Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 17934 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 17934 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 30/01/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME NOME nato a MONDRAGONE il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 31/05/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME; lette/septite le conclusioni del PG p. 5.00f-.0 .D c-o,4-tc CU >o (lex “”)- I Ael-u-t-41 – 0-4 GLYPH ee-4? )t. c-C9 -0-9 ceu
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia con decisione del 31 maggio 2023 ha accolto l’impugnazione – in tema di permesso premio – introdotta dal PM avverso il provvedimento (emesso in data 17 dicembre 2022) dal Magistrato di Sorveglianza nei confronti di COGNOME NOME.
1.1 Lo sviluppo del procedimento può essere così sintetizzato:
con ordinanza emessa il 17 dicembre 2022 il Magistrato di Sorveglianza di Padova ha accolto la domanda di permesso premio formulata da COGNOME NOME. La decisione individua in Padova il luogo di fruizione del permesso, presso la RAGIONE_SOCIALE” e finalizza il beneficio all’incontro con i familiari (COGNOME NOME, COGNOME NOME);
a seguito di reclamo del Pubblico Ministero, il Tribunale di Sorveglianza di Venezia si è pronunziato con la decisione di accoglimento richiamata in premessa.
1.2 Quanto al profilo argomentativo della prima decisione (quella emessa dal Magistrato di Sorveglianza) va evidenziato che:
secondo il MdS la condizione soggettiva del COGNOME, in stato detentivo da 26 anni (e che al di là della revoca del programma di protezione ha reso dichiarazioni collaborative in ben 24 dei 40 e più procedimenti approdati a sentenza che compongono il titolo complessivo in esecuzione) va qualific:ata in termini di ‘collaborante’ ai sensi dell’art.58 ter ord.pen., con superamento delle preclusioni di cui all’art.4 bis ord.pen. e necessaria verifica del solo profilo della assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata;
b) valutando il complessivo percorso trattamentale e comportamentale (con fine pena al 2033), il MdS osserva che non vi è nessun concreto elemento che porti a ritenere attuale simile collegamento, pure dovendosi considerare il passato da ‘leader’ del COGNOME nel gruppo criminale di Mondragone. Viene, in particolare, illustrato l’ampio e solido processo di revisione critica delle proprie scelte passate e vengono illustrati i risultati ottenuti negli studi universitari e le attivi volontariato. Vi è parere favorevole alla fruizione dei permessi da parte dell’equipe trattamentale della casa di reclusione. Le vicende relative alla pubblicazione su un soda! di una foto scattata durante un precedente permesso di necessità vengono ritenute non di tale gravità da impedire la fruizione di un permesso premio in
territorio diverso dalla regione Campania, essendo imputabili esclusivamente a un profilo di protagonismo che contraddistingue l’istante;
in sintesi, il MdS evidenzia che le attività illecite di recente censite a c figlio NOME (in tema di associazione finalizzata al narcotraffico) possono ritenersi ostative alla fruizione del permesso premio (nei termini di cu premessa) non risultando alcun collegamento tra simili attività e la persona di COGNOME, non potendo ipotizzarsi l’esistenza di una volontà del La Tor NOME di riattivare collegamenti con ambienti criminali in occasione del permess premio.
La decisione del Tribunale di Sorveglianza si basa, in massima parte, su diverso «inquadramento soggettivo» del La COGNOME NOME.
2.1 Dopo ampia premessa – in cui si dà atto delle acquisizioni e delle produzi difensive – il Tribunale evidenzia che la condizione soggettiva d i RAGIONE_SOCIALE non può essere ritenuta quella di ‘soggetto collaborante’, il che im l’applicazione della – diversa – disciplina regolativa di cui all’art.4 bis ord.pen. (nella formulazione vigente al momento della decisione) .
A sostegno di tale affermazione, in fatto, si evidenzia che:
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l’inquadramento soggettivo va compiuto in rapporto a tutte le decisioni ch compongono il titolo esecutivo, strutturato in cinque cumuli parziali;
le decisioni comprese nei diversi cumuli solo in alcuni casi hann riconosciuto al COGNOME la speciale attenuante di cui all’art.8 I.n.20 1991, mentre in altri (anche posteriori all’anno 2003, data di inizio percorso dichiarativo) l’attenuante non è stata riconosciuta;
non vi è quindi la possibilità di applicare al COGNOME il particolare regi favore di cui all’art.16 nonies d.l. n.8 del 1991, posto che difetta la ‘ampiezza e incisività’ della condotta collaborativa, né può dirsi applica la disposizione di legge di cui all’art. 58 ter ord.pen. .
2.2 La diversa disciplina regolativa (art. 4 bis, come si è detto), secondo il Tribunale, conduce al rigetto della domanda di permesso premio.
In particolare viene evidenziato che difettano le allegazioni relative dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità adempiervi, nonché le ulteriori allegazioni specifiche richieste dal nuovo te della disposizione di legge applicabile.
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – nelle forme di legge – La COGNOME NOME. Il ricorso, a firma del difensore AVV_NOTAIO, è affidato a tre motivi.
3.1 Al primo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta applicabilità della disciplina di legge di cui all’art.4 bis ord.pen.
La difesa contesta – sul piano, invero, processuale – l’operazione di «inquadramento soggettivo» realizzata dal Tribunale, che ha condotto alla applicazione della disciplina di cui all’art.4 bis ord.pen., in ragione del fatto che il punto non era stato devoluto in modo specifico nell’atto di impugnazione del PM
Stante la natura di impugnazione del reclamo, non poteva – pertanto – il Tribunale intervenire su un punto ‘non espressamente contestato’ dalla parte pubblica.
3.2 Al secondo motivo si deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta inapplicabilità della disciplina di legge di cui all’art.16 nonies d.l. n.8 del 1991.
Si ritiene non adeguata la motivazione posta a sostegno di detto punto della decisione, in ragione della estrema rilevanza del contributo collaborativo prestato da RAGIONE_SOCIALE in numerosi procedimenti.
Non sarebbe stata considerata la copiosa documentazione esibita dalla difesa.
3.3 Al terzo motivo si deduce ulteriore violazione di legge .
Si ribadisce che la decisione del Magistrato di Sorveglianza è stata adottata, in modo argomentato, con riferimento alla disciplina di maggior favore di cui all’art.16 nonies d.l. n.8 del 1991 e il Tribunale non avrebbe potuto modificare tale punto della decisione t fronte di un percorso collaborativo che RAGIONE_SOCIALE ha mantenuto fermo anche dopo la revoca del programma di protezione.
Sono stati depositati motivi aggiunti, da altro difensore (AVV_NOTAIO).
4.1 Al primo motivo si riprende la doglianza relativa all’effetto devolutivo del reclamo.
Si ribadisce che il punto specifico, relativo all’inquadramento soggettivo del COGNOME, non era stato coltivato nell’atto di reclamo. Non poteva, pertanto, il Tribunale intervenire di ufficio su un punto non devoluto.
4.2 Al secondo motivo si deduce violazione dell’art.16 nonies di. n.8 del 1991. Secondo la difesa erra il Tribunale a ritenere che la disciplina ‘di favore’ sia inibita da una condotta collaborativa non ‘globale’.
Nel caso del COGNOME sono ben 19 le sentenze ove è stata riconosciuta la speciale attenuante della collaborazione, mentre in altri casi la attenuante non è stata riconosciuta – si afferma – perché il quadro probatorio a carico degli imputati era già delineato in fatto.
4.3 Al terzo motivo si deduce violazione di legge in riferimento alla omessa motivazione sulle altre condizioni di legge di cui all’art.16 nonies d.l. n.8 del 1991.
Il Tribunale, avendo in modo illegittimo ritenuto applicabile la previsione di legge di cui all’art. 4 bis ord.pen. ha finito con l’omettere la motivazione in punto di effettività del ravvedimento e mancanza di collegamenti con la criminalità organizzata.
Si ribadiscono i meriti collaborativi del RAGIONE_SOCIALE, con ampiezza di riferimenti.
4.4 Al quarto motivo si deduce vizio di motivazione sul medesimo tema della ritenuta inapplicabilità della speciale disciplina di cui all’art.16 nonies d.l. n del 1991.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.
Quanto al primo motivo (anche in riferimento alle argomentazioni contenute nel motivo aggiunto) va ritenuto che , pur nella indubbia natura di impugnazione del reclamo in tema di permesso premio (tra le molte v. Sez. I n. 19640 del 12.1.2017, rv 270114). il tema devoluto al Tribunale di Sorveglianza (valutazione del persistente pericolosità sociale del La COGNOME, tale da inibire la concedibil
permesso premio) consentiva al Tribunale di realizzare la ‘primaria’ qualificazi della condizione soggettiva del COGNOME al fine di individuare la disciplina di applicabile.
Si tratta, infatti, di una questione di «legalità» della decisione c:he non può sottratta all’organo giurisdizionale di secondo grado, al di là dello spe contenuto dell’atto di impugnazione.
Del resto, dallo stesso tenore letterale della ordinanza del Tribunale (si veda l a pag. 5 ove si richiama il diverso parere della difesa) si evince individuazione della disciplina di legge applicabile è un tema che è stato ogg di contraddittorio nella udienza camerale.
Il motivo è pertanto infondato.
Quanto al secondo e al terzo motivo di ricorso (anche in rapporto alle ulter considerazioni esposte nei motivi aggiunti), il Collegio osserva che l’inquadrame soggettivo del COGNOME, come operato dal Tribunale, è immune dai vizi dedotti.
3.1 Secondo l’orientamento interpretativo espresso da Sez. I n. 9894 d 15.12.2020, rv 280677, ai fini della concessione dei benefici penitenziari alle persone condannate per taluno dei reati cd. ostativi di cui all’art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l’accertamento dell’utile collaborazione con la giustizia previsto dall’art. 58-ter della medesima legge deve essere specificamente riferito ai reati oggetto della condanna in relazione alla quale il beneficio è richiesto e, in tale contesto, non può essere limitato soltanto a quelli ostativi, dovendo invece essere esteso a tutti i reati agli stessi finalisticamente collegati.
Da detta decisione, condivisa dal Collegio, deriva il principio – logico, prima an che giuridico – secondo cui la condotta collaborativa, per dare luog superamento di preclusioni o presunzioni dipendenti dai titoli di reato confluit provvedimento di cumulo non può essere ‘selettiva’ ma va mantenuta ferma nel tempo e riferita alla globalità delle contestazioni (salva la dimostrazione impossibilità della collaborazione su fatti specifici).
3.2 Sotto tale profilo, anche la verifica della «condizione soggettiva» d all’art.16 nonies d.l. n.8 del 1991, nei termini operati dal Tribunale di Sorveglianza non può dirsi contraria ai contenuti di detta disposizione di legge, posto c Tribunale ha evidenziato l’esistenza di numerosi giudizi, posteriori al febbraio 2003 (momento iniziale del contegno collaborativo del COGNOME) in cui non è stat applicata la speciale circostanza attenuante di cui all’art.8 d.l. n.152 del 19
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tale aspetto le doglianze difensive (anche quelle esposte nei motivi aggiu risultano del tutto generiche, posto che viene messo in luce il merito correla giudizi in cui si è verificato l’apporto, ma non si deduce in modo specifico l’esito degli altri giudizi che non hanno visto applicata la circostanza atte della collaborazione.
Tutto ciò posto, va rilevato che nessun motivo di ricorso è stato intro avverso la effettiva ratio decidendi, rappresentata – una volta ritenuta la applicabilità della disciplina di legge di cui all’art.4 bis ord.pen. (nella sua attuale formulazione) – dall’assenza di allegazioni specifiche da parte dell’istante sui relativi alla dimostrazione dell’adempimento delle obbligazioni civili e degli obbl di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilit adempiervi, nonché sulle ulteriori allegazioni specifiche richieste dal nuovo t della disposizione di legge in parola.
Si tratta, dunque, di un punto della decisione non oggetto di contestazione, ave il ricorrente coltivato esclusivamente gli aspetti relativi all’inquadra soggettivo del COGNOME, con i motivi oggetto di precedente scrutinio nel senso d infondatezza.
Al rigetto del ricorso segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual
Così deciso il 30 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Preside . pte