Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 12210 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 12210 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/12/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SAN CIPRIANO D’AVERSA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 26/10/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette/serrtite le conclusioni del PG GLYPHt eLek roc -t; t ‘ Azi.tm.t.eA i 3 ›-z ( n ›; îk. GLYPH ( GLYPH Zech/J.0
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza resa in data 26 ottobre 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha respinto il reclamo in tema di permesso premio, introdotto da COGNOME NOME.
In motivazione si rappresenta che il COGNOME COGNOME detenuto in forza di titolo c ricomprende il delitto di omicidio aggravato dalla finalità di agevolazione mafios e non risultano segnali concreti di ravvedimento. Si precisa inoltre che il recl riguarda un provvedimento del MdS del dicembre 2020, antecedente ad altre decisioni di analogo segno che hanno visto sempre respinti i reclami introdotti d COGNOME COGNOMEanche nel corso del 2022).
Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – COGNOME NOME. Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con cui deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione.
2.1 Secondo la difesa, la motivazione è di mera apparenza e non valuta il corrett comportamento carcerario, l’assenza di prova di contatti con l’ambiente criminale di provenienza e l’esistenza di una lettera di scuse indirizzata ai familiari vittima. Non vi sarebbe alcun apprezzamento degli elementi allegati allo scopo di superare la presunzione (ora solo relativa) di pericolosità.
Il ricorso va dichiarato inammissibile perché generico.
3.1 I! Tribunale ha evidenziato che il reclamo ha ad oggetto una decisione de dicembre del 2020, cui hanno fatto seguito altre decisioni parimenti respinte, p assenza di indicatori di effettivo ravvedimento.
Con tale argomento il ricorrente omette il dovuto confronto, aspetto che determina la genericità dell’atto di ricorso.
Va peraltro rilevato che questa Corte di Cassazione con sentenza numero 41327 del 6 luglio 2022 ha dichiarato la inammissibilità del ricorso proposto avverso un delle decisioni di cui sopra, che riguardano un periodo coincidente (e anch posteriore) a quello qui scrutinato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condann del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi att ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,
versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in data 6 dicembre 2023
Il Consigliere estensore
)11 Presidente