Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 38311 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 38311 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a GENOVA il DATA_NASCITA
avverso l’ordinanza del 15/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOV
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIR ‘TTO
Visti gli atti.
Esaminati il ricorso proposto da NOME COGNOME e l’ordinanza I npug lata.
Ritenuto che le censure articolate nell’unico motivo di im ugna zione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto solleciti: no, nella sostanza, non consentiti apprezzamenti di merito e, laddove pongono questioni giuridiche, risultano manifestamente infondate o generiche.
1.1. Il magistrato di sorveglianza ed il Tribunale di sorvegli nza in sede di reclamo, a fronte dell’istanza intesa alla concessione dei permessi remi ), devono accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la COE enza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di ri.iocial zzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logic )-giu idici d concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regola .e coi dotta del detenuto, dall’assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionanti del )ermesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in que to sen cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 273508; 3ez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255311);
1.2. L’ordinanza impugnata ha fatto buon governo degli ili strat principi. Infatti, ha, da un canto, dato conto del vissuto criminale d I condannato, dell’attuale assenza di pendenze nonché di elementi sintomatici i collegamenti attuali con la criminalità organizzata, della Fisateenr nel temp) de reati in esecuzione e della positiva condotta carceraria che aveva consentito al cci ildannato l’ammissione al lavoro ex art. 21 Ord. pen; dall’altro ha spiegato, con ;: rgomenti di assoluta solidità, come, nel caso in esame, difettino i requisiti ch ? cori lizionano il rilascio del permesso premio, valorizzando il dato – emergente pro gio dalla relazione dell’Equipe – della non comprensione della ragioni della car :erazione nonché della gravità dei reati commessi, deducendone l’incapacità di t !nuta nel contesto esterno con conseguente pericolo non trascurabile di fi, ga e di commissione di nuovi reati.
1.3. A fronte di una decisione che si palesa frutto della con plessiva, equilibrata delibazione delle evidenze disponibili, il ricorrente si pos o in una prospettiva di mera confutazione, volta a esaltare le circostanze allegati? in sede di reclamo, delle quali il Tribunale di sorveglianza ha dato analiticamente atto, stimandole, tuttavia, non idonee a supportare, nella sitLazior e data, l’accoglimento della richiesta di permesso premio, che – va ribadito è stata disattesa nell’esercizio della discrezionalità riconosciuta alla magist atura di
sorveglianza e sulla scorta di un apparato motivazionale esente da defíc t raziona e saldamente ancorato alle emergenze istruttorie.
Ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità d fl ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese procnsuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione ck Ila causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in fav re dElla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pag amer to delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, in Roma 26 settembre 2024.