Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 24789 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 24789 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME OVADA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 07/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso l’ordinanza, in data 5 agosto 2023, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la domanda di permesso premio.
A ragione osserva che il condanNOME, all’epoca di proposizione della domanda, non aveva ancora espiato la quota pena richiesta dagli artt. 30 ter comma 4 e 30 quater comma 2 ( p r poter accedere al beneficio: anni 16 e giorni 23 corrispondente alla somma delle quote rispettivamente calcolate per i reati comuni (anni 2 mesi 10 giorni 28), per i reati comuni con recidiva (anni 11 mesi 4 giorni
15), per il reato ostativo (anni 1 mesi 4) e per il reato ostativo con applicazione della recidiva mesi 1 e giorni 10.
Considerati il presofferto e i periodi di liberazione anticipata, l’avvenuta integrale espiazione della detenzione relativa ai reati ostativi, e l’applicazione recidiva per alcuni dei reati comuni, il termine per rendere ammissibile l’istanza è maturato il 26 dicembre 2023, quindi in epoca successiva alla presentazione dell’istanza decisa.
Ricorre COGNOME, per mezzo del difensore di fiducia lamentandol’erroneità del calcolo eseguito dal Tribunale, in violazione dei criteri fissati dagli artt. 30-ter 30-quater Ord. pen., per determinare la durata della pena espiata ai fini dell’ammissibilità dell’istanza volta ad ottenere il permesso premio.
COGNOME, infatti, a fonte della pena indicata nell’ultimo provvedimento di unificazione di pene concorrenti pari ad anni 30 di reclusione, aveva espiato alla data di emissione del provvedimento del Magistrato di sorveglianza complessivamente oltre 15 anni e 6 mesi di reclusione, di cui anni 4 mesi 2 imputabili ai reati ostativi con la conseguenza che risultano superate le soglie fissate dagli artt. 30 ter e 30-quater Ord. pen.: metà della pena per i reati ostativi (art. 30-ter lett. c) e 15 anni per reati ai quali è stata applicata la recidiva di all’art. 99, quarto comma, cod. pen. (art. 30-quater Ord. pen.)
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
Preliminarmente va rilevato che il Tribunale ha correttamente valutato le condizioni di ammissibilità del beneficio al momento di presentazione dell’istanza senza considerare il provvedimento di liberazione anticipata per due semestri indicati in limine litis nel corso dell’udienza di decisione del reclamo e non risultante dagli atti di causa
Altrettanto corretta è la decisione del Tribunale di calcolare il limite o “tetto” di pena espiata costituente condizione per l’accesso ai permessi premio a far data dalla conclusione della espiazione di quella inflitta per i reati ostativi.
Si tratta di conclusione in linea con le decisioni più recenti di questa Corte secondo cui, una volta operato lo scioglimento del cumulo al fine del superamento del divieto di cui all’art. 4-bis, comma 1, prima parte, Ord. pen. il cumulo medesimo non può essere ricomposto agli effetti del computo del limite minimo di pena espiata per la concessione della semilibertà per il quale deve aversi riguardo unicamente alla parte di pena relativa ai reati non ostativi ai benefici penitenziari, risultando quella concernente i reati ostativi già scontata e scorporata mediante la scissione del cumulo, a nulla rilevando che tale soluzione si riveli, in concre
meno favorevole al condanNOME di quella che si sarebbe ottenuta non procedendo allo scioglimento (Sez. 1, n. 51037 del 04/07/2017, COGNOME, Rv. 271297-01; Sez. 1, n. 35469 del 09/04/2014, Circone, Rv. 260539-01; Sez. 1, n. 1446 de! 10/12/2009, dep. 2010, Fracapane, Rv. 245954 – 01; Sez. 1, n. 49364 26/11/2009, Paviglianiti, Rv. 245645 – 01; Sez. 1, n. 19789 del 01/04/2008, COGNOME, Rv. 239991-01).)
Siffatta opzione ermeneutica è coerente con il sistema di concessione della semilibertà e degli altri benefici penitenziari delineato delle disposizioni generali contenute nell’art. 4-bis Ord. pen. ed in quelle speciali contenute negli articoli successivi che disciplinano l’accesso ai benefici penitenziari dei condannati per reati c.d. ostativi. Se l’accesso al beneficio diviene possibile attraverso la favorevole interpretazione dello scioglimento del cumulo, escludendo la pena relativa al reato ostativo se interamente espiata, non è ragionevole nè coerente con la ratio della disciplina vigente per i condannati per reati ostativi, che la stessa pena venga utilmente calcolata ai fini della determinazione del quantum espiato per l’ammissibilità del beneficio. 3. Dalla disciplina così delineata non derivano disparità di trattamento per i detenuti in espiazione di condanne comprensive di Ak Otet–11 . v,, reati ostativi e nor L art. 663 cod. proc. pen. – nell’attribuire al Pubblico ministero il potere (dovere) di determinare la pena da eseguire in osservanza delle norme sul concorso di pene, allorché la stessa persona sia stata condannata con più sentenze o decreti penali per reati diversi – dà attuazione all’art. 80 cod. pen. nella parte in cui dispone che l’applicazione delle norme sul concorso delle pene (artt. 72 -79 c.p.) avviene in fase esecutiva se non si è provveduto con le sentenze di merito.
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Le ipotesi in cui si pronunzi condanna per reati diversi con una sola sentenza o con sentenze diverse, devono avere dunque, ai fini penali ed esecutivi, identico trattamento a prescindere dal momento in cui emerga l’esistenza di condanne per fatti diversi da eseguire. Una volta adottato il criterio del cumulo materiale delle pene temporanee, sia pure temperato attraverso la fissazione di limiti massimi di pena (in assoluto o in rapporto alla pena più grave, ex art. 78 c.p.), ad evitare, «le possibili esorbitanze derivanti dalla addizione aritmetica» ovvero «la i trasformazione in pena a durata illimitata, e quindi di fatto perpetua, di pene che dovrebbero avere durata temporanea», la norma di chiusura dell’art. 80, ultimo comma, cod. pen. (.) mira a garantire che non si producano disparità dipendenti esclusivamente dalla casualità del momento in cui interviene il giudicato o l’esecuzione, fermo il principio che la pena non può però in nessun caso precedere il delitto (è d’altronde sulla base di tali ragioni che la giurisprudenza consolidata afferma che il momento cui occorre riferirsi per la formazione del cumulo va fissato esclusivamente in riferimento alla data di consumazione dell’ultimo reato
commesso prima dell’inizio dell’esecuzione di una qualsiasi delle pene considerate ai fini dell’esecuzione concorrente). Ne consegue che la regola secondo cui le pene della stessa specie, concorrenti a norma dell’art. 73 c.p., si considerano come pena unica per ogni effetto giuridico (art. 76 comma 1), non può in nessun caso condurre a ingiustificate diversità di trattamento a seconda dell’eventualità, del tutto casuale, di un rapporto esecutivo unico, conseguente alla formazione di un cumulo materiale anziché di distinte esecuzioni dipendenti dai titoli che scaturiscono dalle differenti condanne. Sicché, come è già stato rilevato dalle pronunce citate, sarebbe davvero irragionevole che colui che è stato condanNOME per diversi reati, ostativi e non ostativi ai benefici penitenziari, si trovasse godere, in relazione alle condanne per i reati non ostativi, di un trattamento privilegiato non solo rispetto a coloro i quali non sono mai stati condannati per reati ostativi, ma anche rispetto a chi, avendo riportato analoghe condanne sia per delitti ostativi che per reati non ostativi, ha tempestivamente e separatamente scontato ciascuna delle pene a lui inflitte con sentenze divenute irrevocabili e poste in esecuzione più tempestivamente. Il rischio di una irragionevole disparità collegata a circostanze meramente casuali era già stato segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n 361 del 1994, richiamata dal ricorrente. La Consulta, tuttavia, aveva evidenziato che, proprio l’articolazione della disciplina sulle misure alternative «in termini diversi in relazione alla tipologia dei reati per i quali è stata pronunciata condanna la cui pena è in esecuzione», imponeva, comunque, di valorizzare il tradizionale insegnamento giurisprudenziale «della necessità dello scioglimento del cumulo in presenza di istituti che, ai fini della loro applicabilità, richiedano la separata considerazione dei titoli di condanna e delle relative pene».
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso, in Roma 12 Marzo 2024.