Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 43650 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 1 Num. 43650 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/04/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SAN GIORGIO A CREMANO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 18/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, la quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
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Ritenuto in fatto
Con ordinanza in data 18 novembre 2022, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME, collaboratore di giustizia, e condannato per diversi reati, tra cui quello di omicidio aggravato e violazione della legge sulle armi in contesto mafioso, avverso il provvedimento con
culli magistrato di sorveglianza di Roma aveva rigettato la richiesta di concessione di permesso premio dal medesimo avanzata in data 22 settembre 2021.
Il rigetto del ricorso è stato motivato dal Tribunale di sorveglianza in considerazione dalla nota del DNA in data 10 gennaio 2022 che, pur dando atto del significativo contributo conoscitivo dato dal COGNOME, evidenziava le numerose violazioni poste in essere mentre si trovava in regime di arresti domiciliari e della sua condanna per il reato di evasione. L’ordinanza impugnata richiamava, inoltre, le varie informative SCP del 2018 e 2019 che evidenziavano le molteplici violazioni al programma di protezione, e le varie denunce riportate dal ricorrente. Alla luce di tali elementi, che evidenziavano l’insofferenza del COGNOME per il rispetto delle regole, il Tribunale riteneva che, nonostante il percorso positivo evidenziato dalla relazione di sintesi del carcere, non potesse ritenersi così manifesto il ravvedimento del detenuto, e fosse pertanto necessario un congruo periodo di osservazione.
Avverso tale decisione il COGNOME, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione prospettando due motivi di censura.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione di legge per erronea applicazione degli artt. 30-ter ord. pen. e 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991. Il Tribunale di sorveglianza avrebbe preso in considerazione soltanto la condotta tenuta dal COGNOME fino alla data del suo arresto, avvenuto il 13 agosto 2019, omettendo di considerare quanto accaduto successivamente, ed in particolare il percorso di convinta rivisitazione critica compiuto dal medesimo mentre si trovava recluso in carcere e di cui si dà atto nella relazione di sintesi, e senza tener conto dell’indicazione trattamentale data dagli esperti del carcere. Il Tribunale avrebbe inoltre ignorato la nota informativa della D.D.A. di Napoli dalla quale emergeva che il COGNOME aveva completamente interrotto i collegamenti con la criminalità organizzata.
2.2. Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta necessità di consolidare la scelta collaborativa per poter accedere ai benefici penitenziari. La motivazione dell’ordinanza impugnata sarebbe scollegata dagli esiti dell’istruttoria, essendo incentrata su dati risalenti al period 2017-2019 e ignorando la relazione di sintesi del carcere che riguarda il periodo 2019-2021. Inoltre, meramente apodittiche sarebbero le argomentazioni poste a fondamento della ritenuta necessità di un congruo periodo di osservazione della personalità del COGNOME allo scopo di verificare la sua capacità di gestione del beneficio all’esterno del carcere, non avendo dato adeguatamente conto del percorso intramurario condotto dal ricorrente.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
Considerato in diritto
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere rigettato.
Le censure proposte, stante l’intima connessione, possono essere esaminate congiuntamente.
L’art. 30-ter, legge 26 luglio 1975, n. 354, al primo comrna, prevede che ai condannati che abbiano tenuto regolare condotta e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro. Il successivo comma 8 specifica che la condotta si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, «hanno manifestato costante senso di responsabilil:à e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istitLti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico-propulsiva – quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza m 504 del 1995 che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa aVosservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all’assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, ai fini della concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e cori le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presuppost logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dal regolare condotta del detenuto, dall’assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 22297 del 10/01/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255311).
Nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Roma si è attenuto a tali principi. Esso ha infatti escluso la sussistenza dei presupposti per la concessione del beneficio. Invero, pur dando atto del positivo percorso di revisione critica intrapreso dal COGNOME, ha messo in luce le ripetute violazioni commesse al programma di protezione cui era stato sottoposto, nonché alla misura degli arresti domiciliari, ritenendo che queste evidenziassero l’insofferenza del medesimo alle regole al di fuori del circuito penitenziario e non consentissero di ritenere «così manifesto» il percorso di ravvedimento. Ha pertanto valutato necessario un ulteriore periodo di tempo in carcere al fine di «sedimentare i risultati raggiunti esposti nella relazione di sintesi» ed altresì allo scopo di proseguire il periodo di osservazione necessario a formulare una prognosi di affidabilltà e di assenza di pericolosità.
Trattasi di valutazione che, oltre ad essere rispettosa del dato normativo recato dall’art. 16-nonies, d.l. n. 8 del 1991, risulta sostenuta da motivazione ampia e congrua, fondata sulla completa valutazione di tutti gli elementi rilevanti. Invero, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, il Tribunale ha certamente preso in considerazione e valutato la relazione di sintesi del carcere, tant’è vero che, non solo ha dato conto del vissuto del COGNOME e della sua condizione psicologica, ma anche del percorso di revisione critica dal medesimo avviato e dei progressi avuti in istituto ed illustrati in tale documento. Ha altresì tenuto conto del certificato della DDA di Napoli del 22.11.2021, il quale attestava che il COGNOME aveva reciso i contatti con il contesto criminale di provenienza. E tuttavia, la considerazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti, ha indotto, non irragionevolmente, il Tribunale a ritenere che non fosse possibile formulare una prognosi di assenza di pericolosità sociale.
Le considerazioni che precedono portano al rigetto del ricorso cui segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. ce O Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 aprile 2023. 8 8