Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 6539 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 1 Num. 6539 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 21/11/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Noto il 15/06/1958
avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del Tribunale di Sorveglianza di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Torino, con ordinanza in data 15 maggio 2024, ha rigettato il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Torino, in data 15 febbraio 2024 ha dichiarato inammissibile l’istanza di permesso ex art. 30 ter ord. pen. presentata da NOME COGNOME.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis e 30 ter ord. pen. evidenziando che il Tribunale avrebbe del tutto omesso di motivare quanto alla richiesta di riconoscere la collaborazione impossibile o inesigibile e, più in generale, in ordine alla sussistenza di elementi effettivi e concreti dai quali desumere la sussistenza di contatti con la criminalità organizzata ovvero del pericolo che tali contatti siano ripristinati. Sotto altro profilo, poi, la motivazione del provvedimento impugnato difetterebbe anche in merito alla impossibilità di riparazione del danno, ciò in
quanto non si sarebbe tenuto conto delle attuali condizioni economiche del condannato, ormai ristretto da oltre venti anni.
In data 28 ottobre 2024 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In un unico articolato motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis e 30 ter ord. pen. con riferimento alla valutazione effettuata circa la possibilità di riconoscere la collaborazione impossibile o inesigibile e, più in generale, in ordine alla sussistenza di elementi effettivi e concreti dai quali desumere la sussistenza di contatti con la criminalità organizzata ovvero del pericolo che tali contatti siano ripristinati, nonché in ordine all’impossibilità di riparare il danno.
Le doglianze, formulate anche quale violazione di legge ma che afferiscono la logicità e completezza della motivazione, sono infondate.
La motivazione del provvedimento, al di là dell’affermazione stigmatizzata dalla difesa per cui è “fatta salva l’opportunità di eventuale più approfondita istruttoria”, risulta coerente al dato normativo e rende adeguato conto delle ragioni del diniego.
Il Tribunale di sorveglianza, infatti, pure dando così atto che l’attuale decisione è resa allo stato degli atti, ha fatto puntuale riferimento ai pareri e alle relazioni in atti e ha quindi fornito una coerente risposta a tutte le deduzioni sollevate dalla difesa con il reclamo, oggi nella sostanza reiterate.
La collaborazione impossibile e/o inesigibile risulta esclusa sulla base dei rilievi, indicati e condivisi, contenuti nelle note del 12 giugno 2023 della D.N.A. e in quella della Questura di Siracusa del 13 luglio 2022, nella quali si evidenzia che non risulta che il ricorrente abbia avviato un effettivo percorso di rivisitazione critica, ciò anche rilevando come nulla sul punto sia stato allegato in senso contrario (cfr. pagine 2 e 3 del provvedimento impugnato).
La sussistenza del pericolo attuale di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che dagli atti già indicati, è specificata facendo riferimento alla nota della della D.D.A. di Catania del 10 maggio 2023.
Il mancato adempimento delle obbligazioni civili è correttamente valutato facendo riferimento al totale disinteresse dimostrato dal ricorrente nel corso del tempo, durante il quale non è stato fatto alcun tentativo, neanche simbolico di riparazione dei danni provocati.
Ciò anche perché la circostanza che il profilo trattamentale sia privo di rilievi disciplinari non è da solo sufficiente a dimostrare che, pure in assenza di una confessione o ammissione, il soggetto abbia avviato, anche in via embrionale, un percorso di revisione critica del proprio vissuto.
In ordine alla personalità del ricorrente, d’altro canto, risulta dirimente (anche per quanto riguarda il luogo di fruizione del permesso) il riferimento specifico alle violazioni commesse durante un periodo di espiazione in detenzione domiciliare, con il quale peraltro la difesa non si confronta,
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso Roma 21 novembre 2024
Presidente