Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 432 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 432 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a Firenze il 09/01/1979
avverso l’ordinanza del 23/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME
lette le conclusioni del PG, NOME COGNOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 23 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo contro il decreto del magistrato di sorveglianza di Cosenza del 6 giugno 2022 che ha respinto l’istanza di permesso premio presentata dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto il reclamo, in quanto, dopo aver rilevato che il condannato è in espiazione per reato ostativo, ha ritenuto difettare i presupposti per la concessione del beneficio, non avendo l’istante ottemperato all’onere di allegazione e/o di dimostrazione (di elementi specifici che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata nonché il
I.
pericolo di ripristino di tali collegamenti) precludendo l’esercizio di qualsiasi potere istruttorio in capo al giudice procedente.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, che, con unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari a.i sensi.dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce che non sarebbe stata osservata la norma transitoria dell’art. 3 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199, che, per i condannati in espiazione per reati commessi prima della novella, chiede come condizione di ammissione al beneficio soltanto la verifica dell’inesistenza di attuali legami con la criminalità organizzata, ed, inoltre, perché l’ordinanza ha omesso di considerare le produzioni documentali difensive effettuate all’udienza del 23 febbraio 2023; in particolare, per cercare di dimostrare l’assenza di collegamenti con la criminalità organizzata, erano stati depositati gli elenchi dei colloqui visivi e telefonici effettuati dal detenuto nel 2022 circostanza di cui il Tribunale neanche dà atto per confutarne la rilevanza.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, dr. NOME COGNOME ha chiesto l’inammissibilità del ricorso.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è infondato.
Il ricorso contiene due argomenti, entrambi infondati.
Il primo argomento sull’applicabilità della norma transitoria dell’art. 3 d.l. n. 162 del 2022 non è conferente con il contenuto del provvedimento impugnato, perché il Tribunale di sorveglianza ha motivato il diniego di permesso premio proprio sull’esito della verifica dell’esistenza o meno di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata o del pericolo di ripristino di tali collegamenti, verifica che è necessaria anche in base alla norma invocata.
Il secondo argomento sull’omessa considerazione nel percorso logico dell’ordinanza impugnata delle produzioni documentali difensive effettuate all’udienza del 23 febbraio 2023, è, a sua volta, infondato.
Dalla lettura degli atti, cui la Corte può accedere attesa la natura del vizio dedotto (Sez. U, Sentenza n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093), si evince che all’udienza del 23 febbraio 2023 il Tribunale di sorveglianza ha acquisito su richiesta della difesa, nulla opponendo il Procuratore generale, l’elenco dei colloqui avuti in carcere dal condannato.
La motivazione dell’ordinanza impugnata non prende posizione sulle produzioni effettuate in quell’udienza dalla difesa del ricorrente, ma il vizio dedotto è inidoneo a viziare il percorso logico della stessa, atteso che l’elenco dei colloqui visivi e telefonici sostenuti dal condannato con il nominativo della persona con cui lo stesso ha tenuto il colloquio è un dato da cui non è possibile desumere l’esistenza o meno di rapporti attuali del detenuto con la criminalità organizzata.
Per attribuire rilievo decisivo all’omesso esame di un argomento difensivo, la giurisprudenza di legittimità chiede, infatti, che il ricorrente dimostri la concreta idoneità scardinante dei temi del documento o della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra esso e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentadva della pronuncia impugnata (Sez. 5, Sentenza n. 17798 del 22/03/2019, C., Rv. 276766).
Nel caso in esame, il ricorso non è riuscito a dimostrare la decisività della documentazione prodotta ai fini della decisione cui era chiamato il giudice del merito.
Ne consegue che il ricorso è infondato.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 novembre 2023.