Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 1300 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 1300 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 24/10/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a SCAFATI il 04/08/1959
avverso l’ordinanza del 22/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova, con provvedimento in data 22/3/2023, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza il 22/1/2023 ha dichiarato inammissibile la richiesta di permesso presentata ai sensi dell’art. 30 ter ord. pen.
Il Tribunale di sorveglianza, richiamato l’art. 58 quater, comma 5, ord. pen., ha dichiarato inammissibile il reclamo ritenendo che le motivazioni poste a fondamento della doglianza non attenessero al contenuto del provvedimento impugnato.
Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il seguente motivo.
3.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 58 quater e 30 ter ord. pen. Nell’unico motivo di ricorso la difesa rileva che le censure esposte dall’interessato nel reclamo si riferivano espressamente al provvedimento impugnato in quanto nell’atto era evidenziato che allorché gli era stata revocata la misura alternativa della semilibertà il condannato, diversamente da quanto ritenuto dal Magistrato di Sorveglianza, non stava espiando una pena relativa a un reato di cui all’art. 4 bis ord. pen., pena che, di contro, scorporando il provvedimento di cumulo, risulterebbe essere stata già interamente espiata in data antecedente alla revoca. Ragione questa per la quale il termine di concessione dei benefici, diversamente da quanto erroneamente indicato dal Magistrato di sorveglianza, sarebbe quello di anni tre, previsto dall’art. 58 quater comma 3 ord. pen.
In data 23 ottobre 2023 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. NOME COGNOME che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
NOME COGNOME ha presentato istanza al fine di ottenere un permesso ex art. 30 ter ord. pen.
Il magistrato di sorveglianza ha dichiarato inammissibile la richiesta in quanto non era trascorso il termine di cinque anni previsto dall’art. 58 quater, commi 5 e 7, ord. pen. sul presupposto che alla vicenda esecutiva di causa trovasse applicazione questa fattispecie.
Avverso tale provvedimento ha proposto reclamo l’interessato che ha dedotto che la pena già in esecuzione non si riferisce a un reato di cui all’art. 4 bis ord. pen. per cui il termine da applicare non è quello di cinque anni di cui all’art. 58 quater, commi 5 e 7 ord. pen. quanto, piuttosto, quello di tre anni di cui ai commi 1 ter e 1 quater della medesima norma. Periodo questo già interamente decorso.
Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione in quanto “le motivazioni del reclamo non attengono al contenuto del provvedimento limitandosi a criticare l’espiazione della pena per il reato ex art. 4 bis”.
2.1. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge evidenziando che nel reclamo, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, l’interessato aveva puntualmente indicato le ragioni specifiche per le quali il provvedimento impugnato era stato emesso sulla base di un’errata applicazione dell’art. 58 quater ord. pen.
La doglianza è fondata nei termini che seguono.
2.2. L’art. 58 quater, comma 1, ord. pen. prevede il divieto di concedere i benefici, tra i quali i permessi premio, al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile ai sensi dell’art. 385 cod. pen.
Il medesimo divieto è previsto al secondo comma per il condannato cui è stata disposta la revoca di una misura alternativa allo stesso applicata.
Il divieto opera per il periodo di tre anni che decorrono dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia, nel caso di cui al comma 1, ovvero da quello in cui è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.
Ai sensi del quinto comma del medesimo articolo gli stessi benefici non possono essere concessi, ovvero qualora concessi sono revocati, ai condannati in espiazione di pena di taluno dei delitti di cui all’art. 4 bis, commi 1, 1 ter 1 e 1 quater ord. pen., nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell’art. 385 cod. pen. ovvero durante il lavoro esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa.
In questo caso, nel quale l’autorità che procede per il nuovo delitto è tenuta a informare il magistrato di sorveglianza, il divieto di concessione dei benefici, diversamente da quanto previsto dal comma terzo, opera per cinque anni dal momento in cui è ripresa l’esecuzione della custodia ovvero della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura alternativa.
Perché trovi applicazione la fattispecie preclusiva di maggior rigore, è dunque necessario:
che il condannato richiedente sia indagato o imputato di delitto doloso per cui sia edittalmente prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, o che la sua responsabilità per tale delitto sia stata già definitivamente accertata;
che tale delitto, secondo quanto contestato o accertato, sia stato commesso in costanza di evasione, o durante la fruizione del lavoro esterno, di un permesso premio o di una misura alternativa;
che il condannato richiedente sia, attualmente, in espiazione di delitto ex art. 4 bis, comma 1, 1 bis e 1 quater ord. pen., mentre non rileva se lo fosse anche al tempo del delitto di cui ai punti che precedono;
che siano decorsi meno di cinque anni dal ripristino della custodia o della pena ovvero dall’intervenuta revoca del beneficio o della misura alternativa.
2.3. L’esistenza della totalità di tali condizioni non risulta dalla scarna motivazione dell’ordinanza impugnata, a fronte del reclamo che aveva comunque posto in discussione i requisiti di cui al punto 3) e che, sotto tale profilo, aveva attinenza con la decisione da assumere.
2.4. La declaratoria di inammissibilità deve essere pertanto annullata con rinvio perché il Tribunale di Sorveglianza giudichi sull’ammissibilità della richiesta di permesso premio attenendosi ai principi di diritto sopra richiamati
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Genova.
Così deciso il 24 ottobre 2023.