Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43408 Anno 2024
In nome del Popolo RAGIONE_SOCIALE
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43408 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME
CC – 15/11/2024
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa in data 10 settembre 2024 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo con isolamento diurno per un anno, avverso il decreto con cui il magistrato di sorveglianza di L’Aquila aveva rigettato l’istanza di concessione di un permesso premio, rilevando l’assenza di un valido percorso di rivisitazione critica del proprio passato e la mancanza di elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo di un loro ripristino.
Il Tribunale ha ritenuto insufficienti la buona condotta intramuraria del detenuto e l’assenza di coinvolgimento in indagini successive alla sua carcerazione, per dimostrare una rivisitazione critica e l’avvenuta recisione dei collegamenti con la criminalità organizzata, atteso che le informative della DNAA, della DDA di Napoli e dei Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE Annunziata attestano il ruolo apicale rivestito all’interno dell’omonimo clan, ancora attivo, e che la relazione di sintesi non contiene una valutazione circa il suo percorso di revisione critica, precisando che egli tende a negare la commissione dei reati, in particolare quelli piø gravi, asserendo di avere chiesto la revisione della sua condanna. Manca, inoltre, qualsiasi riferimento alle vittime dei suoi reati, alle ragioni della mancata collaborazione, alla possibilità di partecipare a progetti di giustizia riparativa.
Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso NOME COGNOME, per mezzo del suo difensore AVV_NOTAIO Accorretti, articolando due motivi, esposti però unitariamente, con i quali deduce la violazione di legge, anche per l’omessa integrazione istruttoria, e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, in violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
L’assunto del Tribunale in merito all’assenza di revisione critica Ł in contrasto con i principi stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, perchØ per la concessione del permesso premio sono richiesti altri requisiti, come l’avere tenuto regolare condotta, non risultare socialmente pericoloso, o avere intenzione di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Non Ł richiesta la revisione critica del proprio passato, e tanto meno Ł richiesta una ammissione di responsabilità per i fatti di cui alle condanne subite. Il Tribunale, invece, dalla non ammissione dei propri delitti ha dedotto l’attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata o il pericolo del loro ripristino, collegamento che, per la giurisprudenza di legittimità, non può essere ritenuto automatico.
Il Tribunale, poi, ha omesso del tutto di valutare la sua corretta condotta intramuraria, avendo egli partecipato all’opera rieducativa e a numerosi corsi di formazione. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, con ordinanza n. 1148/2006 aveva, al contrario, preso atto dei progressi trattamentali compiuti, tanto da accogliere il reclamo contro la proroga del regime penitenziario differenziato.
L’ordinanza ha svalutato, poi, il tema dei legami con la criminalità organizzata, emettendo sul punto una motivazione contraddittoria rispetto alla predetta decisione di revoca del regime penitenziario differenziato, e deducendo la sussistenza di tali legami dalle informative, che sono del tutto generiche e indicano solo l’ancora attuale operatività della cosca in cui egli rivestiva un ruolo apicale, ma senza nulla aggiungere in merito all’attualità dei suoi collegamenti.
Il procuratore generale con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, in quanto reiterativo dei motivi dell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato, e deve essere rigettato.
2. Il presupposto per la concessione del permesso premio, ai sensi dell’art. 30ter Ord. pen., Ł la regolare condotta intramuraria unita all’accertamento dell’assenza di pericolosità sociale. Per i detenuti condannati per uno dei reati di cui all’art. 4bis Ord. pen., quale Ł il ricorrente, la concessione di un beneficio Ł ulteriormente sottoposta ai requisiti richiesti da detta norma, così come modificata dal d.l. n. 162/2022.
Questa Corte, nella recente sentenza n. 33386 del 12/04/2024, COGNOME, n.m., ha ribadito che, anche alla luce dell’ordinanza n. 97/2021 della Corte costituzionale, la mancanza di collaborazione da parte del detenuto, condannato per un reato di cui all’art. 4bis Ord. pen., non può essere di ostacolo alla concessione dei benefici penitenziari, dovendosi in ogni caso valutare in termini positivi i suoi progressi trattamentali, pur restando ferma, perchØ compatibile con i principi costituzionali, la presunzione relativa di pericolosità sociale per gli autori di reati commessi in un contesto mafioso, presunzione che non può essere superata mediante il mero riferimento alla corretta condotta carceraria o alla partecipazione al percorso rieducativo, anche in presenza di una dichiarata dissociazione.
La novella introdotta all’art. 4bis, comma 1bis , Ord. pen. dal d.l. n. 162/2022, convertito nella legge n. 199/2022, in vigore dal 31/12/2022, ha infatti stabilito che i benefici penitenziari di cui all’art. 4bis , comma 1, Ord. pen. possono essere concessi ai condannati per i reati elencati in quest’ultima norma, non collaboranti, «purchØ gli stessi dimostrino l’adempimento delle obbligazioni civili … o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata … nonchØ il pericolo di ripristino di tali collegamenti». E’ stato quindi imposto, al detenuto non collaborante condannato per i reati di cui all’art. 4bis , comma 1, Ord. pen. che richieda la concessione di un beneficio, un onere di allegazione relativo non solo all’avvenuto adempimento delle obbligazioni civili e risarcitorie, ma anche all’assenza di contatti con l’associazione criminosa di appartenenza e del pericolo di un loro ripristino.
La nuova normativa deve essere applicata nel valutare l’accoglibilità di tutte le domande di concessione di un beneficio presentate da detenuti condannati per un reato compreso nell’elenco di cui all’art. 4bis , comma 1, Ord. pen. Secondo il principio dettato da questa Corte, infatti, «In tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all’art. 4bis Ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del ” tempus regit actum “» (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Rv. 285203). L’art. 3 del d.l. n. 162/2022, infatti, contiene una norma transitoria in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari, applicabile però solo ai detenuti condannati per delitti diversi da quelli di cui all’art. 4bis , comma 1, Ord. pen. commessi prima dell’entrata in vigore della legge stessa, e ai condannati per i delitti di cui all’art. 4bis , comma 1, Ord. pen. la cui collaborazione sia impossibile per i motivi ivi indicati, ovvero ai quali siano state concesse le attenuanti di cui all’art. 62, comma 1, n. 6, cod.pen. (anche se il risarcimento Ł avvenuto dopo la condanna), o di cui agli artt. 114 e 116, comma 2, cod.pen., e vi siano in ogni caso elementi per escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Nel caso di specie, l’ordinanza ha applicato correttamente la normativa di cui al d.l. n.
162/2022, e i principi giurisprudenziali sopra citati.
Il ricorrente Ł un soggetto condannato, tra gli altri, per delitti di cui all’art. 4bis , comma 1, Ord. pen., che non ha mai offerto alcuna collaborazione: correttamente, pertanto, la sua istanza Ł stata valutata applicando i criteri imposti dall’art. 1 d.l. n. 162/2022, e quindi ritenendo concedibili i benefici penitenziari solo purchØ siano dimostrati l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi risarcitori o l’assoluta impossibilità dello stesso, e siano allegati «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata … nonchØ il pericolo di ripristino di tali collegamenti».
L’ordinanza, riportandosi alla decisione del magistrato di sorveglianza, ha preso atto che la DNAA, la DDA di Napoli e i Carabinieri di RAGIONE_SOCIALE Annunziata hanno evidenziato, sia pure indirettamente, la persistente pericolosità del ricorrente, già esponente di spicco dell’omonimo clan camorristico tuttora operante nel territorio, il quale non ha mai dato segnali di dissociazione dal contesto mafioso di appartenenza nØ di rivisitazione critica in ordine ai molti delitti per i quali Ł stato condannato, sostenendo anzi, nei colloqui con l’esperto, l’assenza di una sua responsabilità per tali crimini. Inoltre l’ordinanza ha sottolineato la totale assenza di iniziative risarcitorie in favore delle molte vittime dei suoi delitti, la mancanza di disponibilità a partecipare a progetti di giustizia riparativa, l’omessa spiegazione della sua mancata collaborazione.
Da tutti questi elementi, ed in particolare dalla mancanza anche del mero avvio di un percorso revisione critica, l’ordinanza ha desunto la sua permanente pericolosità sociale e la sussistenza del pericolo di un ripristino dei collegamenti con il contesto camorristico di appartenenza, essendo attiva, come detto, la sua associazione di appartenenza e non essendosi egli mai dissociato da essa.
4. Il ricorso non contesta specificamente alcuno di questi aspetti.
Il ricorrente sostiene che la revisione critica non costituisce un requisito per la concessione del beneficio, ma non si confronta adeguatamente con l’ordinanza, che ha valutato la sua mancanza come un elemento dimostrativo della sua ancora attuale pericolosità sociale. Egli, inoltre, fonda la sua affermazione di avere compiuto progressi intramurari solo sulla buona condotta tenuta, che ha consentito la concessione di molti giorni di liberazione anticipata, e sulla partecipazione a corsi di formazione. L’art. 4bis , comma 1bis , Ord. pen., però, oggi impone al detenuto l’onere di allegare elementi che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo del loro ripristino, diversi dalla mera condotta carceraria regolare o dalla partecipazione al percorso rieducativo. Il ricorrente non offre alcuno di simili elementi, e neppure contrasta adeguatamente l’affermazione della sussistenza del pericolo di ripristino dei collegamenti con la sua originaria consorteria criminosa, limitandosi ad affermare che non Ł provata l’attualità di simili collegamenti, ma nulla contestando in merito al pericolo del loro ripristino, che l’ordinanza deduce dal suo complessivo comportamento. Il ricorso elude, pertanto, il dettato della norma, che impone al detenuto l’allegazione di «elementi specifici» che consentano di escludere la persistenza dei collegamenti con la criminalità organizzata ed anche il mero pericolo di un loro ripristino, in quanto non fa alcun riferimento a simili elementi.
Il ricorso, infine, non si confronta con l’affermazione dell’assenza di iniziative risarcitorie in favore delle vittime, che non viene neppure contestata, nØ offre elementi che dimostrino l’impossibilità di provvedervi.
L’ordinanza risulta, pertanto, motivata in modo logico e completo nell’escludere la
sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 1 del d.l. n. 162/2022 per concedere al ricorrente un beneficio penitenziario, quale il permesso premio da lui richiesto. Essa non Ł neppure affetta dalla lamentata contraddittorietà, che non può essere dedotta, come fa il ricorrente, da un provvedimento di natura diversa, risalente nel tempo, che non viene neppure allegato, per il rispetto del principio di autosufficienza.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, non sussistendo nel provvedimento impugnato alcuno dei vizi dedotti, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME