessato al fine di coltivare i suoi affetti familiari.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME deducendo un motivo unico, a mezzo del quale si duole della presenza dei vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 4bis e 30ter legge 26 luglio 1975, n. 354.
Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
L’impugnata ordinanza contiene valutazioni logicamente motivate, oltre che atte a giustificare una valutazione condotta sulla base di un ragionamento aderente agli elementi disponibili ed alla normativa vigente. Il condannato ha già ottenuto il riconoscimento della c.d. ‘collaborazione impossibile’, ma Ł stato parimenti reputato – in forza di adeguate argomentazioni – non meritevole dell’invocato beneficio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Riprendendo la sintesi già sussunta in parte narrativa, può dirsi che NOME ha proposto reclamo avverso il rigetto di permesso premio; trattasi di un condannato per reato cd. ostativo di prima fascia, in quanto ritenuto responsabile del delitto ex artt. 418-416bis .1 cod.
pen.
2.1. In ipotesi difensiva, l’avversata decisione non avrebbe fornito adeguata motivazione, circa l’attualità dei collegamenti del ricorrente con ambienti mafiosi, nØ avrebbe considerato la corretta condotta serbata dallo stesso in costanza di detenzione e, infine, avrebbe trascurato l’adesione del Romeo al trattamento rieducativo. Il provvedimento impugnato, quindi, avrebbe mancato di applicare i principi dettati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, non risultando svolta una adeguata istruttoria; neanche si sarebbe considerato come ai condannati per reati ostativi di prima fascia possano esser concessi i permessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia.
Piø nel concreto, il Tribunale di sorveglianza avrebbe omesso di considerare come il soggetto designato quale padrino di battesimo del figlio del ricorrente fosse, in realtà, estraneo a logiche malavitose.
2.2. Il provvedimento espone una struttura motivazionale lineare e congrua, dalla quale sono completamente assenti spunti di contraddittorietà, sia essa logica o infratestuale. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha anzitutto posto in rilievo la notevole gravità del fatto commesso e pur ricordando esser stata riconosciuta la ‘collaborazione impossibile’ – ha posto in rilievo come non risultino minimamente recisi, i contatti del condannato con gli ambienti criminali di provenienza. A riprova di ciò, milita secondo il Tribunale di sorveglianza la scelta operata da NOME, di affidare il ruolo di padrino di battesimo del figlio, nel 2021, a uno dei correi, ossia ad uno ndranghetista di sicuro lignaggio, intraneo alla cosca egemone nel territorio di Condofuri.
Tale fatto, già nella sua stretta materialità, Ł stato interpretato dal provvedimento impugnato alla stregua di una forte commistione e vicinanza del condannato, con i medesimi ambienti criminali venuti in rilievo nel processo culminato con la sua condanna. Tale dato – lungi dall’introdurre nel provvedimento tratti impropriamente congetturali, o magari espressivi di un ‘malcelato pregiudizio’ – Ł stato invece letto dal Tribunale di sorveglianza nella sua rigorosa oggettività storica, quale fatto sicuramente idoneo a dimostrare il mancato distacco del ricorrente dall’ambiente malavitoso.
2.3. La valutazione posta a fondamento dell’avversata decisione, peraltro, non si Ł arrestata all’esistenza di tale persistente forma di contiguità: il Tribunale di sorveglianza ha anche considerato, infatti, come la sicura esistenza di collegamenti con l’ambiente criminale sicuramente desumibile da tale elemento di univoca significazione – non potesse che rendere recessiva la positività della condotta inframuraria tenuta dal ricorrente. Da ciò emerge come, ad onta delle deduzioni difensive, sia stata condotta una ponderazione ad ampio raggio di tutti gli elementi disponibili.
Il provvedimento impugnato, in realtà, ha tenuto conto sia del parere del Direttore della Casa di reclusione nella quale trovasi il soggetto, sia di tutti gli elementi disponibili, tra cui anche il documento di sintesi dell’equipe dell’istituto ‘San Pietro’ di Reggio Calabria. Il tutto senza ricorrere all’applicazione di presunzioni di qualsivoglia tipologia, ma svolgendo considerazioni logiche in ordine alla pericolosità del soggetto.
2.4. Infine, il Tribunale di sorveglianza ha giudicato ancora prematuri i tempi per la concessione del beneficio premiale, con ciò attenendosi al generale principio di gradualità trattamentale.
Tale modo di procedere Ł conforme ai principi di diritto da lungo tempo elaborati da questa Corte (fra tante, si vedano Sez. 1, n. 8712 del 08/02/2012, COGNOME, Rv. 252921-01 e Sez. 1, n. 27264 del 14/01/2015, COGNOME, Rv. 264037 – 01, a mente della quale: ‹‹Prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il Tribunale di sorveglianza, pure quando
sono emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare la attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre con la concessione delle stesse, specie se il reato commesso sia sintomatico di una non irrilevante capacità a delinquere e della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello››; così anche Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213 – 01).
2.5. A fronte di tale struttura motivazionale – che Ł lineare e meritevole di rimanere al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – le censure difensive si sviluppano interamente sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementi di valutazione e conoscenza disponibili, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corte regolatrice, infatti, l’epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazioni alternative, che sostanzialmente si risolvano in una “mirata rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’autonoma assunzione di nuovi e differenti canoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perchØ illustrati come maggiormente plausibili, o perchØ assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si Ł in concreto realizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507).
3. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 03/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME