Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 22002 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 22002 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 09/05/2025
In nome del Popolo Italiano
– Presidente –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a OTTAVIANO il 15/04/1962
avverso l’ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
NOME
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza in data 10 ottobre 2023, il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME COGNOME detenuto in espiazione della pena dell’ergastolo determinata con il provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli, avverso il diniego della richiesta di permesso premio disposto con decreto in data 16 maggio 2023 del Magistrato di sorveglianza di Roma. Secondo il Collegio, infatti, doveva condividersi la valutazione del Magistrato di sorveglianza, che aveva valorizzato i fatti alla base della revoca della detenzione domiciliare in precedenza concessa e, in particolare, la circostanza che egli fosse stato attinto da ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina in data 14 aprile 2021 per i reati di ricettazione di autoveicoli in concorso, commessi nel 2019.
1.1. Con sentenza in data 24 marzo 2024, la Prima Sezione penale di Corte di cassazione annullò il predetto provvedimento, rilevando la necessità di un giudizio di bilanciamento tra gli indici di sussistenza della attuale pericolosità del ricorrente con quelli favorevoli al condannato ricavabili dall’istruttoria svolta.
1.2. Con ordinanza in data 14 gennaio 2025, il Tribunale di sorveglianza di Roma, in sede di rinvio, ha nuovamente rigettato il reclamo proposto nell’interesse di NOME Dopo avere dato atto del parere sfavorevole della D.N.A., fondato sulla negativa condotta da lui tenuta nel corso della detenzione domiciliare e, all’opposto, delle positive informazioni fornite dal personale penitenziario in relazione al suo percorso detentivo, il Collegio di merito ha ritenuto che il requisito della regolarità della condotta non potesse, ad oggi, ancora ritenersi consolidato, considerate le due segnalazioni disciplinari del 2023 e del 2024 e tenuto conto, soprattutto, della negativa gestione degli ampi spazi di libertà accordatigli in occasione della ammissione alla misura alternativa. E su tali basi ha ritenuto necessaria un’ulteriore verifica intramuraria, alla luce degli aggiornamenti dei rispettivi pareri degli organi investigativi, dell’esito del procedimento penale per reato commesso in detenzione domiciliare, della condotta penitenziaria e della soluzione della questione relativa allo status di collaboratore, oggetto di un procedimento tutt’ora pendente davanti al giudice amministrativo.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta ordinanza per il tramite del difensore di fiducia, avv. NOME COGNOME deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 30ter Ord. pen. e 16nonies , comma 4, d.l. n. 8 del 1991, nonchØ la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego del permesso premio. Nel dettaglio, il ricorso denuncia, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b ) ed e ), cod. proc. pen., che il Tribunale di sorveglianza, pur dovendo svolgere un giudizio di bilanciamento fra gli elementi denotanti la perdurante pericolosità del detenuto e gli elementi favorevoli emersi nel corso del trattamento, si sia sottratto a tale valutazione complessiva, limitandosi a richiamare condotte precedenti tenute da NOME e a valorizzare il suo coinvolgimento in un reato escluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato, senza valorizzare alcune circostanze favorevoli, quali l’avere ricevuto un encomio dopo i rapporti disciplinari del 2023-2024, l’avere beneficiato della liberazione anticipata, l’avere portato avanti un positivo percorso carcerario, riconosciuto dagli stessi operatori penitenziari, i quali avrebbero espresso parere positivo alla fruizione dei permessi premio. Inoltre, il ricorso stigmatizza che il Tribunale di sorveglianza abbia ritenuto necessario attendere la decisione
del giudice amministrativo in relazione alla permanenza delle misure tutorie collegate allo status di collaboratore, benchØ NOME, avendo beneficiato della circostanza attenuante speciale della collaborazione con riferimento ai titoli in esecuzione, sarebbe comunque sottoposto alla disciplina penitenziaria in deroga a prescindere dal giudizio amministrativo. Quanto, poi, alla necessità di una ulteriore verifica intramuraria dopo il suo reingresso in carcere, si osserva che NOME, a seguito della revoca della detenzione domiciliare, sarebbe ristretto presso la Casa di reclusione di Paliano dal 19 dicembre 2019 e che l’osservazione nei suoi confronti sarebbe ripresa sin dal 7 settembre 2020 con positivi riscontri, come attestato dall’ultimo aggiornamento della relazione di sintesi in data 26 settembre 2024 e del relativo programma di trattamento, ove si suggerirebbe, alla luce della regolare condotta intramurale, del buon andamento dell’attività lavorativa, della volontà di comportarsi in maniera responsabile e socialmente accettabile, l’accesso ai permessi premio, nel contesto di un avanzamento del programma rieducativo. Infine, il ricorso censura che il Tribunale abbia svilito la sentenza di assoluzione riportata da NOME nel procedimento per ricettazione e, in generale, che esso si sia discostato dalle indicazioni della pronuncia rescindente quanto alla necessità di un bilanciamento degli elementi positivi e negativi per valutare la attuale pericolosità sociale di NOME.
In data 12 marzo 2025 Ł pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale Ł stato chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł fondato nei termini di seguito indicati.
Va premesso che secondo quanto riportato nel provvedimento impugnato e ricavabile dalla pronuncia rescindente, NOME COGNOME Ł stato riconosciuto collaboratore di giustizia e ha conseguentemente beneficiato della detenzione domiciliare, cui Ł stato ammesso alle condizioni derogatorie previste dall’art. 16nonies , legge 15 marzo 1991, n. 82; misura successivamente revocatagli a seguito della violazione delle prescrizioni commessa durante l’esecuzione della misura alternativa, nel corso della quale egli era stato attinto da misura cautelare in carcere per degli episodi di ricettazione di veicoli rubati, commessi con soggetti pregiudicati. Successivamente, benchØ per tali fatti delittuosi NOME sia stato assolto, si Ł comunque proceduto alla revoca del programma di protezione, con decisione non ancora definitiva a causa dell’impugnativa proposta davanti al giudice amministrativo.
Da quanto premesso sembra potersi evincere, dunque, l’insussistenza di profili di inammissibilità della richiesta di permesso premio formulata dal detenuto. Ciò in quanto Ł decorso il termine di 3 anni previsto dall’art. 58quater , comma 3, Ord. pen. dalla revoca della detenzione domiciliare e in quanto, avendo NOME collaborato con la giustizia, non possono ravvisarsi le limitazioni all’accesso dei benefici previste dall’art. 4bis Ord. pen. per i condannati non collaboranti. Inoltre, avendo egli certamente espiato almeno dieci anni di pena detentiva, non ricorre nemmeno il limite previsto dall’art. 30ter , comma 4, lett. d ), Ord. pen. per i soggetti condannati alla pena dell’ergastolo.
3.1. Ne consegue che, ai fini della eventuale applicazione del beneficio, deve aversi riguardo unicamente alla previsione generale dell’art. 30ter , comma 1, Ord. pen. che ne subordina la concessione al fatto che il soggetto abbia tenuto una regolare condotta; che
non sia pericoloso socialmente e che il permesso premio sia funzionale alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.
3.2. All’esito di tale valutazione, il Tribunale ha respinto il reclamo avverso il diniego di permesso premio valorizzando, innanzitutto, due segnalazioni disciplinari del 2023 e del 2024. Inoltre, l’ordinanza ha sottolineato, quanto agli eventi che avevano condotto alla revoca della detenzione domiciliare, il fatto che le persone che NOME aveva frequentato in tale frangente lo avessero appellato con il medesimo soprannome con cui era noto nell’ambiente delinquenziale di provenienza, palesando l’attualità di legami con la criminalità non rescissi dalla scelta collaborativa, confermata dalle intercettazioni compiute nel procedimento penale per ricettazione, che avevano chiarito «il quadro dei contatti con persone pregiudicate».
3.3. In questo modo, tuttavia, la motivazione posta a base dell’ordinanza impugnata non si Ł uniformata alle indicazioni fornite dalla Corte di cassazione con la sentenza di annullamento, atteso che il giudizio di bilanciamento fra gli elementi asseritamente sfavorevoli del percorso trattamentale del detenuto e quelli di segno positivo appare significativamente viziato sotto il profilo logico-giuridico.
Infatti, la motivazione dell’ordinanza impugnata attribuisce un’enfasi particolare alla negativa esperienza della detenzione domiciliare, certamente caratterizzata da comportamenti censurabili. Tuttavia, come noto, la giurisprudenza di legittimità – in considerazione del carattere dinamico dell’esecuzione penale e della necessità, immanente a principio di flessibilità della pena, di un continuo aggiornamento degli esiti dell’osservazione della personalità rispetto alla situazione successiva alla commissione del reato ovvero alle eventuali condotte negative nel corso dell’esecuzione della pena – richiede che il giudice valuti sempre i comportamenti successivi a tale momento, al fine di verificare se il giudizio negativo connesso alla situazione di partenza debba essere confermato o, al contrario, sia superato dalle nuove acquisizioni.
In tale prospettiva, se per un verso la valutazione sfavorevole basata sulla negativa condotta tenuta in detenzione domiciliare avrebbe ben potuto essere confermata in presenza di circostanze fattuali indicative di una evoluzione parimenti sfavorevole del percorso penitenziario, per altro verso, l’ordinanza impugnata non fornisce un’adeguata motivazione in relazione a siffatte circostanze. Infatti, il Tribunale ha posto in luce, a questo proposito, sostanzialmente due fattori: il primo concernente l’incerto esito del giudizio amministrativo conseguente al ricorso al giudice amministrativo avverso il provvedimento di revoca del programma di protezione; il secondo relativo alle segnalazioni disciplinari che avrebbero attinto il detenuto nel 2023 e nel 2024.
Tuttavia, quanto alla prima circostanza, Ł appena il caso di osservare che essa non sembra assumere un diretto rilievo ai fini di una valutazione che attiene, come ricordato, ai parametri dell’art. 30ter Ord. pen., rispetto ai quali il profilo suddetto non viene in alcuna considerazione, quantomeno in assenza di chiare indicazioni al riguardo da parte del Collegio di merito, che allo stato non sono state offerte. Il Tribunale, infatti, non ha chiarito per quale motivo il contenzioso giurisdizionale sul programma di protezione debba rilevare sul giudizio relativo alla meritevolezza del permesso premio o comunque sulla opportunità della sua concessione.
Quanto al secondo aspetto, l’ordinanza non si Ł confrontata con la circostanza che uno dei due rapporti disciplinari, quello elevato in data 23 ottobre 2023, non ha avuto alcuna conseguenza sul piano sanzionatorio, come del resto riferito dallo stesso Tribunale; mentre l’altro rapporto disciplinare, recante la data dell’8 agosto 2024, Ł stato sanzionato con l’ammonizione del direttore, la quale, tenuto conto delle argomentazioni esposte dal
detenuto, Ł stata però sospesa. NØ essa ha tenuto conto del fatto che, ad onta di tali rilievi disciplinari, l’ Øquipe penitenziaria si Ł comunque espressa favorevolmente rispetto alla concessione del beneficio de quo , a riprova del carattere non particolarmente significativo che a tali episodi Ł stato riconosciuto dagli operatori del carcere.
Ne consegue, pertanto, che anche il provvedimento emesso all’esito del giudizio rescissorio non può ritenersi immune dai prospettati vizi motivazionali, di tal che si rende necessaria una nuova valutazione da parte del Collegio di merito in ordine al giudizio di bilanciamento tra elementi favorevoli e sfavorevoli del percorso risocializzante intrapreso dal detenuto nel corso della lunga carcerazione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicchØ l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.
Così deciso in data 9 maggio 2025
Il Presidente NOME COGNOME