Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 13041 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 13041 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 01/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME, nato ad Ottaviano il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 10/10/2023 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 16 maggio 2023 il Magistrato di sorveglianza di Roma ho respinto l’istanza di permesso premio presentata dal condannato NOME COGNOME.
Con ordinanza del 10 ottobre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato dal condannato.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto ha ritenuto che vi fosse a carico del condannato il dato negativo della revoca della detenzione domiciliare per intemperanze comportamentali avvenuta poco più di tre anni prima, nonché una vicenda di ricettazione per cui lo stesso era stato raggiunto da misura cautelare, processato, ed assolto in primo grado soltanto per la ritenuta inutilizzabilità processuale delle intercettazioni a suo carico, che non fa venir meno la riprovevolezza della condotta tenuta dal detenuto.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.
Con il primo motivo deduce violazione di legge perché il Tribunale ha ritenuto ostativa la revoca della detenzione domiciliare avvenuta poco più di tre anni prima, ma il divieto di concessione di benefici opera solo per un periodo di tre anni dal momento in cui è stato messo in esecuzione il provvedimento di revoca per cui il beneficio era in realtà ammissibile; manca, inoltre, nell’ordinanza qualsiasi valutazione del percorso rieducativo portato avanti dal ricorrente nel corso della detenzione.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento alla vicenda della ricettazione per cui l’imputato era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Latina; se è vero che la soluzione del giudice della cognizione si fonda sulla inutilizzabilità processuale delle intercettazioni, però è anche vero che ciò ha impedito al giudice di valutare i fatti nel merito; il Tribunale parla di condotta riprovevole del collaboratore ) ma la revoca del programma di protezione è ancora sub iudice; la valutazione del Tribunale è in conflitto con gli scopi di educativVcui è affidata l’esecuzione penale.
Con requisitoria scritta, il AVV_NOTAIO Generale, AVV_NOTAIO, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato.
L’art. 30-ter, comma 1, primo periodo, ord. pen. dispone che “ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo c:omma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavor Dal tenore letterale dell’art. 30-ter emerge, pertanto, che, in tema di permessipremio, il magistrato debba accertare la sussistenza di tre requisiti, che sono presupposto logico-giuridico della concedibilità del beneficio: la regolare condotta del detenuto; l’assenza di pericolosità sociale dello stesso; la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
La motivazione della ordinanza impugnata è incentrata sul profilo della pericolosità sociale del detenuto, che il giudice del merito ricava dalle intemperanze comportamenti del ricorrente, che avevano portato a suo tempo alla revoca della detenzione domiciliare, e da una vicenda astrattamente integrante il reato di ricettazione in cui lo stesso era stato coinvolto.
Il ricorso attacca l’ordinanza impugnata deducendo che le intemperanze comportamentali sono risalenti nel tempo, e non ostative, e ‘che dalla vicenda processuale della ricettazione il ricorrente è stato assolto, sia pure in ragione dell’esclusione dell’utilizzabilità di una prova a suo carico. Il ricorso attacca, inoltre l’ordinanza impugnata evidenziando che manca nella motivazione qualsiasi valutazione del percorso rieducativo portato avanti dal ricorrente nel corso della detenzione.
Il ricorso è fondato.
E’ vero, infatti, che, ai fini del giudizio di assenza di pericolosità necessario per la concessione del permesso premio, il Tribunale di sorveglianza può valutare anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269195; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239173), però è anche vero che nel caso in esame la mancanza di rivisitazione critica è stata assunta in modo illogico come unico indice dirimente del giudizio di pericolosità, e non è stata bilanciata con la valutazione del percorso rieducativo portato avanti dal ricorrente nel corso della detenzione.
Inoltre, pur se l’inutilizzabilità processuale delle intercettazioni da cui risultava il coinvolgimento del ricorrente nell’episodio di ricettazione citato nell’ordinanza impugnata è limitata al processo di cognizione, e non si estende al procedimento per la concessione del permesso premio davanti al Tribunale di sorveglianza, che può valutare autonomamente la vicenda, però è anche vero che tale valutazione autonoma nell’ordinanza impugnata è formulata in modo ellittico, perché nel percorso logico della motivazione dell’ordinanza ci si limitai a togliere rilievo all’avvenuta assoluzione, ma non si descrivono le ragioni per cui si ritiene esistente il fatto storico ed il coinvolgimento in esso del ricorrente.
Ne consegue che l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame, in cui dovrà essere effettuato nuovamente, nei termini indicati in motivazione, il giudizio di bilanciamento tra gli indici di sussistenza della attuale pericolosità del ricorrente con quelli favorevoli al condannato.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Il presidente
Così deciso il 1° marzo 2024 Il consigliere estensore