Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 46997 Anno 2024
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 1 Num. 46997 Anno 2024
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/11/2024
PRIMA SEZIONE PENALE
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 31395/2024
NOME FILOCAMO
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a PALERMO il 12/02/1961 avverso l’ordinanza del 15/05/2024 del TRIB. RAGIONE_SOCIALE di Ancona udita la relazione del Consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, decidendo a seguito di rinvio disposto il 24/05/2023 dalla Corte di cassazione, il Tribunale di sorveglianza di Ancona ha disatteso l’istanza presentata da NOME COGNOME il quale aveva chiesto la concessione di un permesso premio ex art. 30ter legge 26 luglio 1975, n. 354; trattasi di soggetto condannato per la commissione di delitti di omicidio, nella veste di figura apicale, all’interno della organizzazione mafiosa, ristretto in espiazione della pena dell’ergastolo.
Ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME a mezzo dell’avv. NOME COGNOME deducendo un motivo unico, che viene di seguito riassunto entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. e attraverso il quale viene denunciata violazione ed erronea applicazione dell’art. 30ter Ord. pen., in relazione agli artt. 627 e 666 cod. proc. pen., nonchØ dell’art. 27 Cost. e, infine, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e) cod. proc. pen.
Delle indicazioni contenute nella sentenza rescindente, l’ordinanza impugnata ha rispettato solo quella di acquisire informazioni; ha però mancato di chiedere alla Direzione dell’Istituto penitenziario una nuova relazione di sintesi, ovvero una integrazione di quella già disponibile; in tal modo, sarebbe stato possibile avere una visione piø aggiornata, rispetto a quella che Ł consentita dalle relazioni attualmente versate nell’incarto processuale, che risalgono rispettivamente al 2018 e al 2020. Il Tribunale di sorveglianza ha richiamato la relazione di sintesi del 2019 e un aggiornamento del 2022, nonchØ una relazione comportamentale della casa circondariale di
Secondigliano, risalente al 13/11/2023.
Da tali elementi di valutazione e conoscenza, però, non emergevano indicazioni in ordine al tema specificamente indicato nelle due sentenze di legittimità. La relazione proveniente dal carcere di Secondigliano, infatti, non conteneva alcuna valutazione, in ordine alla eventuale ipotesi trattamentale da applicare a Madonia. Vi Ł poi una anomalia, rappresentata dal fatto che sono state domandate informazioni presso un istituto penitenziario diverso, rispetto a quello in cui era stata redatta la relazione di sintesi.
Incongruo Ł anche l’affidamento riposto nelle risultanze delle informazioni fornite dalla D.N.A., dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo e dal Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza; da tali atti emerge, infatti, la apodittica affermazione circa la permanenza di collegamenti, tra il condannato e la criminalità organizzata. Anche a voler reputare corrette tali informazioni, comunque, il Tribunale di sorveglianza le avrebbe dovute correlare agli elementi di segno positivo emersi (segnatamente, avrebbe dovuto tener presente la lunga durata della detenzione, nonchØ l’antica collocazione temporale dei fatti, in ordine ai quali sono intervenute le condanne in espiazione; sarebbe stata da considerare, poi, l’estraneità dei familiari a qualsivoglia contesto malavitoso; avrebbero meritato di essere adeguatamente valorizzati, infine, i favorevoli riscontri offerti dal percorso trattamentale del condannato).
Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł infondato.
Viene in rilievo, come sintetizzato in parte narrativa, il tema della possibile concessione di permesso premio, a soggetti condannati per reati ostativi di prima fascia. Giova anche premettere come il processo provenga da due sentenze di annullamento, emesse in sede di legittimità; l’ultima sentenza rescindente (Sez. 5, n. 33849 del 24/05/2023, n.m.) aveva rilevato la natura contraddittoria della motivazione, laddove si era omesso di acquisire alcune fonti di conoscenza in realtà indispensabili, rappresentate dalle informazioni fornite dalla Procura nazionale antimafia e dalla Procura distrettuale di Palermo, oltre che dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, così da adempiere compiutamente agli oneri informativi prescritti dall’art. 4bis , comma 3bis , legge n. 354 del 1975 La Corte, inoltre, aveva stigmatizzato la mancata acquisizione di informazioni integrative presso la Direzione del carcere, ai sensi dell’art. 65 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, sul punto relativo alle ragioni ostative rispetto al trattamento extramurario.
L’avversato provvedimento si Ł fatto carico, in modo consono ed esaustivo, di tutti i rilievi sussunti nella decisione rescindente. Il Tribunale di sorveglianza, infatti, ha provveduto a colmare le lacune evidenziate dalla Corte di cassazione, anzitutto acquisendo le relazioni della DNA e della DDA.
Da tali atti – attenendosi a quanto sussunto nell’avversata ordinanza – risulta come il condannato non abbia adempiuto agli obblighi di allegazione, nØ abbia intrapreso alcuna iniziativa di tipo risarcitorio o, comunque, in favore delle vittime. Sottolinea poi il Tribunale di sorveglianza come il Madonia non abbia inteso collaborare con la giustizia, aggiungendo come il mandamento mafioso di appartenenza, ossia quello di Porta Nuova, sia ancora pienamente attivo. Infine, non risulta alcuna rescissione dei pregressi legami, tra il condannato e il clan, nel cui organigramma egli Ł stato una figura di elevato spessore.
Non si Ł mancato, infine, di acquisire il parere dell’area trattamentale dell’istituto nel quale si
trova allocato il ricorrente; tale relazione ha presentato un orientamento marcatamente sfavorevole, evidenziando come non sia mai stata formulata – per il Madonia – alcuna ipotesi di trattamento esterno al carcere.
A fronte di una struttura motivazionale congruente, lineare, priva del pur minimo spunto di contraddittorietà e, pertanto, meritevole di restare immune da qualsiasi stigma, in sede di legittimità, il ricorso si limita in primo luogo a dedurre – in maniera confutativa e generica – la asserita genericità della relazione di aggiornamento. L’area trattamentale, però, si Ł giustamente limitata ad effettuare un mero aggiornamento, in ordine alle pregresse valutazioni e agli elementi disponibili, che non sono risultati atti a mutare il precedente giudizio negativo.
Il ricorso, invece, non riesce ad aggredire tale assunto, mancando di esporre argomentazioni sostenibili e dotate di aderenza alle emergenze.
4.1. Viene anche lamentata la presunta vaghezza dei pareri del Procuratore nazionale antimafia e della Direzione distrettuale antimafia; il ricorso, però, non prospetta l’allegazione – in conformità alla nuova disciplina, applicabile al caso in disamina – di elementi positivi, idonei a dimostrare la rescissione dei legami con la (ancora attiva) cosca di provenienza.
Si ricorda allora che – in ragione delle modifiche apportate all’art. 4-bis Ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 – non riveste ora rilievo dirimente il percorso di collaborazione con l’autorità giudiziaria e, viepiø, vista la diversa natura della presunzione – trasformata da assoluta a relativa – di mantenimento dei collegamenti con l’organizzazione criminale, sono riservate al giudice tanto la valutazione circa il percorso rieducativo compiuto dal condannato, quanto la verifica in ordine alla persistenza di legami – già in atto, ovvero soltanto potenziali – con la criminalità organizzata, mediante l’utilizzo degli ampliati poteri istruttori di cui all’art. 4bis , comma 2, Ord. pen. (si veda Sez. 1, n. 35682 del 23/05/2023, COGNOME, Rv. 284921).
4.2. Non efficacemente avversato dalla difesa, inoltre, Ł il profilo inerente alla mancanza di qualsivoglia iniziativa risarcitoria (sul punto, Ł sufficiente richiamare la recente Sez. 1, n. 16321 del 10/01/2024, COGNOME, Rv. 286347, a mente della quale: ‹‹Il condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell’art. 4bis , comma 1bis , legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l’adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l’assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno››.
4.3. Le censure difensive, in definitiva, si dipanano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre una nuova interpretazione delle risultanze probatorie, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, piø che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati dall’art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso al giudice di legittimità.
Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso; segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così Ł deciso, 15/11/2024
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME