Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 8329 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 8329 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/02/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME GAETANO DI GIURO NOME CENTONZE COGNOME NOME ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da:
avverso l’ordinanza del 30/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’Aquila lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza del 30 settembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, in accoglimento del reclamo della Procura generale, ha annullato il decreto del magistrato di sorveglianza di L’Aquila del 31 luglio 2025 che aveva concesso un permesso premio di quattro ore al detenuto NOME COGNOME.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore, con unico motivo in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione perchØ il provvedimento Ł motivato con il pericolo di ripristino dei collegamenti con il gruppo criminale organizzato di appartenenza, ed Ł stato fondato sull’operatività attuale di tale gruppo e sull’esistenza di scambi di corrispondenza tra il detenuto ed i signori NOME COGNOME e NOME COGNOME, esponenti di tale gruppo criminale, che, però, non dovrebbero essere considerati, in quanto fondati sulla volontà del detenuto di mantenere rapporti di amicizia personale.
Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso Ł fondato.
L’ordinanza ha motivato l’accoglimento del reclamo, ed il rigetto consequenziale dell’istanza del condannato, con il pericolo del ripristino dei collegamenti con il gruppo criminale organizzato di appartenenza, in conformità al sistema processuale originato dalla decisione della Corte costituzionale 23 ottobre 2019, n. 253, e compendiato adesso nell’art. 4bis , comma 1bis , ord. pen., come novellato dall’art. 1 d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199.
Il pericolo di ripristino Ł stato motivato, come visto sopra, con la corrispondenza epistolare che il ricorrente ha in atto con due persone detenute, a loro volta esponenti di tale gruppo criminale.
Il ricorso deduce che la corrispondenza con queste due persone sarebbe neutra, in quanto nata da rapporti di amicizia personale, ed evidenzia che, eliminato il riferimento a tale
corrispondenza, mancherebbe ogni elemento da cui ricavare il pericolo di ripristino dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza.
Il motivo Ł fondato.
Il pericolo di ripristino dei collegamenti con l’organizzazione criminale di appartenenza Ł un giudizio di tipo prognostico che il giudice di sorveglianza deve effettuare ricavandolo dagli elementi dell’istruttoria svolta nel corso del procedimento e dalla tipologia di beneficio che gli Ł stato chiesto dal condannato.
Il pericolo di ripristino, in quanto giudizio prognostico, dipende anche dalle caratteristiche del beneficio richiesto, perchØ i medesimi elementi informativi raccolti nell’istruttoria possono far deporre per la sussistenza del pericolo di ripristino a fronte della richiesta di un beneficio che consente una piø ampia libertà di movimento per l’interessato e possono deporre in senso contrario se la richiesta ha ad oggetto un beneficio piø contenuto.
I benefici del comma 1 dell’art. 4bis ord. pen. (‘l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata’), cui si applica la previsione del comma 1bis citato, sono, infatti, molto diversi tra loro, per libertà di movimento concessa all’interessato; i permessi premio possono avere, a loro volta, un contenuto che Ł modulabile, in senso piø o meno contenitivo, dal magistrato di sorveglianza.
Nel caso in esame, il condannato aveva chiesto un permesso premio di quattro ore per stare con i familiari, e che avrebbe fruito a fortiori nella stessa località in cui Ł posto il carcere in cui Ł detenuto.
Considerata la limitatezza della forcella temporale oggetto del permesso richiesto, e la necessità di fruire lo stesso in luoghi che sono molto lontani da quelli in cui opera il gruppo criminale di appartenenza, nonchØ la impossibilità che durante il permesso il condannato possa incontrare le due persone con cui Ł in corrispondenza che sono, a loro volta, detenute, il pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata durante la fruizione del permesso premio si rivela puramente astratto, e, pertanto, la motivazione sul giudizio prognostico manifestamente illogica ‘per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e le conclusioni’ (Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271636).
Ne consegue che l’ordinanza impugnata non resiste alle censure che le sono state rivolte e che essa deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto.
P.Q.M
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così Ł deciso, 13/02/2026
Il Consigliere estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME