Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 23557 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 23557 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/04/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SIRACUSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Lette le conclusioni del AVV_NOTAIO COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
fl Tribunale di sorveglianza di L’Aquila, con ordinanza in data 12.12.2023 rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento de Magistrato di sorveglianza di Pescara, che aveva respinto la richiesta di permes premio dal medesimo avanzata.
COGNOMECOGNOME condannato all’ergastolo per i reati di omicidio in concorso e tent omicidio in concorso aggravati dal metodo mafioso, è detenuto dal 1999 ed ha già espiato la pena dì 5 anni di reclusione irrogata in relazione al reato di associa a delinquere di stampo mafioso.
L’ordinanza impugnata, dopo aver ritenuto applicabile alla fattispecie l’art. 4 ord. pen. come modificato nel 2022, e aver dato atto della documentazione allegata dal richiedente, ha ritenuto, sulla base della relazione di sint carcere, che COGNOME non aveva effettuato una adeguata revisione critica de proprio trascorso criminale. Tale circostanza, unitamente alla gravità dei r
commessi, ha indotto il Tribunale di sorveglianza a ritenere necessaria prosecuzione dell’osservazione intramuraria al fine di accertare la sua pericolos sociale.
Avverso tale provvedimento NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di censu argomentati unitariamente.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. pen. in relazione all’art. 30-ter ord. pen., al titolo I, capo I, n. 1, or relazione all’art. 25 Cost., 2, cod. pen. e 7 CEDU.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, lett. b) ed e), cod. pen. in relazione all’art. 30-ter ord. pen., al titolo I, capo I, n. 1, ord. altre norme in tema di trattamento individualizzante e rieducazione; la violazio degli artt. 3, 27 e 117 Cost. e dei principi sanciti dalla Corte EDU nella pronu Viola c/Italia.
Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge, la totale mancanza motivazione e apparenza della stessa in relazione alta valutazione dei risultati dell’osservazione penitenziaria.
Con il quarto motivo di deduce la violazione degli artt. 2, 6, 7, 8 e 14 CEDU; 24, 27 e 111 Cost.
2.1. Sotto il primo profilo, il ricorrente contesta l’applicabilità nella spec modifiche all’art 4-bis ord. pen. introdotte con il d.l. n. 162 del 2022, con ri ai delitti di omicidio e tentato omicidio aggravati dal metodo mafioso, essendo st commessi durante la vigenza della precedente e più favorevole formulazione dì detta norma. Quanto al reato di associazione a delinquere di tipo mafioso si ril come all’epoca della sua commissione, nel 1988, l’art. 4-bis non era ancora st introdotto nell’ordinamento.
2.2. Si sostiene, inoltre, che il Tribunale non avrebbe tenuto conto degli eleme addotti dalla difesa a sostegno della assenza di collegamenti attuali co criminalità organizzata e della insussistenza del pericolo del loro ripristin particolare, si evidenzia che COGNOME non è mai stato sottoposto al regime dì cui all’art. 41-bis ord. pen., non vi è alcuna pendenza a suo carico né a caric familiari; il sodalizio criminoso di cui faceva parte si era del tutto diss comunque, non c’era alcun pericolo di ripresa dell’attività criminale; il perme premio era stato richiesto in territorio lontano dal luogo di commissione dei re Il Tribunale di sorveglianza non avrebbe tenuto conto degli elementi addotti sostegno della risocializzazione del condannato e avrebbe omesso di spiegare le ragioni per le quali l permesso premio costituirebbe un pericolo; neppure avrebbe
considerato che il reato associativo era stato commesso circa 40 anni prima e relativa pena era stata già espiata.
2.3. Infine, si rileva l’omessa valutazione dei risultati dell’osserv penitenziaria da cui risulterebbero elementi concreti attestanti la mancanza pericolosità sociale del condannato e l’assenza di collegamenti con la criminal organizzata.
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Con successiva memoria il ricorrente ha replicato alla requisitoria d Procuratore generale insistendo nell’accoglimento del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso è net suo complesso fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Infondata è la censura con cui si deduce la violazione di legge in relazione a dedotta inapplicabilità retroattiva delle disposizioni di cui all’art. 4-bis or come modificate con il di. n. 162 del 2022.
È sufficiente al riguardo richiamare l’orientamento espresso dalla Corte legittimità, che questo Collegio condivide, secondo il quale, in tema di concessio del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in co le modifiche apportate all’art. 4-bis ord. pen. con d.l. 31 ottobre 2022, n. convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragion della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che assenza di una specifica disciplina transitoria, soggiacciono al principio del tempus regit actum (Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023, Ferrane, Rv. 285203 – 01. Nello stesso senso, Sez. 1, n. 11201 del 21/12/2023, nm.; Sez. 5, n. 11103 d 09/01/2024, n.m.; Sez. 1, n. 13520 del 24/01/2024, n.m.).
Correttamente, dunque, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto applicabile nel specie l’art. 4-bis ord. pen. nella formulazione successiva alla riforma del 202
Peraltro, alcun pregiudizio ne è derivato al ricorrente, avendo questi adempiu all’onere di allegazione su di esso gravante in forza della nuova disciplina.
Fondati risultano gli ulteriori profili di censura.
Ai fini della valutazione della richiesta di permesso premio, l’ordinanza impugna ha dato atto che COGNOME aveva compiutamente dimostrato l’impossibilità di adempiere le obbligazioni civili e gli obblighi di riparazione pecuniaria per le precarie condizioni economiche e che vi era stato un provvedimento di remissione del debito; che versava in condizioni di salute tali da non consentirgli di svol attività lavorativa; non è mai stato sottoposto a 41-bis; che non aveva a procedimenti pendenti e che i familiari sono estranei al contesto malavitoso. H dato altresì atto che aveva chiesto di fruire del permesso premio in luogo lonta dal contesto malavitoso ove erano stati commessi i reati per i quali era st condannato.
Tuttavia, a fondamento del diniego del permesso premio, il Tribunale ha richiamato la nota della D.D.A. di Catania del 27.12.2022, che, oltre a ricordare i precede penali gravanti sul condannato, aveva evidenziato che l’associazione criminale cu egli apparteneva è tuttora esistente, sia pure trasformata.
Ha, altresì, richiamato le tre relazioni di sintesi del carcere nelle quali si da della regolare condotta carceraria tenuta da COGNOME, ma della sostanzial reticenza a parlare della propria storia personale e della mancanza di revisio critica, dal momento che, pur ammettendo l’avvicinamento al contesto malavitoso, ma si reputava estraneo ad esso. Inoltre, viveva come ingiusta la pena irrogat per gli omicidi rispetto ai quali si dichiarava estraneo, manifestando l’intenzion proporre istanza di revisione.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che non vi siano elementi per ritenere avviato percorso di cambiamento effettivo e di una volontà di reinserimento sociale mancando indici di revisione critica rispetto alle condotte partecipat all’associazione.
Nel rigettare l’istanza, il Tribunale non si è fatto carico di valutare, non circostanza che COGNOME non è mai stato sottoposto al regime di cui all’art. 41 ord. peri., ma anche l’assenza di carichi pendenti di qualsiasi tipo e l’estranei contesto familiare all’ambiente mafioso, elementi tutti indicativi della insussist di collegamenti attuali con la criminalità organizzata e del pericolo di ripri degli stessi. Inoltre, non ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui ritenuto la coincidenza tra il clan mafioso COGNOME di cui COGNOME faceva par e l’attuale clan COGNOME, limitandosi a dare per scontato che si tratti stessa associazione.
È invece necessario che il giudizio prognostico in ordine alla ripresa collegamenti criminali sia reso tenendo conto di tutti i dati di contesto, e q anche del contenuto del permesso premio richiesto, dovendo il pericolo essere misurato in riferimento sia alle persone che il richiedente intende incontrare,
al luogo in cui il permesso dovrà essere fruito e in particolare alla sua distanza territori in cui il gruppo criminale opera o comunque esercita la sua influenza. L’ordinanza impugnata ha sostanzialmente fondato la necessità della prosecuzione del trattamento penitenziario sulla mancanza di revisione critica del grave passa criminale, e ciò se pure l’ultimo aggiornamento della relazione di sintesi del carc avesse dato atto dell’avvio di una riflessione critica da parte del detenuto pregresse condotte antigiuridiche e benché il compimento del percorso di revisione non sia requisito richiesto dalla legge nella valutazione della domanda di permess premio. Questa Corte ha invero affermato che, in tema di concessione del permesso premio, non costituisce elemento ostativo, ai fini del giudizio prognostic circa la realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l’istituto, il m completamento del processo di revisione critica del vissuto criminale, potend ritenersi sufficiente che tale processo abbia avuto inizio in modo significativo ( 1, n. 26557 del 10/05/2023, Chiochia, Rv. 284894 – 01).
4. In mancanza di una compiuta valutazione di tutti gli elementi di rilie l’ordinanza impugnata merita di essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
PQM
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ai Tribunale di sorveglianza di L’Aquila.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2024.