Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 27427 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 27427 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a SEMINARA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA di FIRENZE
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO NOME COGNOME che ha concluso per l’inammissibilità del udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; ricorso;
dato avviso al difensore;
RITENUTO IN FATTO
Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, detenuto per reati ostativi di “prima fascia” ex art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (ord. pen.), avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 6 novembre 2023 che aveva respinto la richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., mancando i presupposti di legge, come recentemente precisati e modificati dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.
Ricorre NOME COGNOME, a mezzo del difensore AVV_NOTAIO, che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando il vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione.
Il ricorrente lamenta che l’ordinanza impugnata abbia operato una valutazione solo parziale dei profili positivi riferibili al detenuto all’esito di due decenni di detenzione, fondando il rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di permesso premio solo su una meramente affermata omessa recisione dei legami con la criminalità organizzata.
Con riferimento all’assolvimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni civili il ricorrente segnala di essere impossibilitato, in ragione RAGIONE_SOCIALEa condizione di personale indigenza, dimostrata anche dalla circostanza di aver avanzato domanda di remissione del debito.
Ricorda che l’ultimo reato addebitato risale al 2007 – anno RAGIONE_SOCIALE‘arresto senza alcuna successiva condanna o anche solo iscrizione di procedimenti penali.
Deduce di avere sempre mantenuto una condotta regolare e una costante partecipazione alle attività trattamentali e al percorso rieducativo, confermata anche dalla costante concessione RAGIONE_SOCIALEa liberazione anticipata e dalle informazioni intramurarie.
Sottolinea come il rigetto si fondi esclusivamente sulla natura dei reati oggetto RAGIONE_SOCIALEa condanna in espiazione, ritenuti presuntivamente sintomatici di pericolosità sociale, finendo col prevedere un automatismo preclusivo oramai rimosso dal legislatore, a dispetto di quanto emerge dall’osservazione svolta nei lunghi anni di detenzione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché generico, assertivo e reiterativo di argomentazioni proposte nel giudizio di merito che sono state esaminate con motivazione che non viene specificamente criticata dal ricorso.
L’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore RAGIONE_SOCIALE‘istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».
Il comma 8 RAGIONE_SOCIALE‘art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorati culturali».
2.1. L’istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva – quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 – che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all’osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all’assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
Il giudice, pertanto, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presuppost logico-giuridici RAGIONE_SOCIALEa concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dal regolare condotta del detenuto, dall’assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255311).
2.2. Nel caso di condannati, come l’odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa,
nel quadro RAGIONE_SOCIALEa normativa in vigore al momento RAGIONE_SOCIALEa valutazione del reclamo da parte del Tribunale deve, ulteriormente, tenersi conto RAGIONE_SOCIALEe modifiche normative introdotte dalla legge n. 199 del 2022 che, sulla scia RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 253 del 2019, ha modificato l’art. 4-bis ord. pen.
Con la citata sentenza è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art 4-bis, comma 1, ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l’attività del associazioni ivi previste (i cd. detenuti “di prima fascia”), potessero essere concessi permessi premio anche in assenza RAGIONE_SOCIALEa collaborazione con la giustizia a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 58-ter ord. pen, allorché fossero stati acquisiti elementi tali da escludere sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia i pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Attraverso tale decisione è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia.
La Corte costituzionale ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, ledeva i principi di ragionevolezza e RAGIONE_SOCIALEa finalità rieducativa RAGIONE_SOCIALEa pena, poiché la sua assolutezza – basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie – impediva alla magistratura di sorveglianza di valutare, in concreto e secondo criteri individualizzanti, il percorso carcerario del condannato, ai fini RAGIONE_SOCIALE‘ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva.
La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come l’assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento RAGIONE_SOCIALEe modalità di esecuzione RAGIONE_SOCIALEa pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa RAGIONE_SOCIALEo Stato. Piuttosto – ha evidenziato la Corte costituzionale – le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza RAGIONE_SOCIALE‘acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stess
condannato ha l’onere di allegare a sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base RAGIONE_SOCIALEe dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.
2.3. Il legislatore, come si è detto, ha recepito le indicazioni del giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi e ha modificato il comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis ord. pen., il quale oggi prevede: «I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice pen per delitti commessi avvalendosi RAGIONE_SOCIALEe condizioni previste dall’articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività RAGIONE_SOCIALEe associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni concernenti la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘immigrazione e norme sulla condizione RAGIONE_SOCIALEo straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all’articolo 291-quater del testo unico RAGIONE_SOCIALEe disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all’articolo 74 del testo unico RAGIONE_SOCIALEe leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto de Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l’adempimento RAGIONE_SOCIALEe obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l’assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall’organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze personali e ambientali, RAGIONE_SOCIALEe ragioni eventualmente dedotte a sostegno RAGIONE_SOCIALEa mancata collaborazione, RAGIONE_SOCIALEa revisione critica RAGIONE_SOCIALEa condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine RAGIONE_SOCIALEa concessione dei benefici, il giudice accerta altresì l Corte di Cassazione – copia non ufficiale
sussistenza di iniziative RAGIONE_SOCIALE‘interessato a favore RAGIONE_SOCIALEe vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle RAGIONE_SOCIALEa giustizia riparativa».
2.4. Dunque, al momento RAGIONE_SOCIALEa delibazione del Tribunale di sorveglianza, sulla scorta di tali principi, l’esito favorevole RAGIONE_SOCIALEa domanda per la fruizione de permesso premio era specificamente subordinato all’avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalit organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
Le verifiche propedeutiche all’accertamento RAGIONE_SOCIALEe indicate condizioni dovevano, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all’eventuale esistenza di elementi, concreti e specifici, idonei a escludere non solo l’attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva – requisito espressamente previsto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 – ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto RAGIONE_SOCIALEe circostanze del caso.
La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, Marazzotta Rv. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali – quali, ad esempio, l’assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all’opera rieducativa – che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l’istruttoria, anche d’ufficio e restando, comunque, indefettibile l’acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal RAGIONE_SOCIALE pubblica. Tanto, in vista RAGIONE_SOCIALE‘esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).
Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione RAGIONE_SOCIALE‘attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono
definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.
In questa direzione si è posta, del resto, la più recente pronunzia RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oner probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l’accoglimento o meno RAGIONE_SOCIALE‘istanza dipende dalla situazione oggettiva all’esame RAGIONE_SOCIALEa magistratura di sorveglianza, alla quale l’ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.
Tanto premesso, le doglianze sviluppate dal ricorrente sono orientate ed ottenere una non consentita rivalutazione del merito del provvedimento, ipotizzando generiche contraddizioni e illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione, peraltro senza confrontarsi con le disposizioni normative contenute nell’art. 4-bis ord. pen., come modificato dalla legge n. 199/2022, che ha convertito in legge il D.L. 162/2022.
L’ordinanza impugnata, che a sua volta legittimamente richiama il non contestato percorso motivazionale del Magistrato di sorveglianza che aveva rigettato la domanda di permesso, fa corretta applicazione del dato normativo, quale emerge dal combinato disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 30-ter ord. pen. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 4-bis ord. pen. vigente, come novellato nel 2022, ed esamina compiutamente la posizione del detenuto ai fini RAGIONE_SOCIALEa concessione del permesso, soppesandone motivatamente le informazioni relative all’intero percorso detentivo.
3.1. I giudici di sorveglianza hanno evidenziato, senza ricevere critiche specifiche, che l’equipe incaricata del percorso di trattamento ha escluso, nell’immediato, l’apertura a esperienze extra murarie in ragione di una valutazione soggettiva del percorso e del grado di pericolosità del detenuto.
Del resto, la non contestata esistenza e piena operatività, nell’attualità, del clan di ‘ndrangheta cui appartiene il detenuto, il coinvolgimento in esso di congiunti e famigliarì e lo specifico contegno assunto dall’istante – che, dopo avere richiesto di rendere dichiarazioni alla competente Direzione distrettuale
antimafia e antiterrorismo, si è rifiutato di essere esaminato – configurano si non totale e definitiva esclusione di contatti con l’organizzazio appartenenza, sia il pericolo di ripristino.
3.2. Il ricorso, in conclusione, omette di confrontarsi con la spec valutazione, pienamente aderente al richiamato principio di diritto, compiuta giudici di merito in RAGIONE_SOCIALE alla pericolosità sociale del detenuto, desunta rilevantissima storia criminale RAGIONE_SOCIALEo stesso, caratterizzata dall’appartenen un’associazione mafiosa con ruolo di spicco, l’assenza di qualsivog manifestazione di collaborazione, distacco o semplice dissenso dalla sto criminale che possa essere valutato quale indice di revisione critica, tant l’accertata operatività del clan e l’assenza di indicazioni circa il mutamen ruolo del condannato in esso svolto, sono stati non illogicamente giudi ostativi al permesso.
All’inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. pen., la condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e, mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa cau di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna versamento di una somma in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa de ammende.
Così deciso il 7 giugno 2024.