Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8744 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8744 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a MANDURIA DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/06/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata.
Ritenuto che le censure articolate da NOME COGNOME nell’unico motivo di impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità, risolvendosi, nonostante la formale denuncia di violazione di legge e vizio di motivazione, nella sollecitazione di non consentiti apprezzamenti da sovrapporre a quelli, non manifestamente illogici, del giudice del merito.
Il provvedimento impugNOME ha fondato il rigetto della richiesta di permesso premio ex art. 30-ter Ord. pen. sulla condotta tenuta dal condanNOME in costanza di esecuzione della misura alternativa della semilibertà, allorquando, in violazione delle prescizioni, aveva partecipato ad una festa in compagnia di due pregiudicati.
Tale condotta, così grave da avere determiNOME la revoca della misura, è stata plausibilmente considerata indicativa della scarsa affidabilità condanNOME con conseguente prognosi negativa. Al riguardo, Il Tribunale ha osservato che COGNOME ove ammesso al permesso, ben potrebbe per commettere ulteriori violazioni a nulla rilevando la buona condotta carceraria, che, evidentemente, richiede l’esercizio di forme di autocontrollo diverse e meno stringenti di quelle che devono essere attivare all’esterno della struttura penitenziaria in presenza di maggiori spazi di libertà.
1.1. Si tratta di valutazione, oltre che plausibile in fatto, corretta sul pia giuridico.
E’ pacifico, infatti che, ai fini della concessione del permesso premio previsto dall’art. 30-ter della legge n. 354 del 1975, il magistrato di sorveglianza deve verificare, oltre ai requisiti della regolare condotta del detenuto e dell’assenza di pericolosità sociale, che corrispondono alla funzione premiale dell’istituto, il profil della funzionalità rispetto alla cura degli interessi affettivi, culturali e di lavoro detenuto, acquisendo a tale ultimo riguardo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del beneficio con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione (Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608 – 01).
1.2. Il ricorrente nulla di concreto oppone, limitandosi a predicare l’omessa valutazione di elementi favorevoli giustificamente disattesi perché considerati recessivi rispetto all’inaffidabilità del condanNOME desunta da specifici ed incontestati elementi fattuali.
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Ritenuto che deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 25 gennaio 2024.