Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 16837 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16837 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TROVATO NOME nato a Marcedusa il DATA_NASCITA;
avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 12/10/2023;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo proposto da NOME COGNOME avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza di Roma aveva rigettato l’istanza di permesso premio avanzata dal predetto, che sta espiando la pena dell’ergastolo ed è sottoposto al regime carcerario differenziato ex art. 41-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
1.1. A sostegno della decisione il Tribunale di sorveglianza ha valorizzato in primo luogo la perdurante applicazione del regime carcerario differenziato di cui all’art. 41-bis Ord. pen.; elemento questo che ha ritenuto postulasse un attento esame, effettuato in altra sede, del perdurante collegamento del detenuto con la organizzazione di riferimento. Inoltre, ha richiamato i contenuti informativi della relazione della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE (non acquisti dal Magistrato di sorveglianza) che confermavano la spiccata pericolosità sociale del condannato.
1.2. Pertanto, pur dando atto del corretto comportamento carcerario, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto che gli elementi sopra indicati confermavano la attuale pericolosità sociale del reclamante di talché il rigetto della istanza di permesso premio andava confermato.
Infine, il Tribunale ha ritenuto irrilevante la questione di legittimit costituzionale dell’art.4-bis Ord. pen. che, nella sua nuova formulazione a seguito della modifica apportata dal d.l. 162/2022, esclude la possibilità di concessione dei permessi premio in favore dei detenuti sottoposti al regime di cui al citato art.41-bis.
Avverso la predetta ordinanza NOME COGNOME, per mezzo dell’AVV_NOTAIO, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all’art.173 disp. att. cod. proc. pen., insiste per l’annullamento del provvedimento impugnato.
2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la violazione ed erronea applicazione dell’art. 30-ter Ord. pen. ed il relativo vizio di motivazione poiché il Tribunale di sorveglianza non si sarebbe confrontato con il complesso degli atti contenuti nel fascicolo e prodotti dalla difesa che, al contrario, non confermavano l’attualità della pericolosità.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente ripropone la questione di legittimità costituzionale del nuovo art .4-bis Ord. pen. per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. nella parte in cui esclude i detenuti sottoposti al regime differenziato dalla possibilità di beneficiare, tra l’altro, dei permessi premio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso è infondato e, pertanto, dev’essere rigettato.
2.Anzitutto, risulta irrilevante la questione di legittimità costituzional considerato che il Magistrato di sorveglianza non aveva dichiarato inammissibile la domanda di permesso premio ai sensi della nuova formulazione del citato art.4bis Ord. pen., ma l’aveva respinta nel merito ritenendo il condannato ancora socialmente pericoloso.
Ciò posto, va ricordato che l’art. 30-ter legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell’istituto, concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L’otta comma dell’ art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative culturali».
3.1. Come noto l’istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva – quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 – che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all’osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all’assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giud pertanto, a fronte dell’istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del
permesso con il trattamento complessivo e con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridi della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall’assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).
3.2. Quanto al secondo requisito, si è chiarito che lo stesso dev’essere valutato con maggiore rigore nei casi di soggetti condannati per reati di particolare gravità e con fine pena lontana nel tempo, in relazione ai quali rileva, in senso negativo, anche la mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica del pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n. 5505 del 11/10/2016, Patacchiola, Rv. 269195).
3.3. Nella ipotesi di condannati, come NOME COGNOME, che stanno espiando una pena inflitta per uno dei reati ostativi «di prima fascia», (tra cui quello previsto dall’art.416-bis cod. pen.) deve ricordarsi che a seguito delle modifiche normative successive alla sentenza n.253/2019 della Corte costituzionale, che disciplinano il caso in esame (tenuto conto sia della data di presentazione della domanda di permesso premio, sia del fatto che tali modifiche risultano comunque più favorevole per il detenuto rispetto all’art. 4-bis Ord. pen., come modificato dal d.l. 31 ottobre 2022, n. 162), la concessione del permesso premio richiede espressamente – in caso di mancata collaborazione, impossibilità od inesigibilità della stessa – l’acquisizione di elementi che consentono di escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata ed il pericolo di ricostituirli.
Lo stesso Giudice delle Leggi, con la citata sentenza, ha precisato che gli elementi di segno positivo decisivi per escludere l’attualità dei collegamenti devono essere valutati con particolare rigore ed essere, comunque, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l’abbandono definitivo. D’altra parte la successiva sentenza n.20/2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l’infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato ed ha precisato che la concessione, o meno, del beneficio
penitenziario dipende dalla situazione concreta all’esame della magistratura di sorveglianza.
Orbene, la ordinanza impugnata risulta rispettosa dei principi sopra richiamati poiché, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, ha confermato il giudizio di pericolosità sociale / dato conto del vissuto criminale del condannato, delle risultanze investigative che lo descrivono come elemento di spicco della ‘ndrangheta della zona di Lecco e dell’applicazione del regime speciale di cui all’art. 41-bis Ord. pen. al quale egli è tuttora sottoposto.
4.1. Ne consegue che il Tribunale di sorveglianza / lungi dall’affermare l’incompatibilità assoluta tra l’ istituto del permesso premio e quello del regime differenziato ex art. 41-bis Ord. pen., ha piuttosto escluso (pur dando atto della regolare condotta inframuraria dell’odierno ricorrente) che allo stato sia venuta meno la sua pericolosità sociale non essendo stati acquisiti elementi a conferma della cessazione dei legami con la criminalità organizzata e del pericolo di un loro ripristino, tenuto del tipo di reato per il quale egli è stato condannato (art.416bis cod. pen.), del tenore negativo delle informazioni inviate dalla DRAGIONE_SOCIALE., dalla D.D.A. e dalle autorità di polizia nonché del perdurare dello speciale regime detentivo applicato al reclamante.
4.2. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha precisato, senza incorrere in vizi logici, che eventuali significativi elementi sintomatici del definitivo distacco dall’ambiente associativo potrebbero assumere rilevanza rispetto all’esame della legittimità del decreto ministeriale di sottoposizione allo speciale regime sopra indicato.
4.3. Pertanto, il detenuto pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali, rispetto a quella coerentemente svolta dal Tribunale di sorveglianza, senza peraltro allegare concreti elementi a conferma della avvenuta cessazione dei propri legami con la criminalità organizzata e del pericolo del loro ripristino.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2024.