Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 496 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 496 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: FILOCAMO COGNOME
Data Udienza: 27/06/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a MONDRAGONE il 21/09/1957
avverso l’ordinanza del 26/01/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di SASSARI
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
lette le conclusioni del PG, nella persona di NOME COGNOME che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha rigettato il reclamo presentata da NOME COGNOME avverso il decreto del Magistrato di sorveglianza di Sassari che aveva respinto la sua istanza di permesso premio, presentata ai sensi dell’art. 30-ter comma primo, I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.).
Il provvedimento del tribunale, impugnato dal ricorrente, riporta le considerazioni del Magistrato di sorveglianza per cui l’osservazione scientifica della personalità non era ancora conclusa al fine di valutare l’accesso a misure alternative alla detenzione, quindi considerati i gravi delitti per i quali il condannato è detenuto (associazione di tipo mafioso, omicidi e reati satelliti in tema di armi da sparo, aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa),ha concordato con il fatto che, allo stato, ogni valutazione in tema di permesso premio sarebbe stata prematura, non essendo sufficiente la valutazione della buona condotta intramuraria insieme alla ritenuta residua pericolosità sociale. In conclusione, il Tribunale di sorveglianza, riferendosi alla relazione del Gruppo di Osservazione e Trattamento (GOT) risalente a oltre cinque anni prima, ritenuta da aggiornare, e alla necessità di un’istanza “rafforzata” da parte dell’interessato a cui segua un’istruttoria altrettanto rafforzata, ai sensi del d.l. n. 31 ottobre 2022, n. 162 conv. in I. 30 dicembre 2022, n. 199, ha confermato il precedente rigetto opposto dal magistrato di sorveglianza.
NOME COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del difensore, affidandosi a un unico motivo.
Con detto motivo denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), la violazione e falsa applicazione dell’art. 30-ter Ord. pen.
In particolare, il magistrato di sorveglianza, prima, e il tribunale, poi, avrebbero deciso sulla base di dati di fatto errati, tra i quali, il fatto che il COGNOME era detenuto a Tempio Pausania dal 2015 da 8 anni, proveniente da Sulmona ove era stato ristretto per 13 anni. Il Tribunale si sarebbe riferito a una relazione di sintesi di sei anni prima, mentre il COGNOME aveva espiato ulteriori anni, con fine pena attuale inferiore ad anni quattro. Il Tribunale avrebbe dovuto verificare se fossero sussistenti le condizioni per consentire l’indicata progressione trattamentale ed effettuare in concreto l’accertamento negativo circa la sussistenza della pericolosità sociale del condannato. Infine, non sarebbe stato neanche corretto richiamare il d.l. n. 162 del 2022, poiché entrato in vigore il 31 ottobre 2022, quindi dopo la presentazione dell’istanza di permesso premio, come possibile desumere dalla sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il motivo di ricorso è fondato.
Il permesso premio, previsto dall’art. 30-ter Ord. pen., è concedibile al detenuto, di regola dopo l’espiazione di una quota-parte della pena inflitta, tenuto conto della condotta regolare e dell’eventuale pericolosità sociale del detenuto, fatte salve le preclusioni di cui all’art. 4-bis Ord. pen. Esso costituisce parte integrante del programma di trattamento, come affermato espressamente nel comma terzo dell’art. 30-ter Ord. pen. Coerentemente, l’art. 65 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) stabilisce, al comma 1, che la relativa domanda, diretta al competente Magistrato di sorveglianza, debba essere corredata dall’istituto penitenziario, tra gli altri documenti, dagli es dell’osservazione scientifica della personalità e dal parere del Direttore; ulteriori informazioni (comma 2) sono acquisite dal magistrato eventualmente, a integrazione di quelle già rese disponibili, anche tramite gli organi di polizia. L’osservazione scientifica della personalità si svolge dall’inizio dell’esecuzione e prosegue durante la stessa (art. 13, comma quarto, Ord. pen.), anche al fine di accertare, attraverso l’esame continuo del comportamento del detenuto e delle variazioni intervenute nella vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedano una variazione dei programma di trattamento (art. 27, comma 3, del regolamento). Il gruppo di osservazione tiene riunioni periodiche nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento stesso e i suoi risultati (art. 29, comma 3, reg.). La decisione sull’istanza di permesso deve pertanto essere presa sulla base di tale istruttoria, a impulso officioso, quando essa è ritenuta completa con i successivi eventuali aggiornamenti ritenuti necessari, entro un tempo ragionevole sul cui rispetto l’autorità decidente è chiamata a vigilare (Sez. 1, n. 19366 del 19/03/2019, COGNOME). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1′. Il procedimento di reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso il provvedimento definitorio di segno negativo, inoltre, può essere considerato un vero e proprio mezzo d’impugnazione, avente carattere devolutivo, nei limiti delle censure svolte dalla parte che lo ha attivato, nonché sostitutivo.
L’effetto devolutivo, correlato all’impugnazione, desumibile dall’art. 597, comma 1, cod. proc. pen., trasferisce al tribunale il potere di decidere sulla domanda e di valutare, a tal fine, gli argomenti addotti dal reclaniante a sostegno del diverso esito da lui invocato (Sez. 1, n. 5322 del 12/09/2017, dep. 2018, Magri, in motivazione). Per l’effetto sostitutivo, il tribunale è tenuto a definire reclamo, assunte, se del caso, sommarie informazioni, non potendo esso, ove
riconosca errato la prima decisione reclamata, limitarsi a rinviare la decisione al giudice che ha emesso il provvedimento (Sez. 1, n. 714 del 09/03/1987, M.Ca.T.Ca., Rv. 175473-01). Al tribunale compete anche, ove necessario, di esaminare le sopravvenienze istruttorie. Quello di reclamo non rappresenta, infatti, un giudizio “chiuso”, né un giudizio funzionale alla mera revisione della decisione iniziale. Esso può essere considerato piuttosto un giudizio diretto alla rinnovazione della decisione precedente, all’esito del confronto dialettico reso possibile dall’intervenuta instaurazione del contraddittorio. La giurisdizione penitenziaria – le cui decisioni sono sempre “allo stato degli atti” (Sez. 1, n. 33849 del 30/04/2019, Rv. 276824-01; Sez. 1, n. 2913 del 22/04/1997, Rv. 207773-01; Sez. 1, n. 6761 del 12/12/1996, dep. 1997, Rv. 206774-01) – si caratterizza, anche in fase di gravame, per il suo costante adattamento agli sviluppi della vicenda esecutiva e detentiva della persona condannata i quali sono in costante e fisiologica evoluzione. Il giudice del reclamo non può, dunque, limitare la sua valutazione alla situazione esistente al tempo di emissione del provvedimento impugnato, ma deve verificarne la legittimità e opportunità alla luce del quadro conoscitivo che gli si presenta in udienza, eventualmente aggiornato con il contributo, argomentativo e documentale, offerto dall’interessato in sede di udienza camerale, nonché delle informazioni ulteriormente pervenute o acquisite, anche ex officio a norma dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 (Sez. 1, n. 10316 del 30/01/2020, Rv. 278691-01).
Sulla base di tali considerazioni deve ritenersi viziata la pronuncia del Tribunale di sorveglianza di Sassari che, pur avendo rilevato l’esistenza di una relazione di sintesi risalente al 2017, ha ritenuto di dover decidere sulla base dei medesimi atti esaminati dal magistrato di sorveglianza (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, COGNOME, Rv. 279394-01).
3.1. Va rilevato, inoltre, sulla verifica “aittualizzata” dei presupposti della decisione in sede di reclamo, che essa vale soprattutto nel caso di mutamento del quadro normativo dopo la pronunzia del magistrato di sorveglianza, come accaduto nella specie a seguito della sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019. Tale sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1, Ord. pen. nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l’attività delle associazioni i previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell’art. 58-ter Ord. pen, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con l criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Con questa decisione è stata esclusa la presunzione assoluta sotto il profilo della pericolosità
che stava alla base dell’inibizione dell’accesso al permesso premio per i soggetti detenuti per uno dei reati “ostativi”, ammettendosi così anche per chi non abbia collaborato con la giustizia la possibilità di superare detta presunzione, che è riferibile in particolare all’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzat e alla possibilità di un loro ripristino. In tali casi, pertanto, le verifiche dev estendersi, oltre agli ordinari presupposti, all’eventuale esistenza di elementi concreti e specifici che siano idonei a far escludere il pericolo di tali pericolosi collegamenti.
In particolare, in conformità alle esigenze di raccordo istituzionale indicate nella stessa sentenza Corte costituzionale n. 253 del 2019, si sarebbe dovuta disporre l’acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell’ordine e della sicurezza pubblica.
Il Tribunale di sorveglianza di Sassari non si è attenuto a quanto sopra illustrato, non avendo considerato, da una parte, la rilevanza della sentenza Corte costituzionale appena richiamata e, dall’altra, la possibilità di acquisire la documentazione e di disporre ogni verifica idonea a colmare tutte le lacune istruttorie rilevate ai fini della decisione, con specifico riguardo alle doverose valutazioni da compiere in ragione del devoluto. Il Tribunale si è limitato ad affermare che si sarebbe dovuta aggiornare la relazione di sintesi, senza provvedere immediatamente con il suo potere ufficioso a dare impulso a tale necessità, proprio in funzione della richiesta presentata e già rigettata dal magistrato di sorveglianza.
In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
P.Q.M.
annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Sassari.
Così deciso il 19/6/2023