Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 2665 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: NOME COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 2665 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/01/2026
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Data Udienza: 13/01/2026
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME GRECA ZONCU MASSIMILIANO MICALI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a CORIGLIANO CALABRO il DATA_NASCITA avverso l’ordinanza del 25/06/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma Udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del P.G., NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Ritenuto in fatto
Con ordinanza del 25 giugno 2025 il Tribunale di sorveglianza di Roma, decidendo quale giudice del rinvio a seguito dell’annullamento della precedente ordinanza del 7 dicembre 2023 per effetto della pronuncia di questa Corte 24 maggio 2024, n. 35230, ha respinto l’istanza di permesso premio presentata dal condannato NOME COGNOME.
Il Tribunale di sorveglianza ha respinto l’istanza, in quanto ha ritenuto che alla data di entrata in vigore della novella del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 30 dicembre 2022, n. 199, il condannato non avesse ancora raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, e che i parametri previsti, invece, dalla novella non siano stati rispettati e non rassicurino su un genuino cambiamento di modelli di vita di riferimento.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore
2.1. Ricorso originario
Con unico motivo deduce che il Tribunale avrebbe omesso di considerare che vi Ł un parallelismo tra corretta condotta carceraria e positivo cambiamento personale del ristretto, e non Ł vero, pertanto, che, alla data di entrata in vigore della novella, egli non avesse raggiunto il grado di rieducazione adeguato alla concessione del permesso, perchØ già nella relazione depositata l’8 luglio 2022 era stata formulata un’ipotesi trattamentale nel senso di ammettere il detenuto alla fruizione dei permessi esterni, anche considerato che lo stesso era passato pochi mesi prima dal circuito detentivo di alta sicurezza quella di media sicurezza; non possono essere ritenuti sufficienti e decisive, in senso contrario, le note della D.D.A. di Catanzaro e della D.N.A.A., che hanno riferito su fatti ormai risalenti non attuali.
2.2. Motivi nuovi
Con il primo motivo deduce che l’ordinanza Ł affetta da palese contraddizione interna, visto che il Tribunale ha elogiato il percorso del detenuto (condotta regolare, encomio, laurea ed iscrizioni ad altri corsi di laurea, attività culturali e relazionali, lavoro da scrivano), ma
negato qualunque “inizio di revisione”, equiparando di fatto la rielaborazione trattamentale alla confessione; la lettura del Tribunale sulle informative della NUMERO_DOCUMENTODNAA sulla fibrillazione territoriale in essere non Ł individualizzata, visto che il nome del ricorrente non emerge in operazioni di polizia fatte negli ultimi venti anni, nØ nelle dichiarazioni di nuovi collaboratori; non Ł stato considerato il dato sulla richiesta di revisione della sentenza di condanna presentata presso la Corte d’Appello di Salerno a sostegno dell’innocenza del ricorrente; l’ammissione del fatto non Ł giuridicamente esigibile, nØ può essere pretesa come chiave per aprire i benefici; nell’ordinanza si scrive che il ricorrente Ł stato piø volte sottoposto a misure di prevenzione, prima nel 2003, dopo essere stato indagato nel procedimento Sybaris, poi nel 2008 alla Sorveglianza speciale, ma ci si dimentica che nel procedimento n. 289/04 R.G.N.R. c.d. Sybaris la stessa D.D.A. di Catanzaro ha chiesto l’archiviazione della posizione; nelle carceri italiane non ci sono persone che hanno lo stesso curriculum encomiabile del detenuto; lo stesso doveva essere valutato e premiato, e non per la terza volta costretto a ricorrere in Cassazione; l’ordinanza impugnata ha evidenziato che la difesa, anche nelle more del procedimento di rinvio, non avrebbe sostenuto, nØ integrato, con adeguate allegazioni, l’istanza di permesso premio, in tal modo incorrendo nella violazione delle regole che governano l’onere della prova; il Tribunale dimentica che il permesso premio fa parte del trattamento e non ha bisogno di revisione critica completa; la prognosi richiede una valutazione comparativa tra fattori di rischio e fattori protettivi, qui i secondi sono numerosi, documentati e stabili.
Con il secondo motivo deduce che il vizio di motivazione riguarda la prognosi che ha effettuato il Tribunale, che Ł basata su informative generiche e su contesti astratti, senza specifica referenza al soggetto, e che confonde la gravità storica del reato con l’attualità del giudizio prognostico. Si evidenzia inoltre l’illogicità della prognosi, poichØ il permesso Ł stato richiesto per Roma, non per il territorio calabrese di origine, escludendo il rischio di ripristino dei collegamenti criminali.
Con il terzo motivo deduce che il Tribunale non ha esercitato i poteri officiosi di cui dispone, limitandosi a stravolgere le valutazioni della D.D.A. e D.N.A.A. e a non prendere in considerazione le allegazioni del ricorrente senza attivare quell’istruttoria, su circostanze personali e ambientali, progetti di reinserimento, richiesta dalla norma. Non si Ł tenuto conto del contesto familiare, sociale e territoriale del ricorrente, nØ valutata la possibilità di allontanamento dal territorio di origine come misura di prevenzione del rischio.
Con il quarto motivo deduce che manca la motivazione rafforzata che spieghi perchØ gli elementi positivi esistenti non modifichino la prognosi; la richiesta di dissociazione dall’organizzazione criminale Ł un requisito impossibile da chiedere e giuridicamente incongruo; la mancata riparazione del danno non può costituire elemento ostativo assoluto, specie in presenza d’impossibilità economica e di condotta trattamentale positiva; le relazioni acquisite agli atti escludono l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Considerato in diritto
Il ricorso Ł inammissibile.
La sentenza rescindente, n. 35230 di questa Corte, aveva indicato i seguenti criteri per la decisione del giudice del rinvio: ‘sotto un primo profilo, va osservato che il Tribunale di sorveglianza non ha compiuto il preliminare scrutinio in ordine alla circostanza che, al momento del sopravvenire della disciplina di maggiore rigore, COGNOME avesse già raggiunto un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio, sicchØ in base al principio
della cd. non regressione trattamentale egli potesse esservi ammesso alla stregua della normativa vigente anteriormente, quale ridisegnata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019. 4.2. Sotto altro aspetto, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che la difesa, anche nelle more del procedimento di rinvio, non avrebbe sostenuto, nØ integrato, con adeguate allegazioni, l’istanza di permesso premio. Tale circostanza Ł, tuttavia, smentita dallo stesso tenore del provvedimento, ove Ł riportato che la difesa aveva formulato, in sede di discussione del reclamo all’udienza del 7 dicembre 2023, una specifica richiesta di rinvio finalizzata ad acquisire eventuali riscontri rispetto alle proprie allegazioni, oltre che i pareri delle Autorità giudiziarie competenti, considerato che le due note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro risalivano al 2020 e al 2021. A fronte di tale richiesta, tuttavia, il Tribunale ha opposto di non potervi provvedere in sede di reclamo, omettendo sostanzialmente di esercitare i propri poteri istruttori, che secondo il condivisibile indirizzo giurisprudenziale di legittimità il magistrato e il tribunale di sorveglianza possono esercitare sempre, nell’ambito delle rispettive competenze, in forza dell’art. 678 cod. proc. pen., con facoltà di chiedere alle autorità competenti tutti i documenti ritenuti utili ai fini della decisione e di assumere le prove occorrenti in udienza (Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, De Costanzo, Rv. 263429 – 01). 4.3. Infine, il provvedimento impugnato ha omesso di valutare il percorso inframurario del detenuto, che la pronuncia rescindente aveva già ritenuto «immune da rilievi e improntato alla partecipazione al trattamento, alla formazione didattica ed alla disponibilità all’attività lavorativa», e di operare, come invece era stato richiesto dalla sentenza di annullamento, «un concreto bilanciamento fra gli elementi connotanti la caratura criminale dei fatti commessi ed il percorso rieducativo portato avanti», necessario anche per mantenere l’esecuzione della pena nell’alveo dei principi costituzionali. NØ potrebbe opporsi che una siffatta valutazione sia stata implicitamente articolata dal Tribunale a partire dalle note della Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro del 22 ottobre 2020 e del 1° ottobre 2021, valorizzate per il giudizio sulla attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e sul pericolo di un loro ripristino. Note che hanno riferito circa la presenza di recenti omicidi e tentati omicidi, fino al giugno 2020, nella Sibaritide, zona del clan di riferimento e tuttora interessata dalla forte presenza della criminalità organizzata, come confermato dai provvedimenti cautelari emessi, in data 16 febbraio 2021, a carico di esponenti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Cassano Ionio, coinvolta nella faida contro la RAGIONE_SOCIALE, nel cui ambito erano stati commessi gli omicidi commessi da COGNOME. Invero, il provvedimento non riporta, in relazione a tali comunicazioni, specifici riferimenti alla posizione dello stesso COGNOME, essendo le circostanze riportate riconducibili alla RAGIONE_SOCIALE rivale e non a quella con cui egli avrebbe potuto riallacciare i rapporti; sicchØ anche sotto tale profilo la motivazione dell’ordinanza impugnata deve ritenersi deficitaria’.
Il giudice del rinvio, ottemperando alle le indicazioni della sentenza rescindente, ha svolto istruttoria d’ufficio ed ha acquisito di nuovo i pareri sia del gruppo di osservazione del carcere che della D.D.A. e D.N.A.A. per poi giungere alla decisione che Ł stata impugnata.
2. In questo contesto l’unico motivo del ricorso principale deduce, anzitutto, che il comportamento corretto in carcere sarebbe già indice di inizio di un percorso di rieducazione, ma l’argomento Ł manifestamente infondato, in quanto, in realtà, il corretto comportamento carcerario Ł solo il primo dei presupposti normativi per la concessione del permesso premio, ma non esaurisce la valutazione del Tribunale, atteso che l’art. 30ter , comma 1, primo periodo, ord. pen. dispone che ‘ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di
durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro’.
Dal tenore letterale dell’art. 30ter appare, pertanto, evidente che il giudice, in tema di permessi-premio, debba accertare la sussistenza di tre requisiti, che sono presupposto logico-giuridico della concedibilità del beneficio: la regolare condotta del detenuto; l’assenza di pericolosità sociale dello stesso; la funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
E l’assenza di pericolosità sociale, da valutarsi con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità (COGNOME Ł detenuto per reati commessi in contesto di criminalità organizzata, tra cui anche tre omicidi), per orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, può essere ricavata anche dalla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, Sentenza n. 5505 del 11/10/2016, dep. 2017, COGNOME, Rv. 269195 – 01; conforme Sez. 1, Sentenza n. 9796 del 23/11/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 239173)
Il ricorso deduce, poi, che l’ordinanza sarebbe illegittima perchØ la relazione di sintesi dell’8 luglio 2022 del gruppo di osservazione del ricorrente proponeva già di fargli avere un permesso premio.
L’argomento Ł manifestamente infondato, in quanto la relazione di sintesi non contiene l’allegazione di un fatto da cui desumere la avvenuta maturazione del requisito sull’esistenza di un sufficiente livello di rieducazione, ma solo un giudizio del gruppo di lavoro che ha ritenuto opportuna, nel percorso trattamentale del condannato, la concessione del permesso.
L’ordinanza impugnata ha rilevato, in ordine al percorso rieducativo del condannato, che ‘il suo attivismo all’esterno focalizzato sui temi generali del carcere e della rieducazione senza accenni alla propria storia criminale non Ł mai stato accompagnato, nonostante i lunghi anni di detenzione, dalla disponibilità verso un personale percorso di riflessione; tutti i tentativi di instaurare un dialogo sulle proprie vicende giudiziarie sono stati respinti con atteggiamenti di totale chiusura’, motivazione che in modo non manifestamente illogico, con argomenti che in fatto non sono neanche contrastati in ricorso, ha desunto la mancanza di revisione critica ed il conseguente giudizio di attuale pericolosità del condannato, e che superano le valutazioni del gruppo di lavoro, su cui Ł incentrato l’argomento proposto in ricorso.
Il ricorso deduce, ancora, che le relazioni sui collegamenti criminali del ricorrente acquisiti nel corso dell’istruttoria, in particolare da D.D.A. e DRAGIONE_SOCIALE. riguardano fatti risalenti e non riguardano personalmente il ricorrente.
L’argomento Ł manifestamente infondato, sia perchØ le relazioni acquisite nel giudizio di rinvio, in realtà, riferiscono anche di fatti relativi all’anno 2023, e mettono in luce il potere criminale di cui ancora dispone il clan di appartenenza, specificando anche, in risposta ad una osservazione della sentenza rescindente, che il clan COGNOME, cui apparteneva il ricorrente, si Ł ormai fuso con il clan COGNOME, e governa il territorio.
¨ inconferente, invece, che esse riferiscano sul clan, ma non in modo individualizzato sul ricorrente, che Ł detenuto sin dal 12 novembre 2009, potendo la pericolosità rilevante agli effetti di cui all’art. 30ter ord. pen. essere desunta anche dal potere criminale dell’organizzazione di appartenenza da cui non sono intervenute medio tempore dissociazioni.
In definitiva, il ricorso principale Ł inammissibile.
Ne consegue che sono inammissibili anche i motivi nuovi, atteso che, in base al
principio generale dell’art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., ‘l’inammissibilità dell’impugnazione si estende ai motivi nuovi’, e costituisce orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che, ‘in tema di impugnazioni, l’inammissibilità del ricorso per cassazione non può essere sanata dalla proposizione di motivi nuovi, in quanto si trasmette a questi ultimi il vizio radicale da cui sono inficiati i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessione esistente tra gli stessi’ (Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, dep. 2019, Montante, Rv. 275158 – 01; conforme Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019, Di, Rv. 277850 – 01).
E questo anche a prescindere dalla tardività di tali motivi nuovi, che sono stati depositati via p.e.c. il 2 gennaio alle ore 18.18, in quanto, a norma dell’art. 611, comma 1, terzo periodo, cod. proc. pen., ‘fino a quindici giorni prima dell’udienza il procuratore generale presenta le sue richieste e tutte le parti possono presentare motivi nuovi, memorie e, fino a cinque giorni prima, memorie di replica’, non versandosi, ratione materiae , in un procedimento da trattare con le forme previste dall’articolo 127 cod. proc. pen.in cui i termini per presentare motivi nuovi e memorie sono ridotti.
Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonchØ al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così Ł deciso, 13/01/2026
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente NOME COGNOME
COGNOME NOME