Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7613 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7613 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/02/2026
SETTIMA SEZIONE PENALE
NOME COGNOME
– Presidente –
Ord. n. sez. 2351/2026
NOME COGNOME COGNOME
– Relatore –
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
NOME COGNOME
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TORRE DEL GRECO il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 25/09/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Firenze dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze, con ordinanza del 25 settembre 2025 rigettava il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza respingeva la richiesta di premesso premio avanzata dal detenuto COGNOME NOME.
Avverso detto provvedimento propone ricorso il condannato lamentando la violazione dell’art. 30 ter Ord. pen. e vizio di motivazione.
Secondo il ricorrente vi sarebbe un’apprezzabile distonia nel provvedimento impugnato fra le premesse dello stesso e le conclusioni cui perviene.
In particolare, pur ammettendo la revisione critica dei suoi agiti e la regolare condotta intramuraria il Tribunale conferma la negazione del permesso premio.
Rileva il ricorrente come COGNOME ha tenuto una regolare condotta carceraria, non Ł piø socialmente pericoloso, stante la sua decisione di collaborare.
Nonostante, infatti, la revoca del programma di protezione egli ha comunque continuato a fornire un significativo apporto di collaborazione.
Il permesso consentirebbe, poi, all’istante di coltivare gli interessi affettivi; inoltre la concessione del permesso non presuppone la mancanza o criticità del processo di rivisitazione critica, potendosi richiedere che il processo abbia avuto inizio in modo significativo.
La ragione per la quale il permesso premio Ł stato negato risiede nella ritenuta necessità di prolungare l’osservazione intramuraria al fine di consolidare il percorso di revisione critica; ragione che, seppure valida, non avrebbe tenuto in debita considerazione gli ulteriori elementi di segno contrario in ragione anche del parere positivo espresso dal
Procuratore generale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso Ł inammissibile.
In tema di concessione del permesso premio richiesto da un collaboratore di giustizia, il requisito del ravvedimento per ottenere il beneficio ai sensi dell’art. 16-nonies, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, stante la gradualità all’accesso alle misure alternative, deve essere inteso non come l’avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale Ł maturata la scelta collaborativa. (Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, Comito, Rv. 287407 – 01)
Secondo la giurisprudenza di legittimità, il requisito del «ravvedimento» previsto dalla citata disposizione, non può essere oggetto di una sorta di presunzione, formulabile sulla sola base dell’avvenuta collaborazione e dell’assenza di persistenti collegamenti del condannato con la criminalità organizzata, ma richiede la presenza di ulteriori, specifici elementi, di qualsivoglia natura, che valgano a dimostrarne in positivo, sia pure in termini di mera, ragionevole probabilità, l’effettiva sussistenza (Sez. 1, n. 48505 del 18/11/2004, Furioso, Rv. 230137 01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, COGNOME, Rv. 232219 – 01; Sez. 1, n. 1115 del 27/10/2009, dep. 2010, COGNOME, Rv. 245945 – 01; Sez. 1,
n. 48891 del 30/10/2013, Marino, Rv. 257671 – 01; Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, COGNOME, Rv. 274517 – 01).
Al riguardo, si Ł ritenuto che il «ravvedimento» debba essere valutato con riguardo alla condotta complessiva del collaboratore di giustizia, tenuto conto dei rapporti con i familiari, con il personale giudiziario, dello svolgimento di attività lavorativa o di studio, quali elementi indicativi di una revisione critica della sua vita anteatta e una reale ispirazione al suo riscatto morale (Sez. 1, n. 3675 del 16/01/2007, COGNOME, Rv. 235796 – 01; Sez. 1, n. 9887 del 01/02/2007, COGNOME, Rv. 236548 – 01).
Si Ł, inoltre, affermato (Sez. 1, n. 9034 del 30/11/2023, dep. 2024, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 37626 del 24/02/2023, COGNOME, non massimata; Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, COGNOME, in motivazione) che tale ravvedimento vada in concreto rapportato alla natura e consistenza del beneficio richiesto, valendo anche per i collaboratori il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari (su di esso v. Sez. 1, n. 23343 del 23/03/2017, Arzu, Rv. 270016 – 01; Sez. 1, n. 20551 del 04/02/2011, COGNOME, Rv. 250231 – 01; Sez. 1, n. 31999 del 06/07/2006, ValfrŁ, Rv. 234889 – 01), il quale, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, Ł suggerito dall’esperienza e risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui Ł ispirato il significato stesso del trattamento penitenziario; e ciò vale particolarmente quando contesti delinquenziali di elevato livello (Sez. 1, n. 5689 del 18/11/1998, dep. 1999, COGNOME, Rv.
i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere, manifestata in 212794 – 01). Dunque, va ribadita, anche con riferimento ai benefici applicabili ai collaboratori di giustizia, la necessaria gradualità dell’accesso alle misure alternative, in quanto il sistema di accesso a
detti benefici penitenziari, in sØ, Ł fondato sulla progressività e gradualità (Sez. 1,
n. 22443 del 17/01/2019, COGNOME, Rv. 276213 – 01: il Tribunale di sorveglianza, anche quando siano emersi elementi positivi nel comportamento del detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali, al fine di verificare l’attitudine del soggetto ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre).
In ragione degli insegnamenti sopra richiamati emerge con assoluta evidenza come la decisione assunta dagli organi di sorveglianza sia corretta e ispirata alla necessaria prudenza stante la gravità dei reati commessi dal richiedente e la lontananza del fine pena.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e – alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» – della somma di euro 3000 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto dell’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 febbraio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
NOME COGNOME