Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41516 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41516 Anno 2023
Presidente: FIORDALISI DOMENICO
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GALATINA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 30/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che, con il provvedimento impugNOME, il Tribunale di Sorveglianza di Lecce ha rigettato il reclamo proposto da COGNOME avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza ha dichiarato inammissibile l’istanza di permesso premio perché, in presenza di delitti ostativi, non erano stati allegati eleme specifici idonei a escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzat
Rilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta carenza di allegazione degli elementi richiest in quanto nella memoria aggiuntiva depositata il condanNOME aveva evidenziato i risultati positivi derivanti dalla partecipazione alle attività intramurarie, att anche dalla concessione della liberazione anticipata per quasi 365 giorni e dal parere favorevole contenuto nella relazione di sintesi dell’equipe di trattamento del carcer di Lecce;
Rilevato le doglianze sono manifestamente infondate in quanto, pure a fronte degli elementi indicati, che sono oggetto di specifica considerazione nel provvedimento impugNOME, il Tribunale dando atto delle acquisizioni istruttoria, ha dato corretto e adeguato atto della carenza di elementi dai quali poter desumere in concreto che sia venuto meno il collegamento con la criminalità organizzata, ciò anche valutato che il ricorrente non ha mostrato di avere maturato una piena consapevolezza delle proprie responsabilità e di avere così operato una revisione critica nei confronti del precedente vissuto, senza che sia richiesta una scelta termini di collaborazione;
Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto sollecita una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 d 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062);
Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché – valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 14/9/2023