Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1778 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1778 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 03/11/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANZARO
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, con ordinanza in data 3/11/2022, depositata 1’8/11/2022, ha rigettato il reclamo avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro il 21/6/2022, ha respinto l’istanza di permesso ex art. 30 ter ord. pen. presentata da COGNOME.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso il condannato che, a mezzo del difensore ha dedotto i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 4 bis, comma 1, 30 ter ord. pen., 3 Cedu e 27 cost.
In data 4 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il AVV_NOTAIO. Proc. NOME COGNOME chiede che il provvedimento impugnato sia annullato con rinvio
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Nell’unico motivo di ricorso la difesa evidenzia che la decisione del Tribunale, fondata su elementi anche non documentati (la commissione di un delitto in data antecedente a quello attualmente in espiazione e l’incontro con pregiudicati), sarebbe errata. Nello specifico, infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del parere del direttore del carcere e della relazione in atti, favorevoli al rilascio del permesso, del fatto che la pena per il reato ostativo è quasi interamente espiata e che il residuo, pari a circa otto mesi, sarebbe compatibile con la concessione.
La doglianza è infondata.
Il giudice della sorveglianza, infatti, facendo riferimento alla mancata allegazione di elementi idonei a superare la presunzione di pericolosità sociale del ricorrente e agli ulteriori elementi pure emersi, ha correttamente applicato i principi indicati nella sentenza Corte cost. n. 20 del 2022.
La motivazione resa sul punto risulta congrua e le censure esposte, pure tenuto conto dell’esiguo residuo pena, non sono pertanto fondate.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese porcessuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Sentenza con motivazione semplificata.
Così deciso il 26 ottobre 2023.