Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 34381 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 34381 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a Bari il DATA_NASCITA;
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro del 08/09/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME (detenuto in espiazione della pena dell’ ergastolo, inflittagli per vari reati tutti aggravati dal metodo mafioso avverso il provvedimento del 31 maggio 2022, con il quale il Magistrato di sorveglianza di Cosenza aveva respinto la sua istanza di permesso premio per la assenza di elementi a conferma della non attualità dei suoi collegamenti con la criminalità organizzata.
Avverso tale ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico ed articolato motivo, di seguito riprodotto nei limiti di cui all’art. 173 disp. att. cod. proc. p insistendo per l’annullamento della stessa.
Il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 30-ter Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione, con riferimento alla assenza del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, tenuto conto di quanto statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza n.253/2019.
In particolare, egli osserva che il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto, con motivazione contraddittoria, perduranti i suoi collegamenti con la criminalità organizzata nonostante la sua lodevole condotta in carcere e la totale assenza di elementi a conferma di un suo attuale coinvolgimento nelle vicende del clan mafioso di riferimento. Inoltre, il detenuto lamenta la mancata richiesta di integrazione della nota della RAGIONE_SOCIALE, come invece sollecitato dal Procuratore generale nel corso della udienza tenutasi 1’8 settembre 2023 ed evidenzia che, in sostanza, il permesso premio è stato negato unicamente per la persistente attività della associazione mafiosa di appartenenza e che, quindi, l’unica condizione per accedere al beneficio invocato è stata ritenuta la collaborazione con la giustizia, ma ciò in violazione di quanto statuito dal Giudice delle leggi con la decisione sopra riportata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, dev’essere rigettato.
Invero, l’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del
successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L’ottavo comma dell’art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».
2.1. Come noto l’istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva – quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 – che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all’osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all’assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a f dell’istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall’assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr. le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, COGNOME, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, COGNOME, Rv. 255311). Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.2. Quanto al secondo requisito, si è chiarito che lo stesso dev’essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195).
2.3. Nella ipotesi di condannati, come NOME COGNOME, che stanno espiando una pena inflitta per uno dei reati ostativi «di prima fascia», deve ricordarsi che ancorché l’istanza sia stata proposta prima della entrata in vigore del d.I.162/2022 – le relative disposizioni si applicano retroattivamente per le ragioni esposte in modo condivisibile da Sez. 1 – , 38278 del 20/04/2023 (Rv. 285203 – 01). Infatti, in tema di concessione del permesso premio a soggetto condannato per reati ostativi cd. “di prima fascia” che non abbia collaborato con la giustizia, sono applicabili ai procedimenti in corso le modifiche apportate all’art. 4-bis Ord. pen.
con d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, in ragione della natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari, che, in assenza di una specifica disciplina transitoria soggiacciono al principio del “tempus regit actum”. Difettano, nel caso, i requisiti specifici prescritti dalla nuova formulazione del citato art. 4 -bis come modificato dal d.I.162/2022.
Orbene, la ordinanza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra richiamati poiché, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di pericolosità sociale in considerazione del vissuto criminale del condannato e delle risultanze investigative che descrivono la sussistenza dell’associazione mafiosa di riferimento.
3.1. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza – lungi dall’affermare l’incompatibilità assoluta tra l’istituto del permesso premio e la mancata collaborazione – ha piuttosto escluso (pur dando atto della regolare condotta inframuraria dell’odierno ricorrente) che allo stato sia venuta meno la sua pericolosità sociale non essendo stati acquisiti elementi a conferma della cessazione dei suoi legami con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino, tenuto conto in particolare del tenore negativo delle informazioni inviate dalla RAGIONE_SOCIALE.
3.2. Pertanto, il detenuto pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza, senza peraltro allegare concreti elementi a conferma della avvenuta cessazione dei propri legami con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino se non richiamare la regolarità della condotta inframuraria.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 giugno 2024.