Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 38831 Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME NOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 38831 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/10/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
R.G.N. 21166/2025
CARMINE RUSSO
SENTENZA
Sul ricorso proposto da: COGNOME COGNOME, nato a Belmonte Mezzagno il DATA_NASCITA avverso il decreto del 13/05/2025 del Tribunale di sorveglianza di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con il decreto in preambolo, adottato ai sensi dell’art. 666, comma 2, cod. proc. pen., il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile l’istanza presentata da NOME COGNOME (detenuto per titoli di reato ostativi ai sensi dell’art. art. 4bis , comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), tesa all’accertamento, pregiudiziale all’ottenimento di un permesso premio, dell’impossibilità ovvero dell’inesigibilità di collaborazione con la giustizia.
A ragione del provvedimento ha richiamato il tenore dell’art. 4bis , comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41bis Ord. pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato.
COGNOME ricorre per cassazione, con il ministero del suo difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, e deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo, dopo avere richiamato i principi espressi dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 253 del 2019 e n. 20 del 2022, ne ha lamentato la violazione in quanto il dettato normativo, interpretato alla luce delle sentenze della Corte costituzionale, non precluderebbe ai soggetti sottoposti al regime differenziato «di chiedere l’esclusione dei limiti di pena previsti dall’art. 21, comma 1, dall’art. 4, comma 4, e dall’art. 50, comma 2, Ord. pen.» e fruire dei benefici penitenziari.
2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione degli art. 7 CEDU, art. 25 Cost e art. 2, quarto comma, cod. pen.
Si osserva che l’art. 4bis , comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354 non
può essere applicato a chi, come il ricorrente, sia stato sottoposto al regime penitenziario prima dell’entrata in vigore del testo modificato, sulla scorta del principio di irretroattività delle disposizioni di natura sostanziale, quali quelle riguardanti il trattamento penitenziario del detenuto, invece applicabili esclusivamente ai soggetti sottoposti a detto regime a far data dal dicembre 2022.
Il Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 25 agosto 2025, ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità per le ragioni che s’indicano di seguito.
In primo luogo, come rilevato dal Sostituto Procuratore generale nella requisitoria scritta e come rilevato dall’esame degli atti da parte del Collegio, consentito per la natura del vizio che viene in rilievo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 – 01), l’istanza formulata nell’interesse di COGNOME Ł quella del mero accertamento della sua collaborazione impossibile.
Viene in proposito in rilievo il principio espresso da questa Sezione, secondo cui, In tema di benefici penitenziari in favore di condannati per reati ostativi, «l’accertamento incidentale dell’oggettiva impossibilità di collaborazione con la giustizia, di cui all’art. 58ter ord. pen., pur spettando al Tribunale di sorveglianza, non può essere autonomamente richiesto dal detenuto al Tribunale, neppure in pendenza del procedimento di concessione del beneficio, di competenza del magistrato di sorveglianza, spettando a quest’ultimo la valutazione della pregiudizialità in concreto di tale accertamento rispetto alla decisione da adottare» (Sez. 1, n. 22410 del 23/03/2021, COGNOME, Rv. 281395 – 01; Sez. 1, n. 12555 del 21/02/2020, Guglielmino Rv. 278904 – 01;Sez. 1, n. 9301 del 05/02/2014, NOME COGNOME, Rv. 259471-01; Sez. 1, n. 7267 del31/01/2006, COGNOME, Rv. 234072-01).
Questa Corte ha, dunque, chiarito che la qualità di collaboratore a norma dell’art. 58ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, non può formare oggetto di una pronuncia dichiarativa di preventivo riconoscimento di una condizione assimilabile a uno status , ma deve essere accertata nell’ambito di un procedimento di merito attivato dalla richiesta di ottenimento di un beneficio riguardo al quale l’accertamento della condotta collaborativa costituisce presupposto per superare il divieto altrimenti posto dall’art. 4bis della medesima legge. In pendenza d’istanza di permesso premio, avanzata da detenuto che invochi l’accertamento previsto dagli artt. 4bis , commi 1 o 1bis , e 58ter Ord. pen., deve essere lo stesso Magistrato di sorveglianza, titolare del procedimento, a valutare se ricorrano i presupposti per investire il Tribunale, al quale l’interessato non può rivolgersi direttamente.
In ogni caso, rileva il Collegio come i motivi di ricorso – che possono essere trattati congiuntamente attesa la connessione logica delle questioni sottoposte a scrutinio sarebbero comunque manifestamente infondati.
Il tema della “tenuta” costituzionale dell’art. 4bis , comma 2, ultimo periodo, Ord. pen. Ł stato, infatti, già oggetto di valutazione in Sez. 1, n. 6766 del 05/02/2025, COGNOME, Rv. 287621 – 01, secondo cui «¨ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., dell’art. 4bis , comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall’art. 41bis ord. pen. solo dopo che il
provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o non prorogato.
In questa sentenza si ribadisce l’orientamento di legittimità (Sez. 1, n. 28618 del 20/02/2024, COGNOME, n.m.) che ritiene estensibili alla nuova disciplina gli approdi della Corte Costituzionale e della Corte EDU, affermando che non sussiste «anche secondo la giurisprudenza consolidata della Corte EDU, alcuna incompatibilità strutturale tra l’adozione di un regime carcerario differenziato (dettato dalla necessità di neutralizzare l’allarme sociale derivante dal mantenimento da parte del detenuto di relazioni con l’esterno del carcere) e i contenuti della citata norma convenzionale, attesa la natura temporanea della misura, l’esistenza per il detenuto di spazi minimi e incomprimibili di relazionalità e controllo giurisdizionale sulle ragioni giustificatrici del provvedimento originario e delle eventuali sue proroghe e sulla tipologia delle limitazioni imposte’» (Sez. 1, n. 44149 del 19/04/2016, COGNOME, Rv. 268294 – 01). La conclusione – si aggiunge – non muta in ragione della disposizione, introdotta dall’art. 1, comma 3, d.l.31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l’unica eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall’articolo 41bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
NØ Ł corretto – come ha fatto il ricorrente – dubitare dell’applicabilità nei suoi confronti del piø rigoroso standard probatorio di cui all’attuale disciplina per il sol fatto che egli Ł stato sottoposto al regime differenziato in data anteriore alla novella.
Ciò, ancora una volta, alla luce delle argomentazioni svolte dalla stessa sentenza Sez. 1 COGNOME e degli arresti ivi richiamati (Sez. 1, n. 28618 del 20/02/2024, COGNOME, n.m. e da Sez. 1, n. 41549 del 19/09/2024 COGNOME, n.m.) sull’affermata natura non sostanziale della disciplina dei permessi premio, in quanto attinenti alla modalità di esecuzione della pena, che non consentirebbe, in ogni caso, al ricorrente di beneficiare della previgente disciplina.
La natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari quali il permesso premio e il lavoro esterno Ł stata riconosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale.
Quest’ultima- nel rimeditare la portata del divieto di retroattività sancito dall’art. 25, secondo comma, Cost. con riferimento alla disciplina dell’esecuzione della pena e la conseguente pacifica applicabilità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Sez. U. n. 24561 del 17 luglio 2006, A., Rv. 233976), in assenza di specifica disciplina transitoria, di modifiche normative di segno peggiorativo secondo il principio del tempus regit actum – se da un canto ha sottolineato la stretta afferenza all’area del diritto penale sostanziale delle disposizioni sopravvenute che incidono sulla qualità e quantità della pena, determinando una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato (qualile misure alternative alla detenzione) che ha, dunque, ritenuto sottratte al divieto di applicazione retroattiva della legge favorevole, dall’altro ha espressamente chiarito che da tale ambito devono escludersi le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari quali i permessi premio e il lavoro esterno.
Si Ł invero precisato che «Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere piø gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola. Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che
sia ammesso al lavoro all’esterno del carcere, continua, in effetti, a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione ‘intramuraria’. Egli resta in linea di principio ‘dentro’ il carcere, continuando a soggiacere alla dettagliata disciplina che caratterizza l’istituzione penitenziaria, e che coinvolge pressochØ ogni aspetto della vita del detenuto. D’altra parte, proprio perchØ i condannati ammessi periodicamente a godere di permessi premio e/o a svolgere lavoro all’esterno ai sensi dell’art. 21 Ord. pen. restano detenuti che scontano la pena detentiva loro inflitta dal giudice della cognizione, non può non valere nei loro confronti l’esigenza, già segnalata, di evitare disparità di trattamento, all’interno del medesimo istituto penitenziario, dipendenti soltanto dal tempo del commesso reato: disparità che sarebbero di assai problematica gestione da parte dell’amministrazione penitenziaria, e che verrebbero come tali difficilmente accettate dalla generalità dei detenuti».
Detti benefici penitenziari, pertanto, continuano a essere regolati dal principio del tempus regit actum , con l’ulteriore rilevante precisazione che «non Ł tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio». Ciò – ha ammonito la Corte – si porrebbe in contrasto, ove non con l’art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poichØ «Negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell’eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (sentenza n. 32 del 2020, citata).
Affermazioni tuttora valide, non avendo il legislatore della riforma del 2022 inciso in maniera significativa, sotto l’aspetto in esame, sull’istituto in parola (si veda sul punto della immutata natura processuale delle norme inerenti al permesso premio anche Sez. 5, n. 33693 del 28/06/2024, COGNOME, Rv. 286988 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 38278 del 20/04/2023, COGNOME, Rv. 285203 – 01).
2. All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpa connessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende. Così Ł deciso, 10/10/2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME